CODICE
DI DIRITTO CANONICO
LIBRO QUARTO LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA 834 Can. 834 - §1. La Chiesa
adempie la funzione di santificare in modo peculiare mediante la sacra
liturgia, che è ritenuta come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù
Cristo, nel quale per mezzo di segni sensibili viene significata e
realizzata, in modo proprio a ciascuno, la santificazione degli uomini e
viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle
membra, il culto di Dio pubblico integrale. §2. Tale culto allora si
realizza quando viene offerto in nome della Chiesa da persone legittimamente
incaricate e mediante atti approvati dall'autorità della Chiesa. 835 Can. 835 - §1. Esercitano
la funzione di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi
sacerdoti, i principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i
promotori e i custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata. §2. Esercitano la stessa
funzione i presbiteri, i quali cioè, partecipi essi stessi del sacerdozio di
Cristo, come suoi ministri sotto l'autorità del Vescovo, sono consacrati per
celebrare il culto divino e santificare il popolo. §3. I diaconi partecipano
alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni di diritto. §4. Nella funzione di
santificare hanno una parte loro propria anche gli altri fedeli partecipando
attivamente secondo modalità proprie alle celebrazioni liturgiche,
soprattutto a quella eucaristica; partecipano in modo peculiare alla stessa
funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito
cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei figli. 836 Can. 836 - Poiché il
culto cristiano, nel quale si esercita il sacerdozio comune dei fedeli, è
opera che procede dalla fede e in essa si fonda, i ministri sacri provvedano
assiduamente a ravvivarla e illuminarla, soprattutto con il ministero della
parola, mediante il quale la fede nasce e si nutre. 837 Can. 837 - §1. Le azioni
liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che
è "sacramento di unità", cioè popolo santo radunato e ordinato
sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all'intero corpo della Chiesa,
lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi di esso vi sono coinvolti
in diverso modo, secondo la diversità degli ordini, delle funzioni e
dell'attuale partecipazione. §2. Le azioni liturgiche,
per il fatto che comportano per loro natura una celebrazione comunitaria,
vengano celebrate, dove ciò è possibile, con la presenza e la partecipazione
attiva dei fedeli. 838 Can. 838 - §1. Regolare
la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete
propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo
diocesano. §2. E' di competenza
della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale,
pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue
correnti, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate
fedelmente ovunque. §3. Spetta alle
Conferenze Episcopali preparare le versioni dei libri liturgici nelle lingue
correnti, dopo averle adattate convenientemente entro i limiti definiti negli
stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa autorizzazione della Santa
Sede. §4. Al Vescovo diocesano
nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare
norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti. 839 Can. 839 - §1. La Chiesa
adempie la funzione di santificare anche con altri mezzi, sia con la
preghiera, mediante la quale si supplica Dio affinché i fedeli siano
santificati nella verità, sia con le opere di penitenza e di carità, le quali
aiutano grandemente a radicare e corroborare il Regno di Cristo nelle anime e
contribuiscono alla salvezza del mondo. §2. Provvedano gli
Ordinari dei luoghi che le preghiere e i pii e sacri esercizi del popolo
cristiano siano pienamente conformi alle norme della Chiesa. 840 Can. 840 - I sacramenti
del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in
quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali
la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la
santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare,
confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro
celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una
profonda venerazione e la dovuta diligenza. 841 Can. 841 - Poiché i sacramenti
sono gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino deposito, è di
competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o
definire i requisiti per la loro validità e spetta alla medesima autorità o
ad altra competente, a norma del can. 838, §§3 e 4, determinare quegli
elementi che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione, nonché il rito da osservarsi nella loro
celebrazione. 842 Can. 842 - §1. Chi non ha
ricevuto il battesimo non può essere ammesso validamente agli altri
sacramenti. §2. I sacramenti del
battesimo, della confermazione e della santissima Eucaristia sono tra loro
talmente congiunti, da essere richiesti per la piena iniziazione cristiana. 843 Can. 843 - §1. I ministri
sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano
opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la
proibizione di riceverli. §2. I pastori d'anime e
gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha nella Chiesa, hanno il
dovere di curare che coloro che chiedono i sacramenti, siano preparati a
riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechetica, in conformità alle norme emanate dalla
competente autorità. 844 Can. 844 - §1. I ministri
cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i
quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salve le
disposizioni dei §§2, 3 e 4 di questo canone e del can. 861, §2. §2. Ogni qualvolta una
necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia
evitato il pericolo di errore o di indifferentismo,
è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile
accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza,
dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella
cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti. §3. I ministri cattolici
amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e
dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno
comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente
e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le
quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in
questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese
orientali. §4. Se vi sia pericolo di
morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza
Episcopale, incombesse altra grave necessità, i ministri cattolici
amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani che
non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano
accedere al ministro della propria comunità e li chiedano spontaneamente,
purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben
disposti. §5. Per i casi di cui ai
§§2, 3 e 4, il Vescovo diocesano o la conferenza dei Vescovi non diano norme
generali, se non dopo aver consultato l'autorità competente almeno locale
della Chiesa o della comunità non cattolica interessata. 845 Can. 845 - §1. I
sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine, in quanto
imprimono il carattere, non possono essere ripetuti. 2. Qualora, compiuta una
diligente ricerca, persistesse ancora il dubbio prudente che i sacramenti di
cui al §1 siano stati dati veramente o validamente, vengano conferiti sotto
condizione. 846 Can. 846 - §1. Nella
celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici
approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti
alcunché di sua iniziativa. §2. Il ministro celebri i
sacramenti secondo il proprio rito. 847 Can. 847 - §1.
Nell'amministrazione dei sacramenti nei quali si deve far uso dei sacri oli,
il ministro deve servirsi di oli ottenuti dagli olivi o da altre piante, e,
salvo il disposto del can. 999, n. 2, consacrati o benedetti dal Vescovo e
per di più di recente; non si serva di quelli vecchi, a meno che non vi sia
una necessità. §2. Il parroco richieda i
sacri oli al Vescovo proprio e li conservi diligentemente in una custodia
decorosa. 848 Can. 848 - Il ministro,
oltre alle offerte determinate dalla competente autorità, per
l'amministrazione dei sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i
bisognosi abbiano ad essere privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della
povertà. 849 Can. 849 - Il battesimo,
porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la
salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono
rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere
indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto
mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita. CAPITOLO I
LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 850 Can. 850 - Il battesimo
viene amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati,
salvo il caso di urgente necessità, nel quale deve essere osservato soltanto
ciò che è richiesto per la validità del sacramento. 851 Can. 851 - La
celebrazione del battesimo deve essere opportunamente preparata; pertanto: 1)
l'adulto che intende ricevere il battesimo sia ammesso al catecumenato
e, per quanto è possibile, attraverso i vari gradi, sia condotto
all'iniziazione sacramentale, secondo il rito dell'iniziazione, adattato
dalla Conferenza Episcopale e secondo le norme peculiari da essa emanate; 2)
i genitori di un bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per
assumersi l'incarico di padrino, siano bene istruiti sul significato di
questo sacramento e circa gli obblighi ad esso inerenti; il parroco,
personalmente o tramite altri, provveda che i genitori, mediante esortazioni
pastorali ed anche con la preghiera comune, siano debitamente istruiti,
radunando più famiglie e dove sia possibile visitandole. 852 Can. 852 - §1. Le
disposizioni contenute nei canoni per il battesimo degli adulti, si applicano
a tutti coloro che, usciti dall'infanzia, hanno raggiunto l'uso di ragione. §2. Viene assimilato al
bambino, anche per quanto concerne il battesimo, colui che non è responsabile
dei suoi atti. 853 Can. 853 - L'acqua da
usarsi nel conferimento del battesimo, eccetto in caso di necessità, deve
essere benedetta secondo le disposizioni dei libri liturgici. 854 Can. 854 - Il battesimo
venga conferito o per immersione o per infusione, osservando le disposizioni
della Conferenza Episcopale. 855 Can. 855 - I genitori, i
padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al
senso cristiano. 856 Can. 856 - Anche se il
battesimo può essere celebrato in qualsiasi giorno, si raccomanda tuttavia
che ordinariamente venga celebrato di domenica o, se possibile, nella veglia
pasquale. 857 Can. 857 - §1. Fuori del
caso di necessità, il luogo proprio del battesimo è la chiesa o l'oratorio. §2. Si abbia come regola
che l'adulto sia battezzato nella propria chiesa parrocchiale, il bambino
invece nella chiesa parrocchiale propria dei genitori, a meno che una giusta
causa non suggerisca diversamente. 858 Can. 858 - §1. Ogni
chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo
già acquisito da altre chiese. §2. Per comodità dei
fedeli, l'Ordinario del luogo, udito il parroco locale, può permettere o
disporre che il fonte battesimale si trovi anche in un'altra chiesa o
oratorio entro i confini della parrocchia. 859 Can. 859 - Qualora il
battezzando, a causa della distanza dei luoghi o per altre circostanze, non
possa accedere o non possa trasferirsi senza grave disagio alla chiesa parrocchiale
o ad altra chiesa o oratorio di cui al can. 858, §2, il battesimo può e deve
essere conferito in un'altra chiesa o in un oratorio più vicini, o anche in
altro luogo decoroso. 860 Can. 860 - §1. Fuori del
caso di necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private, a meno
che l'Ordinario del luogo per grave chiusa non lo abbia permesso. §2. Negli ospedali, a
meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente, non si
celebri il battesimo, se non in caso di necessità o per altra ragione
pastorale cogente. CAPITOLO II
IL MINISTRO DEL BATTESIMO
861 Can. 861 - §1. Ministro
ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono, fermo
restando il disposto del can. 530, n. 1. §2. Qualora il ministro
ordinario mancasse o fosse impedito, conferisce lecitamente il battesimo il
catechista o altra persona incaricata dall'Ordinario del luogo a questo
compito e anzi, in caso di necessità, chiunque, mosso da retta intenzione;
siano solleciti i pastori d'anime, soprattutto il parroco, affinché i fedeli
abbiano ad essere istruiti sul retto modo di battezzare. 862 Can. 862 - Eccetto il
caso di necessità, a nessuno è consentito, senza la dovuta licenza, conferire
il battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi. 863 Can. 863 - Il battesimo
degli adulti, per lo meno di coloro che hanno compiuto i quattordici anni,
venga deferito al Vescovo diocesano, perché, se lo riterrà opportuno, lo
amministri personalmente. CAPITOLO III
I BATTEZZANDI 864 Can. 864 - E' capace di
ricevere il battesimo ogni uomo e solo l'uomo non ancora battezzato. 865 Can. 865 - §1. Affinché
un adulto possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la
volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità
della fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per
mezzo del catecumenato; sia anche esortato a
pentirsi dei propri peccati. §2. L'adulto, che si
trova in pericolo di morte, può essere battezzato qualora, avendo una qualche
conoscenza delle verità principali della fede, in qualunque modo abbia
manifestato l'intenzione di ricevere il battesimo e prometta che osserverà i
comandamenti della religione cristiana. 866 Can. 866 - L'adulto che
viene battezzato, se non vi si oppone una grave ragione, subito dopo il
battesimo riceva la confermazione e partecipi alla celebrazione eucaristica,
ricevendo anche la comunione. 867 Can. 867 - §1. I genitori
sono tenuti all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le
prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi anche prima di essa, si
rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si
preparino debitamente. §2. Se il bambino è in
pericolo di morte, lo si battezzi senza alcun indugio. 868 Can. 868 - §1. Per
battezzare lecitamente un bambino si esige: 1) che i genitori o almeno uno di
essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano; 2) che vi sia
la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica; se tale
speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le
disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori. §2. Il bambino di
genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è
battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori. 869 Can. 869 - §1. Se si
dubita che uno sia stato battezzato, o che il battesimo non gli sia stato
amministrato validamente e il dubbio persiste anche dopo una seria ricerca,
il battesimo gli sia conferito sotto condizione. §2. I battezzati in una
comunità ecclesiale non cattolica non vanno battezzati sotto condizione, a
meno che, esaminata la materia e la forma verbale usata nel conferimento del
battesimo, considerata inoltre l'intenzione del battezzato adulto e del
ministro battezzante, non persista una seria ragione per dubitare della
validità del battesimo. §3. Se nei casi di cui al
§§1 e 2 il conferimento o la validità del battesimo rimanessero dubbi, il
battesimo non venga conferito se non dopo che al battezzando sia stata
esposta la dottrina sul sacramento del battesimo, se adulto, e che al
medesimo o ai suoi genitori, se si tratta di un bambino, siano state
illustrate le ragioni della dubbia validità del battesimo celebrato. 870 Can. 870 - Il bambino
esposto o trovatello sia battezzato, a meno che, condotta una diligente
ricerca, non consti del suo battesimo. 871 Can. 871 - I feti
abortivi, se vivono, nei limiti del possibile, siano battezzati. CAPITOLO IV
I PADRINI 872 Can. 872 - Al
battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è
assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al
battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare
affinché il battezzando conduca una vita cristiana conforme al battesimo e
adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti. 873 Can. 873 - Si ammettano
un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina. 874 Can. 874 - §1. Per essere
ammesso all'incarico di padrino, è necessario che: 1) sia designato dallo
stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure,
mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e
l'intenzione di esercitare questo incarico; 2) abbia compiuto i sedici anni,
a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure
al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere
l'eccezione; 3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il
santissimo sacramento dell'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e
all'incarico che assume; 4) non sia irretito da alcuna pena canonica
legittimamente inflitta o dichiarata; 5) non sia il padre o la madre del
battezzando. §2. Non venga ammesso un
battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non
insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo. CAPITOLO V
PROVA E ANNOTAZIONE DEL BATTESIMO CONFERITO 875 Can. 875 - Colui che
amministra il battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il padrino,
vi sia almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il
conferimento del battesimo. 876 Can. 876 - Per provare
l'avvenuto conferimento del battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno,
è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni
sospetto, o il giuramento dello stesso battezzato, se egli ha ricevuto il
battesimo in età adulta. 877 Can. 877 - §1. Il parroco
del luogo dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun
indugio registrare nel libro dei battesimi i nomi dei battezzati, facendo
menzione del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei
testimoni, del luogo e del giorno del battesimo conferito, indicando al tempo
stesso il giorno e il luogo della nascita. §2. Trattandosi di un
bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il nome della madre, se
consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo
richiede, per iscritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere
il nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico, o
per sua dichiarazione fatta davanti al parroco e due testimoni; negli altri
casi si iscriva il battezzato senza porre alcuna indicazione circa il nome
del padre o dei genitori. §3. Se si tratta di un figlio
adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti, e, almeno se così viene fatto
nell'atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2,
attese le disposizioni della Conferenza Episcopale. 878 Can. 878 - Qualora il
battesimo non sia stato amministrato né dal parroco, né alla sua presenza, il
ministro del battesimo, chiunque egli sia, è tenuto a informare del suo
conferimento il parroco della parrocchia nella quale il battesimo è stato
amministrato, perché lo annoti a norma del can. 877, §1. 879 Can. 879 - Il sacramento
della confermazione, che imprime il carattere e per il quale i battezzati,
proseguendo il cammino dell'iniziazione cristiana, sono arricchiti del dono
dello Spirito Santo e vincolati più perfettamente alla Chiesa, corrobora
coloro che lo ricevono e li obbliga più strettamente ad essere con le parole
e le opere testimoni di Cristo e a diffondere e difendere la fede. CAPITOLO I LA CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE 880 Can. 880 - §1. Il
sacramento della confermazione viene conferito mediante l'unzione del crisma
sulla fronte, unzione che si fa con l'imposizione della mano e con le parole
prescritte nei libri liturgici approvati. §2. Il crisma da usarsi
nel sacramento della confermazione deve essere consacrato dal Vescovo, anche
se il sacramento viene amministrato dal presbitero. 881 Can. 881 - E' conveniente
che il sacramento della confermazione venga celebrato in chiesa e durante la
Messa; tuttavia per una giusta e ragionevole causa può essere celebrato fuori
della Messa e in qualsiasi luogo degno. CAPITOLO II IL MINISTRO DELLA CONFERMAZIONE 882 Can. 882 - Ministro
ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo
sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto
universale o per speciale concessione della competente autorità. 883 Can. 883 - Per il diritto
stesso hanno facoltà di amministrare la confermazione: 1) entro i confini
della propria circoscrizione, coloro che sono equiparati dal diritto al Vescovo
diocesano; 2) relativamente alla persona di cui si tratta, il presbitero,
che, in forza dell'ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno
fuori dell'infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della
Chiesa cattolica; 3) in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di
morte, il parroco, anzi ogni presbitero. 884 Can. 884 - §1. Il Vescovo
diocesano amministri personalmente la confermazione o provveda che sia
amministrata da un altro Vescovo; qualora lo richiedesse una necessità, può
concedere la facoltà di amministrarlo a uno o più sacerdoti determinati. §2. Per una causa grave
il Vescovo e similmente il presbitero che possiede la facoltà di confermare
in forza del diritto o per speciale concessione della competente autorità,
possono, in singoli casi, associarsi dei presbiteri, perché anch'essi
amministrino il sacramento. 885 Can. 885 - §1. Il Vescovo
diocesano è tenuto all'obbligo di curare che il sacramento della
confermazione sia conferito ai sudditi che lo richiedono nel dovuto modo e
ragionevolmente. §2. Il presbitero che
gode di questa facoltà deve usarla per coloro in favore dei quali la facoltà
venne concessa. 886 Can. 886 - §1. Il Vescovo
nella sua diocesi amministra legittimamente il sacramento della confermazione
anche ai fedeli non sudditi, a meno che non si opponga una espressa
proibizione del loro Ordinario proprio. §2. Per amministrare
lecitamente la confermazione in un'altra diocesi, il Vescovo, a meno che non
si tratti dei suoi sudditi, deve avere la licenza almeno ragionevolmente
presunta del Vescovo diocesano. 887 Can. 887 - Il presbitero
che gode della facoltà di amministrare la confermazione, conferisce
lecitamente questo sacramento anche agli estranei, entro il territorio per
lui designato, a meno che non si opponga il divieto del loro Ordinario
proprio; fuori del proprio territorio non lo conferisce validamente a
nessuno, salvo il disposto del can. 883, n. 3. 888 Can. 888 - Entro il
territorio nel quale validamente conferiscono la confermazione, i ministri la
possono amministrare anche nei luoghi esenti. CAPITOLO III
I CONFERMANDI
889 Can. 889 - §1. E' capace
di ricevere la confermazione ogni battezzato e il solo battezzato, che non
l'ha ancora ricevuta. §2. Fuori del pericolo di
morte per ricevere lecitamente la confermazione si richiede, se il fedele ha
l'uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, ben disposto e sia in
grado di rinnovare le promesse battesimali. 890 Can. 890 - I fedeli sono
obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori e i
pastori d'anime, soprattutto i parroci, provvedano affinché i fedeli siano
bene istruiti per riceverlo e vi accedano a tempo opportuno. 891 Can. 891 - Il sacramento
della confermazione venga conferito ai fedeli all'incirca all'età della
discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia determinata
un'altra età o non vi sia il pericolo di morte o, a giudizio del ministro,
non suggerisca diversamente una grave causa. CAPITOLO IV
I PADRINI 892 Can. 892 - Il confermando
sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere
che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia
fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento. 893 Can. 893 - §1. Affinché
uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le
condizioni di cui al can. 874. §2. E' conveniente che
come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo. CAPITOLO V PROVA E ANNOTAZIONE DELL'AVVENUTA
CONFERMAZIONE 894 Can. 894 - Per provare
l'avvenuta confermazione si osservi quanto disposto nel can. 876. 895 Can. 895 - I nomi dei
cresimati, fatta menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo
e del giorno del conferimento della confermazione, siano trascritti nel libro
dei cresimati della curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la Conferenza
Episcopale o il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell'archivio parrocchiale;
il parroco deve informare dell'avvenuta confermazione il parroco del luogo
del battesimo, affinché l'annotazione sia fatta nel libro dei battezzati, a
norma del can. 535, §2. 896 Can. 896 - Se il parroco del
luogo non fu presente, il ministro personalmente o per mezzo di altri lo
informi quanto prima dell'avvenuta confermazione. 897 Can. 897 - Augustissimo
sacramento è la santissima Eucaristia, nella quale lo stesso Cristo Signore è
presente, viene offerto ed è preso come cibo, e mediante la quale
continuamente vive e cresce la Chiesa. Il Sacrificio eucaristico, memoriale
della morte e della risurrezione del Signore, nel quale si perpetua nei
secoli il Sacrificio della croce, è culmine e fonte di tutto il culto e della
vita cristiana, mediante il quale è significata e prodotta l'unità del popolo
di Dio e si compie l'edificazione del Corpo di Cristo. Gli altri sacramenti
infatti e tutte le opere ecclesiastiche di apostolato sono strettamente uniti
alla santissima Eucaristia e ad essa sono ordinati. 898 Can. 898 - I fedeli
abbiano in sommo onore la santissima Eucaristia, partecipando attivamente
nella celebrazione dell'augustissimo Sacrificio, ricevendo con frequenza e
massima devozione questo sacramento e venerandolo con somma adorazione; i
pastori d'anime che illustrano la dottrina di questo sacramento, istruiscano
diligentemente i fedeli circa questo obbligo. CAPITOLO I LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 899 Can. 899 - §1. La
celebrazione eucaristica è azione di Cristo stesso e della Chiesa; in essa
Cristo Signore, mediante il ministero del sacerdote, offre a Dio Padre se
stesso, sostanzialmente presente sotto le specie del pane e del vino, e si
comunica in cibo spirituale ai fedeli associati nella sua offerta. §2. Nella Sinassi eucaristica il popolo di Dio è chiamato a
radunarsi in unità sotto la presidenza del Vescovo o, in dipendenza dalla sua
autorità, del presbitero, che agiscono nella persona di Cristo, e tutti i
fedeli che prendono parte, sia chierici sia laici, concorrono partecipandovi
ciascuno a suo modo secondo il proprio ordine e la diversità di compiti
liturgici. §3. La celebrazione
eucaristica sia ordinata in modo che tutti coloro che vi partecipano traggano
da essa abbondanza di frutti, per il conseguimento dei quali Cristo Signore
ha istituito il Sacrificio eucaristico. Art. 1: Il ministro della santissima Eucaristia 900 Can. 900 - §1. Ministro,
in grado di celebrare nella persona di Cristo il sacramento dell'Eucaristia,
è il solo sacerdote validamente ordinato. §2. Celebra lecitamente
l'Eucaristia il sacerdote che non sia impedito per legge canonica, osservando
le disposizioni dei canoni che seguono. 901 Can. 901 - Il sacerdote
ha diritto di applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi sia per i
defunti. 902 Can. 902 - - A meno che
l'utilità dei fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti
possono concelebrare l'Eucaristia, rimanendo
tuttavia intatta per i singoli la libertà di celebrarla in modo individuale,
non però nello stesso tempo nel quale nella medesima chiesa o oratorio si
tiene la concelebrazione. 903 Can. 903 - Un sacerdote
sia ammesso a celebrare anche se sconosciuto al rettore della Chiesa, purché
esibisca le lettere commendatizie del suo Ordinario o del suo Superiore, date
almeno entro l'anno, oppure si possa prudentemente ritenere che non sia
impedito di celebrare. 904 Can. 904 - Memori che nel
mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l'opera
della redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda
caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa
avere la presenza dei fedeli, è sempre un atto di Cristo e della Chiesa, nel
quale i sacerdoti adempiono il loro principale compito. 905 Can. 905 - §1. Eccettuati
i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare
l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote
celebrare più di una volta al giorno. §2. Nel caso vi sia
scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti,
per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la
necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto. 906 Can. 906 - Il sacerdote
non celebri il Sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno
qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa. 907 Can. 907 - Nella
celebrazione eucaristica ai diaconi e ai laici non è consentito proferire le
orazioni, in particolare la preghiera eucaristica, o eseguire le azioni che
sono proprie del sacerdote celebrante. 908 Can. 908 - E' vietato ai
sacerdoti cattolici concelebrare l'Eucaristia con i
sacerdoti o i ministri delle Chiese o delle comunità ecclesiali, che non
hanno la piena comunione con la Chiesa cattolica. 909 Can. 909 - Il sacerdote
non ometta di prepararsi diligentemente con la preghiera alla celebrazione
del sacrificio eucaristico, e, dopo averlo terminato, di renderne grazie a
Dio. 910 Can. 910 - §1. Ministro
ordinario della sacra comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono. §2. Ministro
straordinario della sacra comunione è l'accolito o anche un altro fedele
incaricato a norma del can. 230, §3. 911 Can. 911 - §1. Hanno il
dovere e il diritto di portare l'Eucaristia sotto forma di Viatico agli
infermi, il parroco e i vicari parrocchiali, i cappellani, come pure il
Superiore della comunità negli istituti religiosi clericali o nelle società
di vita apostolica, nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella casa. §2. Ciò deve fare
qualsiasi sacerdote o un altro ministro della sacra comunione, in caso di
necessità o con la licenza almeno presunta del parroco, del cappellano o del
Superiore, i quali debbono poi essere informati. Art. 2: Partecipazione alla santissima Eucaristia 912 Can. 912 - Ogni
battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve
essere ammesso alla sacra comunione. 913 Can. 913 - §1. Per poter
amministrare la santissima Eucaristia ai fanciulli, si richiede che essi
posseggano una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, così da
percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado
di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore. §2. Tuttavia ai fanciulli
che si trovino in pericolo di morte la santissima Eucaristia può essere
amministrata se possono distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e
ricevere con riverenza la comunione. 914 Can. 914 - E' dovere
innanzitutto dei genitori e di coloro che ne hanno le veci, come pure dei
parroci, provvedere affinché i fanciulli che hanno raggiunto l'uso di ragione
siano debitamente preparati e quanto prima, premessa la confessione
sacramentale, alimentati di questo divino cibo; spetta anche al parroco
vigilare che non si accostino alla sacra Sinassi
fanciulli che non hanno raggiunto l'uso di ragione o avrà giudicati non
sufficientemente disposti. 915 Can. 915 - Non siano
ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo
l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente
perseverano in peccato grave manifesto. 916 Can. 916 - Colui che è
consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al
Corpo del Signore senza premettere la confessione sacramentale, a meno che
non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual
caso si ricordi di porre un atto di contrizione perfetta, che include il
proposito di confessarsi quanto prima. 917 Can. 917 - Chi ha già
ricevuto la santissima Eucaristia, può riceverla di nuovo lo stesso giorno,
soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il
disposto del can. 921, §2. 918 Can. 918 - Si raccomanda
vivissimamente che i fedeli ricevano la sacra comunione nella stessa
celebrazione eucaristica; tuttavia a coloro che la chiedono per una giusta
causa fuori della Messa venga data, osservando i riti liturgici. 919 Can. 919 - §1. Chi sta
per ricevere la santissima Eucaristia si astenga per lo spazio di almeno
un'ora prima della sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta
eccezione soltanto per l'acqua e le medicine. §2. Il sacerdote, che
nello stesso giorno celebra due o tre volte la santissima Eucaristia, può
prendere qualcosa prima della seconda o terza celebrazione, anche se non sarà
intercorso lo spazio di un'ora. §3. Gli anziani, coloro
che sono affetti da qualche infermità e le persone addette alle loro cure,
possono ricevere la santissima Eucaristia anche se hanno preso qualcosa entro
l'ora antecedente. 920 Can. 920 - §1. Ogni
fedele, dopo che è stato iniziato alla santissima Eucaristia, è tenuto
all'obbligo di ricevere almeno una volta all'anno la sacra comunione. §2. Questo precetto deve
essere adempiuto durante il tempo pasquale, a meno che per una giusta causa
non venga compiuto in altro tempo entro l'anno. 921 Can. 921 - §1. I fedeli
che si trovano in pericolo di morte derivante da una causa qualsiasi,
ricevano il conforto della sacra comunione come Viatico. §2. Anche se avessero
ricevuto nello stesso giorno la sacra comunione, tuttavia si suggerisce
vivamente che quanti si trovano in pericolo di morte, si comunichino
nuovamente. §3. Perdurando il
pericolo di morte, si raccomanda che la sacra comunione venga amministrata
più volte, in giorni distinti. 922 Can. 922 - Il santo
Viatico per gli infermi non venga differito troppo; coloro che hanno la cura
d'anime vigilino diligentemente affinché gli infermi ne ricevano il conforto
nel pieno possesso delle loro facoltà. 923 Can. 923 - I fedeli
possono partecipare al Sacrificio eucaristico e ricevere la sacra comunione
in qualunque rito cattolico, fermo restando il disposto del can. 844. Art. 3: Riti e cerimonie della celebrazione eucaristica 924 Can. 924 - §1. Il
sacrosanto Sacrificio eucaristico deve essere offerto con pane e vino, cui va
aggiunta un pò d'acqua. §2. Il pane deve essere
solo di frumento e confezionato di recente, in modo che non ci sia alcun
pericolo di alterazione. §3. Il vino deve essere
naturale, del frutto della vite e non alterato. 925 Can. 925 - La sacra
comunione venga data sotto la sola specie del pane o, a norma delle leggi
liturgiche, sotto le due specie; però, in caso di necessità, anche sotto la
sola specie del vino. 926 Can. 926 - Nella
celebrazione eucaristica, secondo l'antica tradizione della Chiesa latina, il
sacerdote usi pane azzimo, ovunque egli celebri. 927 Can. 927 - Non è
assolutamente lecito, anche nel caso di urgente estrema necessità, consacrare
una materia senza l'altra o anche l'una e l'altra, fuori della celebrazione
eucaristica. 928 Can. 928 - La
celebrazione eucaristica venga compiuta in lingua latina o in altra lingua,
purché i testi liturgici siano stati legittimamente approvati. 929 Can. 929 - I sacerdoti e
i diaconi, nel celebrare e nell'amministrare l'Eucaristia, indossino le vesti
sacre prescritte dalle rubriche. 930 Can. 930 - §1. Il
sacerdote infermo o avanzato in età, se non può rimanere in piedi, può
celebrare il Sacrificio eucaristico stando seduto, osservando le leggi
liturgiche; non però davanti al popolo, se non con licenza dell'Ordinario del
luogo. §2. Il sacerdote cieco o
affetto da qualche altra infermità celebra lecitamente il Sacrificio
eucaristico usando un testo, tra quelli approvati, di qualsiasi Messa, con
l'assistenza, se il caso lo esige, di un altro sacerdote o di un diacono o
anche di un laico debitamente istruito, che lo aiuti. Art. 4: Tempo e luogo della celebrazione eucaristica 931 Can. 931 - La celebrazione
e la distribuzione dell'Eucaristia può essere compiuta in qualsiasi giorno e
ora, eccettuati quelli che sono esclusi dalle norme liturgiche. 932 Can. 932 - §1. La
celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un
caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso la
celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso. §2. Il sacrificio
eucaristico si deve compiere sopra un altare dedicato o benedetto; fuori del
luogo sacro può essere usato un tavolo adatto, purché sempre ricoperto di una
tovaglia e del corporale. 933 Can. 933 - Per una giusta
causa e con licenza espressa dell'Ordinario del luogo, è consentito al
sacerdote celebrare l'Eucaristia nel tempio di qualche Chiesa o comunità
ecclesiale non aventi piena comunione con la Chiesa cattolica, allontanato il
pericolo di scandalo. CAPITOLO II
CONSERVAZIONE E VENERAZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA 934 Can. 934 - §1. La
santissima Eucaristia: 1) deve essere conservata nella chiesa cattedrale o a
questa equiparata, in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa o oratorio
annesso alla casa di un istituto religioso o di una società di vita
apostolica; 2) può essere conservata nella cappella privata del Vescovo e, su
licenza dell'Ordinario del luogo, nelle altre chiese, oratori o cappelle
private. §2. Nei luoghi sacri dove
viene conservata la santissima Eucaristia, vi deve essere sempre chi ne abbia
cura e, per quanto possibile, il sacerdote vi celebri la Messa almeno due
volte al mese. 935 Can. 935 - Non è lecito
ad alcuno conservare presso di sé la santissima Eucaristia o portarsela in
viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le
disposizioni del Vescovo diocesano. 936 Can. 936 - Nella casa di
un istituto religioso o in un'altra pia casa, la santissima Eucaristia venga
conservata soltanto nella chiesa o nell'oratorio principale annesso alla
casa; l'Ordinario può tuttavia permettere per una giusta causa che venga
conservata anche in un altro oratorio della medesima casa. 937 Can. 937 - Se non vi si
oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la
santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al
giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento. 938 Can. 938 - §1. La
santissima Eucaristia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo
della chiesa o dell'oratorio. §2. Il tabernacolo nel
quale si custodisce la santissima Eucaristia sia collocato in una parte della
chiesa o dell'oratorio che sia distinta, visibile, ornata decorosamente,
adatta alla preghiera. §3. Il tabernacolo nel
quale si custodisce abitualmente la santissima Eucaristia sia inamovibile,
costruito con materiale solido non trasparente e chiuso in modo tale che sia
evitato il più possibile ogni pericolo di profanazione. §4. Per causa grave è
consentito conservare la santissima Eucaristia, soprattutto durante la notte,
in altro luogo più sicuro e decoroso. §5. Chi ha la cura della
chiesa o dell'oratorio, provveda che la chiave del tabernacolo, nel quale è
conservata la santissima Eucaristia, sia custodita con la massima diligenza. 939 Can. 939 - Le ostie
consacrate vengano conservate nella pisside o in un piccolo vaso in quantità
sufficiente alle necessità dei fedeli e, consumate nel debito modo le
precedenti, siano rinnovate con frequenza. 940 Can. 940 - Davanti al
tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucaristia, brilli
perennemente una speciale lampada, mediante la quale venga indicata e sia
onorata la presenza di Cristo. 941 Can. 941 - §1. Nelle
chiese e negli oratori a cui è concesso conservare la santissima Eucaristia,
si possono compiere esposizioni sia con la pisside, sia con l'ostensorio,
osservando le norme stabilite nei libri liturgici. §2. Durante la
celebrazione della Messa non vi sia nella stessa navata della chiesa o
dell'oratorio l'esposizione del santissimo Sacramento. 942 Can. 942 - Si raccomanda
che nelle stesse chiese e oratori ogni anno si compia l'esposizione solenne
del santissimo Sacramento prolungata per un tempo conveniente, anche se non
continuo, affinché la comunità locale mediti e adori con intensa devozione il
mistero eucaristico; però tale esposizione si faccia soltanto se si prevede
una adeguata affluenza di fedeli e osservando le norme stabilite. 943 Can. 943 - Ministro
dell'esposizione del santissimo Sacramento e della benedizione eucaristica è
il sacerdote o il diacono; in speciali circostanze sono ministri della sola
esposizione e riposizione, ma non della
benedizione, l'accolito, il ministro straordinario della sacra comunione o
altra persona designata dall'Ordinario del luogo, osservando le disposizioni
del Vescovo diocesano. 944 Can. 944 - §1. Ove, a
giudizio del Vescovo diocesano, è possibile, si svolga, quale pubblica
testimonianza di venerazione verso la santissima Eucaristia e specialmente
nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo, la processione condotta
attraverso le pubbliche vie. §2. Spetta al Vescovo
diocesano dare delle direttive circa le processioni, con cui provvedere alla
loro partecipazione e dignità. CAPITOLO III
L'OFFERTA DATA PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA 945 Can. 945 - §1. Secondo
l'uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la
Messa, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una
determinata intenzione. §2. E' vivamente
raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli,
soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta. 946 Can. 946 - I fedeli che
danno l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione,
contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta partecipano
della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere. 947 Can. 947 - Dall'offerta
delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di
contrattazione o di commercio. 948 Can. 948 - Devono essere
applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per ciascuno dei quali
l'offerta, anche se esigua, è stata data e accettata. 949 Can. 949 - Chi è onerato
dall'obbligo di celebrare la Messa e di applicarla secondo l'intenzione di
coloro che hanno dato l'offerta, vi è ugualmente obbligato anche se, senza
sua colpa, le offerte percepite sono andate perdute. 950 Can. 950 - Se viene
offerta una somma di denaro per l'applicazione di Messe senza indicare il
numero delle Messe da celebrare, questo venga computato in ragione
dell'offerta stabilita nel luogo ove l'offerente dimora, a meno che non debba
legittimamente presumersi che fu un'altra la sua intenzione. 951 Can. 951 - §1. Il
sacerdote che celebra più Messe nello stesso giorno, può applicare ciascuna
di esse secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta, ma a
condizione però che, al di fuori del giorno di Natale, egli tenga per sé
l'offerta di una sola Messa e consegni invece le altre per le finalità
stabilite dall'Ordinario, essendogli consentito di percepire una certa
retribuzione a titolo estrinseco. §2. Il sacerdote che concelebra nello stesso giorno una seconda Messa, a
nessun titolo può percepire l'offerta per questa. 952 Can. 952 - §1. Spetta al
concilio provinciale o alla riunione dei Vescovi della provincia definire per
tutta la provincia, mediante decreto, quale sia l'offerta da dare per la
celebrazione e l'applicazione della Messa, né è lecito al sacerdote chiedere
una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare una offerta data
spontaneamente, maggiore e anche minore di quella stabilita per
l'applicazione della Messa. §2. Ove manchi tale
decreto si osservi la consuetudine vigente nella diocesi. §3. Anche i membri di
tutti gli istituti religiosi debbono attenersi allo stesso decreto o alla
consuetudine del luogo, di cui ai §§1 e 2. 953 Can. 953 - Non è lecito
ad alcuno accettare tante offerte di Messe da applicare personalmente, alle
quali non può soddisfare entro l'anno. 954 Can. 954 - Se in talune
chiese o oratori vengono richieste celebrazioni di Messe in numero maggiore
di quante ivi possono essere celebrate, è lecito farle celebrare altrove,
eccetto che gli offerenti non abbiano manifestato espressamente una volontà
contraria. 955 Can. 955 - §1. Chi
intendesse affidare ad altri la celebrazione di Messe da applicare, le trasmetta
quanto prima a sacerdoti a lui accetti, purché a lui consti che sono al di
sopra di ogni sospetto; deve trasmettere l'offerta ricevuta intatta, a meno
che non consti con certezza che la parte eccedente l'offerta dovuta nella
diocesi, fu data in considerazione della persona; è tenuto anche all'obbligo
di provvedere alla celebrazione delle Messe, fino a che non avrà ricevuto la
prova sia dell'accettazione dell'obbligo sia dell'offerta pervenuta. §2. Il tempo entro il
quale debbono essere celebrate le Messe, ha inizio dal giorno in cui il
sacerdote che le celebrerà, le riceve, se non consti altro. §3. Coloro che affidano
ad altri Messe da celebrare, annotino senza indugio nel registro sia le Messe
che hanno ricevuto sia quelle che hanno trasmesso ad altri, segnando anche le
loro offerte. §4. Qualsiasi sacerdote
deve annotare accuratamente le Messe che ha ricevuto da celebrare e quelle
cui ha soddisfatto. 956 Can. 956 - Tutti e
ciascun degli amministratori di cause pie o coloro che in qualunque modo sono
obbligati a provvedere alla celebrazione di Messe, sia chierici sia laici,
consegnino ai propri Ordinari, secondo modalità che essi dovranno definire,
gli oneri di Messe ai quali non si sia soddisfatto entro l'anno. 957 Can. 957 - Il dovere e il
diritto di vigilare sull'adempimento degli oneri di Messe, competono, nelle
chiese del clero secolare, all'Ordinario del luogo, nelle chiese degli
istituti religiosi o delle società di vita apostolica, ai loro Superiori. 958 Can. 958 - §1. Il parroco
come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio ove si è soliti
ricevere offerte di Messe, abbiano un registro speciale, nel quale annotino
accuratamente il numero delle Messe da celebrare, l'intenzione, l'offerta
data e l'avvenuta celebrazione. §2. L'Ordinario è tenuto
all'obbligo di prendere visione ogni anno di tali registri, personalmente o
tramite altri. 959 Can. 959 - Nel sacramento
della penitenza i fedeli, confessando i peccati al ministro legittimo,
essendone contriti ed insieme avendo il proposito di emendarsi, per
l'assoluzione impartita dallo stesso ministro ottengono da Dio il perdono dei
peccati, che hanno commesso dopo il battesimo e contemporaneamente vengono
riconciliati con la Chiesa che, peccando, hanno ferito. CAPITOLO I
LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO 960 Can. 960 - La confessione
individuale e integra e l'assoluzione costituiscono l'unico modo ordinario
con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con
la Chiesa; solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una tale
confessione, nel qual caso la riconciliazione si può ottenere anche in altri
modi. 961 Can. 961 - §1.
L'assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale
non può essere impartita in modo generale se non: 1) vi sia imminente
pericolo di morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per
ascoltare le confessioni dei singoli penitenti; 2) vi sia grave necessità,
ossia quando, dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione abbondanza
di confessori per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli
entro un un tempo conveniente, sicché i penitenti,
senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia
sacramentale o della sacra comunione; però la necessità non si considera
sufficiente quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la
sola ragione di una grave affluenza di penitenti, quale può aversi in
occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio. §2. Giudicare se
ricorrano le condizioni richieste a norma del §1, n. 2, spetta al Vescovo
diocesano, il quale, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri
della Conferenza Episcopale, può determinare i casi di tale necessità. 962 Can. 962 - §1. Affinché
un fedele usufruisca validamente della assoluzione sacramentale impartita
simultaneamente a più persone, si richiede che non solo sia ben disposto, ma
insieme faccia il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati
gravi, che al momento non può confessare. §2. I fedeli, per quanto
è possibile anche nell'occasione di ricevere l'assoluzione generale, vengano
istruiti circa i requisiti di cui al §1 e all'assoluzione generale, anche nel
caso di pericolo di morte, qualora vi sia tempo sufficiente, venga premessa
l'esortazione che ciascuno provveda a porre l'atto di contrizione. 963 Can. 963 - Fermo restando
l'obbligo di cui al can. 989, colui al quale sono rimessi i peccati gravi
mediante l'assoluzione generale, si accosti quanto prima, offrendosene
l'occasione, alla confessione individuale, prima che abbia a ricevere
un'altra assoluzione generale, a meno che non sopraggiunga una giusta causa. 964 Can. 964 - §1. Il luogo
proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l'oratorio. §2. Relativamente alla
sede per le confessioni, le norme vengano stabilite dalla Conferenza
Episcopale, garantendo tuttavia che si trovino sempre in un luogo aperto i
confessionali, provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore,
cosicché i fedeli che lo desiderano possano liberamente servirsene. §3. Non si ricevano le
confessioni fuori del confessionale, se non per giusta causa. CAPITOLO II
IL MINISTRO DEL SACRAMENTO DELLA
PENITENZA 965 Can. 965 - Ministro del sacramento
della penitenza è il solo sacerdote. 966 Can. 966 - §1. Per la
valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla
potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali
imparte l'assoluzione. §2. Il sacerdote può
essere dotato di questa facoltà o per il diritto stesso o per concessione
fatta dalla competente autorità a norma del Can. 969. 967 Can. 967 - §1. Oltre al
Romano Pontefice, anche i Cardinali godono per il diritto stesso della
facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli; così i Vescovi, i
quali se ne avvalgono lecitamente ovunque, a meno che, in un caso
particolare, il Vescovo diocesano non ne abbia fatto divieto. §2. Coloro che godono
della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia in forza
dell'ufficio, sia in forza della concessione dell'Ordinario del luogo di incardinazione o del luogo nel quale hanno il domicilio,
possono esercitare la stessa facoltà ovunque, a meno che l'Ordinario del
luogo, in un caso particolare, non abbia fatto divieto, ferme restando le
disposizioni del can. 974, §§2 e 3. §3. Per il diritto stesso
hanno ovunque la medesima facoltà verso i membri e verso quanti vivono giorno
e notte nella casa dell'istituto o della società, coloro che in forza dell'ufficio
o della concessione del Superiore competente, a norma dei cann.
968, §2 e 969, §2, sono provvisti della facoltà di ricevere le confessioni;
essi inoltre se ne avvalgono lecitamente, a meno che qualche Superiore
maggiore per quanto riguarda i propri sudditi in un caso particolare non ne
abbia fatto divieto. 968 Can. 968 - §1. In forza
dell'ufficio, ciascuno per la sua circoscrizione, hanno facoltà di ricevere
le confessioni l'Ordinario del luogo, il canonico penitenziere, così pure il
parroco e chi ne fa le veci. §2. In forza dell'ufficio
hanno facoltà di ricevere le confessioni dei propri sudditi e degli altri che
vivono giorno e notte nella casa, i Superiori di un istituto religioso o di
una società di vita apostolica, clericali di diritto pontificio, i quali a
norma delle costituzioni godano della potestà di governo esecutiva, fermo
restando il disposto del can. 630, §4. 969 Can. 969 - §1. Solo
l'Ordinario del luogo è competente a conferire a qualunque presbitero la
facoltà di ricevere le confessioni di tutti i fedeli; tuttavia i presbiteri
che sono membri degli istituti religiosi non ne useranno senza la licenza
almeno presunta del proprio Superiore. §2. Il Superiore di un
istituto religioso o di una società di vita apostolica, di cui al can. 968,
§2, è competente a conferire a qualunque presbitero la facoltà di ricevere le
confessioni dei suoi sudditi e degli altri che vivono giorno e notte nella
casa. 970 Can. 970 - La facoltà di
ricevere le confessioni non venga concessa se non ai presbiteri che sono
stati riconosciuti idonei mediante un esame, oppure la cui idoneità consti da
altra fonte. 971 Can. 971 - L'Ordinario
del luogo non conceda la facoltà di ricevere abitualmente le confessioni ad
un presbitero, anche se ha il domicilio o il quasi-domicilio
entro la sua circoscrizione, se prima non avrà udito, per quanto possibile,
l'Ordinario dello stesso presbitero. 972 Can. 972 - La facoltà di
ricevere le confessioni data dalla competente autorità di cui al can. 969,
può essere concessa per un tempo sia indeterminato, sia determinato. 973 Can. 973 - La facoltà di
ricevere abitualmente le confessioni sia concessa per iscritto. 974 Can. 974 - §1.
L'Ordinario del luogo come pure il Superiore competente, non revochino la
facoltà concessa per ricevere abitualmente le confessioni, se non per grave
causa. §2. Revocata la facoltà
di ricevere le confessioni da parte dell'Ordinario del luogo che l'ha
concessa, di cui al can. 967, §2, il presbitero perde tale facoltà ovunque;
revocata la stessa facoltà da un altro Ordinario del luogo, la perde solo nel
territorio del revocante. §3. Qualunque Ordinario
del luogo che avrà revocata a qualche sacerdote la facoltà di ricevere le
confessioni, informi l'Ordinario proprio del presbitero in ragione dell'incardinazione oppure, trattandosi di un membro di un
istituto religioso, il suo Superiore competente. §4. Revocata la facoltà
di ricevere le confessioni dal proprio Superiore maggiore, il presbitero perde
la facoltà di ricevere le confessioni ovunque verso i sudditi dell'istituto;
revocata invece la stessa facoltà da un altro Superiore competente, la perde
verso i soli sudditi della sua circoscrizione. 975 Can. 975 - Oltre che per
revoca, la facoltà di cui al can. 967, §2, cessa con la perdita dell'ufficio
o con l'escardinazione o con la perdita del
domicilio. 976 Can. 976 - Ogni
sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve
validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di
morte, da qualsiasi censura e peccato, anche qualora sia presente un
sacerdote approvato. 977 Can. 977 - L'assoluzione
del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo è
invalida, eccetto che in pericolo di morte. 978 Can. 978 - §1. Ricordi il
sacerdote che nell'ascoltare le confessioni svolge un compito ad un tempo di
giudice e di medico, ricordi inoltre di essere stato costituito da Dio
ministro contemporaneamente della divina giustizia e misericordia, così da
provvedere all'onore divino e alla salvezza delle anime. §2. Il confessore, in
quanto ministro della Chiesa, nell'amministrazione del sacramento aderisca
fedelmente alla dottrina del Magistero e alle norme date dalla competente
autorità. 979 Can. 979 - Il sacerdote
nel porre le domande proceda con prudenza e discrezione, avendo riguardo
anche della condizione e dell'età del penitente, e si astenga dall'indagare
sul nome del complice. 980 Can. 980 - Se il confessore
non ha dubbi sulle disposizioni del penitente e questi chieda l'assoluzione,
essa non sia negata né differita. 981 Can. 981 - A seconda
della qualità e del numero dei peccati e tenuto conto della condizione del
penitente, il confessore imponga salutari e opportune soddisfazioni; il
penitente è tenuto all'obbligo di adempierle personalmente. 982 Can. 982 - Colui che
confessa d'aver falsamente denunziato un confessore innocente presso
l'autorità ecclesiastica per il delitto di sollecitazione al peccato contro
il sesto comandamento del Decalogo, non sia assolto se non avrà prima
ritrattata formalmente la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i
danni, se ve ne siano. 983 Can. 983 - §1. Il sigillo
sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito ai confessore
rendere noto anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro
modo e per qualsiasi causa. §2. All'obbligo di
osservare il segreto sono tenuti anche l'interprete, se c'è, e tutti gli
altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla
confessione. 984 Can. 984 - §1. E' affatto
proibito al confessore far uso delle conoscenze acquisite dalla confessione
con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione. §2. Colui che è
costituito in autorità ed ha avuto notizia dei peccati in una confessione
ricevuta in qualunque momento, non può avvalersene in nessun modo per il
governo esterno. 985 Can. 985 - Il maestro dei
novizi e il suo aiutante, il rettore del seminario o di un altro istituto di
educazione, non ascoltino le confessioni sacramentali dei propri alunni, che
dimorano nella stessa casa, a meno che gli alunni in casi particolari non lo
chiedano spontaneamente. 986 Can. 986 - §1. Tutti
coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura delle anime, sono tenuti
all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a
loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e che sia ad essi data
l'opportunità di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, per loro
comodità, giorni e ore. §2. In caso di urgente
necessità ogni confessore è tenuto all'obbligo di ricevere le confessioni dei
fedeli; in pericolo di morte vi è tenuto qualunque sacerdote. CAPITOLO III
IL PENITENTE 987 Can. 987 - Il fedele per
ricevere il salutare rimedio del sacramento della penitenza, deve essere
disposto in modo tale che, ripudiando i peccati che ha commesso e avendo il
proposito di emendarsi, si converta a Dio. 988 Can. 988 - §1. Il fedele
è tenuto all'obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i
peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi
mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione
individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame. §2. Si raccomanda ai
fedeli di confessare anche i peccati veniali. 989 Can. 989 - Ogni fedele,
raggiunta l'età della discrezione, e tenuto all'obbligo di confessare
fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell'anno. 990 Can. 990 - Non è proibito
confessarsi tramite l'interprete, evitati comunque gli abusi e gli scandali e
fermo restando il disposto del can. 983, §2. 991 Can. 991 - E' diritto di
ogni fedele confessare i peccati al confessore che preferisce, legittimamente
approvato, anche di altro rito. CAPITOLO IV LE INDULGENZE 992 Can. 992 - L'indulgenza è
la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi
quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni,
acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della
redenzione, dispensa ed applica autoritativamente
il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi. 993 Can. 993 - L'indulgenza è
parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena
temporale dovuta per i peccati. 994 Can. 994 - Ogni fedele
può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio
indulgenze sia parziali sia plenarie. 995 Can. 995 - §1. Oltre alla
suprema autorità della Chiesa possono elargire indulgenze solamente quelli
cui questa potestà viene riconosciuta dal diritto o è concessa dal Romano
Pontefice. §2. Nessuna autorità
sotto il Romano Pontefice può comunicare ad altri la facoltà di concedere
indulgenze, se ciò non sia stato ad essa concesso espressamente dalla Sede
Apostolica. 996 Can. 996 - §1. E' capace
di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia
almeno al termine delle opere prescritte. §2. Per lucrare di fatto
le indulgenze il soggetto capace deve avere almeno l'intenzione di
acquistarle e adempiere le opere ingiunte nel tempo stabilito e nel modo
dovuto, a tenore della concessione. 997 Can. 997 - Per quanto
attiene alla concessione e all'uso delle indulgenze, debbono essere inoltre
osservate le altre disposizioni che sono contenute nelle leggi peculiari
della Chiesa. 998 Can.
998 - L'unzione degli infermi, con la quale la Chiesa raccomanda al Signore
sofferente e glorificato i fedeli gravemente infermi affinché li sollevi e li
salvi, viene conferita ungendoli con olio e pronunciando le parole stabilite
nei libri liturgici. CAPITOLO I
LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO 999 Can. 999 - Oltre al
Vescovo possono benedire l'olio da usare nell'unzione degli infermi: 1)
coloro che per diritto sono equiparati al Vescovo diocesano; 2) in caso di
necessità, qualunque presbitero, però nella stessa celebrazione del
sacramento. 1000 Can. 1000 - §1. Le
unzioni siano compiute accuratamente con le parole, l'ordine e il modo
stabiliti nei libri liturgici; tuttavia in caso di necessità è sufficiente
un'unica unzione sulla fronte, o anche in altra parte del corpo, pronunciando
integralmente la formula. §2. Il ministro compia le
unzioni con la propria mano, salvo che una grave ragione non suggerisca l'uso
di uno strumento. 1001 Can. 1001 - I pastori
d'anime e i parenti degli infermi provvederanno che a tempo opportuno gli
infermi siano alleviati mediante questo sacramento. 1002 Can. 1002 - La
celebrazione comune dell'unzione degli infermi, per più infermi
simultaneamente, i quali siano adeguatamente preparati e ben disposti, può
essere compiuta secondo le disposizioni del Vescovo diocesano. CAPITOLO II
IL MINISTRO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI 1003 Can. 1003 - §1.
Amministra validamente l'unzione degli infermi ogni sacerdote e soltanto il
sacerdote. §2. Hanno il dovere e il
diritto di amministrare l'unzione degli infermi tutti i sacerdoti ai quali è
demandata la cura delle anime, ai fedeli affidati al loro ufficio pastorale;
per una ragionevole causa, qualunque sacerdote può amministrare questo
sacramento con il consenso almeno presunto del sacerdote di cui sopra. §3. A qualunque sacerdote
è lecito portare con sé l'olio benedetto, perché sia in grado di
amministrare, in caso di necessità, il sacramento dell'unzione degli infermi. CAPITOLO III
A CHI VA CONFERITA L'UNZIONE DEGLI
INFERMI 1004 Can. 1004 - §1. L'unzione
degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l'uso di
ragione, per malattia o vecchiaia comincia a trovarsi in pericolo. §2. Questo sacramento può
essere ripetuto se l'infermo, dopo essersi ristabilito, sia ricaduto
nuovamente in una grave malattia o se, nel decorso della medesima, il
pericolo sia divenuto più grave. 1005 Can. 1005 - Nel dubbio se
l'infermo abbia già raggiunto l'uso di ragione, se sia gravemente ammalato o
se sia morto, questo sacramento sia amministrato. 1006 Can. 1006 - Si conferisca
il sacramento a quegli infermi che, mentre erano nel possesso delle proprie
facoltà mentali, lo abbiano chiesto almeno implicitamente. 1007 Can. 1007 - Non si
conferisca l'unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in
un peccato grave manifesto. 1008 Can. 1008 - Con il
sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il
carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri
sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di
Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le
funzioni di insegnare, santificare e governare. 1009 Can. 1009 - §1. Gli
ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato. §2. Vengono conferiti
mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria,
che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi. CAPITOLO I
CELEBRAZIONE E MINISTRO DELL'ORDINAZIONE 1010 Can. 1010 - L'ordinazione
si celebri durante la Messa solenne, in giorno di domenica o in una festa di
precetto, ma per ragioni pastorali si può compiere anche in altri giorni, non
esclusi i giorni feriali. 1011 Can. 1011 - §1.
L'ordinazione si celebri generalmente nella chiesa cattedrale; tuttavia per
ragioni pastorali può essere celebrata in un'altra chiesa od oratorio. §2. All'ordinazione
debbono essere invitati i chierici e gli altri fedeli, affinché vi
partecipino nel maggior numero possibile. 1012 Can. 1012 - Ministro della
sacra ordinazione è il Vescovo consacrato. 1013 Can. 1013 - A nessun
Vescovo è lecito consacrare un altro Vescovo, se prima non consta del mandato
pontificio. 1014 Can. 1014 - A meno che
dalla Sede Apostolica non sia stata concessa dispensa, il Vescovo consacrante
principale nella consacrazione episcopale associ a sé almeno due Vescovi
consacranti; è però assai conveniente che tutti i Vescovi presenti consacrino
l'eletto insieme ad essi. 1015 Can. 1015 - §1. Ogni
promovendo sia ordinato al presbiterato e al diaconato dal Vescovo proprio o
con le sue legittime lettere dimissorie. §2. Il Vescovo proprio,
che per una giusta causa non sia impedito, ordini personalmente i suoi
sudditi; non può tuttavia ordinare lecitamente un suddito di rito orientale,
senza indulto apostolico. §3. Chi può dare le
lettere dimissorie per ricevere gli ordini, può
anche conferire personalmente i medesimi ordini, purché sia insignito del
carattere episcopale. 1016 Can. 1016 - Vescovo
proprio, relativamente all'ordinazione diaconale di
coloro che intendono essere ascritti al clero secolare, è il Vescovo della
diocesi nella quale il promovendo ha il domicilio, o della diocesi alla quale
il promovendo ha deciso di dedicarsi; relativamente all'ordinazione
presbiterale dei chierici secolari, è il Vescovo della diocesi nella quale il
promovendo è stato incardinato con il diaconato. 1017 Can. 1017 - Il Vescovo
fuori della propria circoscrizione non può conferire gli ordini, se non con
licenza del Vescovo diocesano. 1018 Can. 1018 - §1. Possono
dare le lettere dimissorie per i secolari: 1) il
Vescovo proprio, di cui al can. 1016; 2) l'Amministratore apostolico e, con
il consenso del collegio dei consultori, l'Amministratore diocesano; con il
consenso del consiglio di cui al can. 495, §2, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico. §2. L'Amministratore
diocesano, il Pro-vicario e il Pro-prefetto
apostolico non concedano le lettere dimissorie a
coloro ai quali l'accesso agli ordini venne negato dal Vescovo diocesano
oppure dal Vicario o dal Prefetto apostolico. 1019 Can. 1019 - §1. Spetta al
Superiore maggiore di un istituto religioso clericale di diritto pontificio o
di una società clericale di vita apostolica di diritto pontificio, concedere
ai propri sudditi, ascritti secondo le costituzioni in modo perpetuo e
definitivo all'istituto o alla società, le lettere dimissorie
per il diaconato e per il presbiterato. §2. L'ordinazione di
tutti gli altri alunni di qualsiasi istituto o società è retta dal diritto
dei chierici secolari, revocato qualsiasi indulto concesso ai Superiori. 1020 Can. 1020 - Le lettere dimissorie non vengano concesse senza aver avuto prima
tutti i certificati e i documenti, che per diritto sono richiesti a norma dei
cann. 1050 e 1051. 1021 Can. 1020 - Le lettere dimissorie possono essere inviate a qualsiasi Vescovo in
comunione con la Sede Apostolica, eccettuato soltanto, tranne che per indulto
apostolico, un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo. 1022 Can. 1020 - Il Vescovo
ordinante, ricevute le legittime lettere dimissorie,
non proceda all'ordinazione se non consti chiaramente della sicura
attendibilità delle lettere. 1023 Can. 1020 - Le lettere dimissorie possono essere revocate o limitate dallo
stesso concedente o dal suo successore, ma una volta concesse non si
estinguono venuto meno il diritto del concedente. CAPITOLO II
GLI ORDINANDI 1024 Can. 1020 - Riceve
validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso
maschile. 1025 Can. 1020 - §1. Per
conferire lecitamente gli ordini del presbiterato o del diaconato, si
richiede che il candidato, compiuto il periodo di prova a norma del diritto,
sia in possesso delle dovute qualità, a giudizio del Vescovo proprio o del
Superiore maggiore competente, non sia trattenuto da alcuna irregolarità e da
nessun impedimento e abbia adempiuto quanto previamente richiesto a norma dei
cann. 1033-1039; vi siano inoltre i documenti di
cui al can. 1050 e sia stato fatto lo scrutinio di cui al can. 1051. §2. Si richiede inoltre
che, a giudizio dello stesso legittimo Superiore, risulti utile per il
ministero della Chiesa. §3. Al Vescovo che ordina
un proprio suddito, che sarà destinato al servizio di un'altra diocesi, deve
risultare che l'ordinando sarà ad essa assegnato. Art. 1: Requisiti negli ordinandi 1026 Can. 1020 - Chi viene
ordinato deve godere della debita libertà; non è assolutamente lecito
costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi causa a ricevere gli
ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente idoneo dal riceverli. 1027 Can. 1020 - Gli aspiranti
al diaconato e al presbiterato siano formati mediante un'accurata
preparazione, a norma del diritto. 1028 Can. 1020 - Il Vescovo
diocesano o il Superiore competente provvedano che i candidati, prima che
siano promossi a qualche ordine, vengano debitamente istruiti su ciò che
riguarda l'ordine e i suoi obblighi. 1029 Can. 1020 - Siano
promossi agli ordini soltanto quelli che, per prudente giudizio del Vescovo
proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto conto di tutte le
circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono
la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate
virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche
congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto. 1030 Can. 1030 - Soltanto per
una causa canonica, anche occulta, il Vescovo proprio o il Superiore maggiore
competente possono interdire l'accesso al presbiterato ai diaconi ad esso
destinati, loro sudditi, salvo il ricorso a norma di diritto. 1031 Can. 1031 - §1. Il
presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età
e posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l'intervallo di
almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati
al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del diaconato soltanto dopo aver
compiuto i 23 anni di età. §2. Il candidato al
diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto
almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35
anni di età e con il consenso della moglie. §3. E' diritto delle
Conferenze Episcopali stabilire una norma con cui si richieda un'età più
avanzata per il presbiterato e per il diaconato permanente. §4. La dispensa dall'età
richiesta a norma dei §§1 e 2, che superi l'anno, è riservata alla Sede
Apostolica. 1032 Can. 1032 - §1. Gli
aspiranti al presbiterato possono essere promossi al diaconato soltanto dopo
aver espletato il quinto anno del curricolo degli studi filosofico-teologici. §2. Compiuto il curricolo
degli studi, il diacono per un tempo conveniente, da definirsi dal Vescovo o
dal Superiore maggiore competente, partecipi alla cura pastorale esercitando
l'ordine diaconale prima di essere promosso al
presbiterato. §3. L'aspirante al
diaconato permanente non sia promosso a questo ordine se non espletato il
tempo della formazione. Art. 2: Requisiti previi all'ordinazione 1033 Can. 1033 - E' promosso
lecitamente agli ordini soltanto chi ha ricevuto il sacramento della sacra
confermazione. 1034 Can. 1034 - §1.
L'aspirante al diaconato o al presbiterato non sia ordinato se non avrà
ottenuto in antecedenza mediante il rito liturgico dell'ammissione da parte
dell'autorità di cui ai cann. 1016 e 1019, la ascrizione tra i candidati, fatta previa domanda, redatta
e firmata di suo pugno, accettata per iscritto dalla medesima autorità. §2. Non è tenuto a
richiedere la medesima ammissione chi è stato cooptato in un istituto
clericale mediante i voti. 1035 Can. 1035 - §1. Prima che
uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si richiede
che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati
per un tempo conveniente. §2. Tra il conferimento
dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi. 1036 Can. 1036 - Il candidato,
per poter essere promosso all'ordine del diaconato o del presbiterato,
consegni al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente, una
dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che
intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà
per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente
di essere ammesso all'ordine da ricevere. 1037 Can. 1037 - Il promovendo
al diaconato permanente, che non sia sposato, e così pure il promovendo al
presbiterato, non siano ammessi all'ordine del diaconato, se non hanno
assunto, mediante il rito prescritto, pubblicamente, davanti a Dio e alla
Chiesa, l'obbligo del celibato oppure non hanno emesso i voti perpetui in un
istituto religioso. 1038 Can. 1038 - Il diacono che
rifiuta di essere promosso al presbiterato, non può essere impedito di
esercitare l'ordine ricevuto, a meno che non vi sia trattenuto da un
impedimento canonico o da altra grave causa, da valutarsi a giudizio del
Vescovo diocesano o del Superiore maggiore competente. 1039 Can. 1039 - Tutti coloro
che debbono essere promossi a qualche ordine, attendano agli esercizi
spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti
dall'Ordinario; il Vescovo, prima di procedere all'ordinazione, deve accertarsi
che i candidati li abbiano debitamente compiuti. Art. 3: Irregolarità e altri impedimenti 1040 Can. 1040 - Non siano
ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono trattenuti da qualche
impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di irregolarità, sia
semplice; non si contrae alcun impedimento all'infuori di quelli elencati nei
canoni che seguono. 1041 Can. 1041 - Sono
irregolari a ricevere gli ordini: 1) chi è affetto da qualche forma di pazzia
o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene
giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero; 2) chi ha
commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma; 3) chi ha attentato al
matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da vincolo
matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal
contrarre il matrimonio, oppure ha attentato al matrimonio con una donna
sposata validamente o legata dallo stesso voto; 4) chi ha commesso omicidio
volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi
hanno cooperato positivamente; 5) chi ha mutilato gravemente e dolosamente se
stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita; 6) chi ha posto un atto
di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato
o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo
esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta. 1042 Can. 1042 - Sono
semplicemente impediti di ricevere gli ordini: 1) l'uomo sposato, a meno che
non sia legittimamente destinato al diaconato permanente; 2) chi esercita un
ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286 di cui deve render conto, fintantoché,
abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, è divenuto
libero; 3) il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato
sufficientemente provato. 1043 Can. 1043 - I fedeli sono
tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai sacri ordini, se ne sono a
conoscenza, all'Ordinario o al parroco, prima dell'ordinazione. 1044 Can. 1044 - §1. Sono
irregolari a esercitare gli ordini ricevuti: 1) colui che mentre era impedito
da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente; 2)
colui che ha commesso il delitto di cui al can. 1041, n. 2, se il delitto è
pubblico; 3) colui che ha commesso i delitti di cui al can. 1041 nn. 3, 4,5,6. §2. Sono impediti di
esercitare gli ordini: 1 colui che, trattenuto da impedimenti per ricevere
gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente; 2 colui che è affetto da pazzia
o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n. 1, fino a che
l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del
medesimo ordine. 1045 Can. 1045 - L'ignoranza
delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi. 1046 Can. 1046 - Le
irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse
cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti
dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto
l'effetto. 1047 Can. 1047 - §1. La
dispensa da tutte le irregolarità è riservata esclusivamente alla Sede
Apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato deferito al foro
giudiziale. §2. Ad essa è anche
riservata la dispensa dalle seguenti irregolarità e impedimenti a ricevere
gli ordini: 1) dalle irregolarità provenienti dai delitti pubblici di cui al
can. 1041, nn. 2 e 3; 2) dall'irregolarità
proveniente da delitto sia pubblico sia occulto di cui al can. 1041, n. 4; 3)
dall'impedimento di cui al can. 1042, n. 1. §3. E' inoltre riservata
alla Sede Apostolica la dispensa dalle irregolarità nell'esercizio
dell'ordine ricevuto, delle quali al can. 1041, n. 3, soltanto nei casi
pubblici, e al n. 4 del medesimo canone, anche nei casi occulti. §4. L'Ordinario può
validamente dispensare dalle irregolarità e impedimenti non riservati alla
Santa Sede. 1048 Can. 1048 - Nei casi
occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al Vescovo o quando si tratti
delle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 3 e 4,
alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di
grave danno o infamia, colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare
l'ordine, può esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto
prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto
il nome e tramite il confessore. 1049 Can. 1049 - §1. Nelle
domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti,
debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti; tuttavia, la
dispensa generale vale anche per quelli taciuti in buona fede eccettuate le
irregolarità di cui al can. 1041, n. 4, o le altre deferite al foro
giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede. §2. Se si tratta di
irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto, deve essere espresso
anche il numero dei delitti, per la validità della dispensa. §3. La dispensa generale
dalle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere gli ordini, vale per tutti
gli ordini. Art. 4: Documenti richiesti e scrutinio 1050 Can. 1050 - Perché uno
possa essere promosso ai sacri ordini si richiedono i seguenti documenti: 1)
certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032; 2)
certificato di diaconato ricevuto, se si tratta di ordinandi al presbiterato;
3) se si tratta di promovendi al diaconato,
certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta ricezione dei
ministeri di cui al can. 1035; ugualmente il certificato della dichiarazione
di cui al can. 1036, e inoltre, se l'ordinando che deve essere promosso al
diaconato permanente è sposato, il certificato di matrimonio e il consenso
della moglie. 1051 Can. 1051 - Per quanto
riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste nell'ordinando, si osservino
le norme che seguono: 1) vi sia l'attestato del rettore del seminario o della
casa di formazione, sulle qualità richieste per ricevere l'ordine, vale a
dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine
ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un
documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica; 2) il Vescovo
diocesano o il Superiore maggiore, perché lo scrutinio sia fatto nel modo
dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle
circostanze di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le
pubblicazioni o altre informazioni. 1052 Can. 1052 - §1. Il
Vescovo che conferisce l'ordinazione per diritto proprio, per poter ad essa
procedere deve essere certo che siano a disposizione i documenti dei quali al
can. 1050, che l'idoneità del candidato risulti provata con argomenti
positivi, dopo aver fatto lo scrutinio a norma del diritto. §2. Perché il Vescovo
proceda all'ordinazione di un suddito altrui, è sufficiente che le lettere dimissorie riferiscano che gli stessi documenti sono a
disposizione, che lo scrutinio è stato compiuto a norma del diritto e che
consta dell'idoneità del candidato; che se il promovendo è membro di un
istituto religioso o di una società di vita apostolica, le medesime lettere debbono
testimoniare inoltre che egli è stato cooptato definitivamente nell'istituto
o nella società e che è suddito del Superiore che dà le lettere. §3. Se nonostante tutto
ciò il Vescovo per precise ragioni dubita che il candidato sia idoneo a
ricevere gli ordini, non lo promuova. CAPITOLO III
ANNOTAZIONE E CERTIFICATO DELL'AVVENUTA ORDINAZIONE 1053 Can. 1053 - §1. Compiuta
l'ordinazione, i nomi dei singoli ordinati e del ministro ordinante, il luogo
e il giorno dell'ordinazione, siano annotati nell'apposito libro da
custodirsi diligentemente nella curia del luogo dell'ordinazione, e tutti i
documenti delle singole ordinazioni vengano conservati accuratamente. §2. Il Vescovo ordinante
consegni a ciascun ordinato un certificato autentico dell'ordinazione
ricevuta; essi, se sono stati promossi da un Vescovo estraneo con lettere dimissorie, lo presentino al proprio Ordinario per
l'annotazione dell'ordinazione nel libro speciale da conservarsi in archivio. 1054 Can. 1054 - L'Ordinario
del luogo, se si tratta dei secolari, oppure il Superiore maggiore
competente, se si tratta dei suoi sudditi, comunichi la notizia di ciascuna
ordinazione celebrata al parroco del luogo del battesimo, il quale la
annoterà nel suo libro dei battesimi a norma del can. 535, §2. 1055 Can. 1055 - §1. Il patto
matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di
tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla
procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da
Cristo Signore alla dignità di sacramento. §2. Pertanto tra i
battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia
per ciò stesso sacramento. 1056 Can. 1056 - Le proprietà
essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel
matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del
sacramento. 1057 Can. 1057 - §1. L'atto
che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato
legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito
da nessuna potestà umana. §2. Il consenso
matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto
irrevocabile, dànno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il
matrimonio. 1058 Can. 1058 - Tutti possono
contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto. 1059 Can. 1059 - Il matrimonio
dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non
soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza
dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo
matrimonio. 1060 Can. 1060 - Il matrimonio
ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il
matrimonio fino a che non sia provato il contrario. 1061 Can. 1061 - §1. Il
matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato
consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo
umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il
matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una
sola carne. §2. Celebrato il
matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino
a che non sia provato il contrario. §3. Il matrimonio
invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da almeno una delle
parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua
nullità. 1062 Can. 1062 - §1. La
promessa di matrimonio, sia unilaterale sia bilaterale, detta fidanzamento, è
regolata dal diritto particolare stabilito dalla Conferenza Episcopale, nel
rispetto delle eventuali consuetudini e leggi civili. §2. Dalla promessa di
matrimonio non consegue l'azione per esigerne la celebrazione; consegue,
invece, quella per la riparazione dei danni, se dovuta. CAPITOLO I
LA CURA PASTORALE E GLI ATTI DA
PREMETTERE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 1063 Can. 1063 - I pastori
d'anime sono tenuti all'obbligo di provvedere che la propria comunità
ecclesiastica presti ai fedeli quell'assistenza mediante la quale lo stato
matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione.
Tale assistenza va prestata innanzitutto: 1) con la predicazione, con una
adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l'uso dei
mezzi di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti
sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori
cristiani; 2) con la preparazione personale alla celebrazione del matrimonio,
per cui gli sposi si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo
stato; 3) con una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui
appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unione
e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa; 4) offrendo aiuto agli sposi
perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale,
giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa. 1064 Can. 1064 - Spetta
all'Ordinario del luogo curare che tale assistenza sia debitamente organizzata,
consultando anche, se sembra opportuno, uomini e donne di provata esperienza
e competenza. 1065 Can. 1065 - §1. I
cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo
ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza
grave incomodo. §2. Si raccomanda
vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del
matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza e della santissima
Eucaristia. 1066 Can. 1066 - Prima di
celebrare il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua
celebrazione valida e lecita. 1067 Can. 1067 - La Conferenza
Episcopale stabilisca le norme circa l'esame degli sposi, nonché circa le
pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le
necessarie investigazioni prematrimoniali, dopo la cui diligente osservanza
il parroco possa procedere all'assistenza del matrimonio. 1068 Can. 1068 - In pericolo
di morte, qualora non sia possibile avere altre prove, né sussistano indizi contrari,
è sufficiente l'affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo
richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento. 1069 Can. 1069 - Prima della
celebrazione di un matrimonio, tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare
al parroco o all'Ordinario del luogo, gli impedimenti di cui fossero a
conoscenza. 1070 Can. 1070 - Se eseguì le
investigazioni un parroco diverso da quello cui compete assistere al
matrimonio, informi questo quanto prima del loro esito mediante un documento
autentico. 1071 Can. 1071 - §1. Tranne
che in caso di necessità, nessuno assista senza la licenza dell'Ordinario del
luogo: 1) al matrimonio dei girovaghi; 2) al matrimonio che non può essere
riconosciuto o celebrato a norma della legge civile; 3) al matrimonio di chi
è vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione verso
un'altra parte o i figli; 4) al matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato
la fede cattolica; 5) al matrimonio di chi è irretito da censura; 6) al matrimonio
di un figlio minorenne, se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i
genitori; 7) ai matrimonio da celebrarsi mediante procuratore, di cui al can.
1105. §2. L'Ordinario del luogo
non conceda la licenza di assistere al matrimonio di chi ha notoriamente
abbandonato la fede cattolica, se non dopo che siano state osservate, con
opportuno riferimento, le norme di cui al can. 1125. 1072 Can. 1072 - I pastori
d'anime si adoperino a distogliere i giovani dal celebrare il matrimonio
prima dell'età in cui si è soliti farlo secondo le usanze della regione. CAPITOLO II GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN GENERE 1073 Can. 1073 - L'impedimento
dirimente rende la persona inabile a contrarre validamente il matrimonio. 1074 Can. 1074 - L'impedimento
si ritiene pubblico se può essere provato in foro esterno; altrimenti è
occulto. 1075 Can. 1075 - §1. Spetta
solo alla autorità suprema della Chiesa dichiarare autenticamente quando il
diritto divino proibisca o dirima il matrimonio. §2. E' pure diritto della
sola autorità suprema stabilire altri impedimenti per i battezzati. 1076 Can. 1076 - E' riprovata
ogni consuetudine che introduca un nuovo impedimento o che sia contraria a
quelli esistenti. 1077 Can. 1077 - §1.
L'Ordinario del luogo può vietare il matrimonio ai propri sudditi, dovunque
dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo territorio, in un
caso peculiare, ma solo per un tempo determinato, per una causa grave e fin
tanto che questa perduri. §2. Solo l'autorità
suprema della Chiesa può aggiungere al divieto una clausola dirimente. 1078 Can. 1078 - §1.
L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e
quanti vivono attualmente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di
diritto ecclesiastico, eccetto quelli la cui dispensa è riservata alla Sede
Apostolica. §2. Gli impedimenti la
cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica, sono: 1) l'impedimento
proveniente dai sacri ordini o dal voto pubblico perpetuo di castità emesso
in un istituto religioso di diritto pontificio; 2) l'impedimento di crimine,
di cui al can. 1090. §3. Mai si dà dispensa
dall'impedimento di consanguineità nella linea retta o nel secondo grado
della linea collaterale. 1079 Can. 1079 - §1. In
urgente pericolo di morte, l'Ordinario del luogo può dispensare i propri
sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio,
sia dalla osservanza della forma prescritta per la celebrazione del
matrimonio, sia da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico,
pubblici e occulti, eccetto l'impedimento proveniente dal sacro ordine del
presbiterato. §2. Nelle medesime
circostanze di cui al §1, ma solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere
neppure all'Ordinario del luogo, hanno uguale facoltà di dispensare, sia il
parroco sia il ministro sacro legittimamente delegato sia il sacerdote o
diacono che assiste al matrimonio a norma del can. 1116, §2. §3. In pericolo di morte
il confessore ha la facoltà di dispensare dagli impedimenti occulti nel foro
interno, sia durante sia fuori della confessione sacramentale. §4. Nel caso di cui al
§2, si ritiene impossibile il ricorso all'Ordinario del luogo, se lo si può
fare solo tramite telegrafo o telefono. 1080 Can. 1080 - §1.
Ogniqualvolta si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le
nozze, e non è possibile, senza probabile pericolo di grave male, differire
il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente,
hanno facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti, eccetto quelli di cui
al can. 1078, §2, n. 1, l'Ordinario del luogo e, purché il caso sia occulto,
tutti quelli di cui al can. 1079, §§2-3, alle condizioni ivi determinate. §2. Tale facoltà vale
anche per la convalidazione del matrimonio, qualora vi sia il medesimo
pericolo nell'attesa e manchi il tempo di ricorrere alla Sede Apostolica o
all'Ordinario del luogo, relativamente agli impedimenti da cui questi può
dispensare. 1081 Can. 1081 - Il parroco
oppure il sacerdote o il diacono, di cui al can. 1079, §2, informi subito
l'Ordinario del luogo della dispensa da essi concessa in foro esterno; e la
medesima sia annotata nel libro dei matrimoni. 1082 Can. 1082 - Se il
rescritto della Penitenzieria non dispone
diversamente, la dispensa da impedimento occulto concessa nel foro interno
non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell'archivio
segreto della curia; né occorre altra dispensa per il foro esterno, qualora
l'impedimento occulto in seguito divenisse pubblico. CAPITOLO III GLI IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN SPECIE 1083 Can. 1083 - §1. L'uomo
prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti,
non possono celebrare un valido matrimonio. §2. E' diritto della
Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del
matrimonio. 1084 Can. 1084 - §1.
L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da
parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il
matrimonio. §2. Se l'impedimento di
impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il
matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo. §3. La sterilità né
proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del can. 1098. 1085 Can. 1085 - §1. Attenta invalidamente al matrimonio chi è legato dal vincolo di
un matrimonio precedente, anche se non consumato. §2. Quantunque il
matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per
questo è lecito contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente
e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente. 1086 Can. 1086 - §1. E'
invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella
Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto
formale, e l'altra non battezzata. §2. Non si dispensi da
questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui
ai cann. 1125 e 1126. §3. Se al tempo della
celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o
era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la
validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era
battezzata e l'altra invece non battezzata. 1087 Can. 1087 - Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti
nei sacri ordini. 1088 Can. 1088 - Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal
voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso. 1089 Can. 1089 - Non è
possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o
almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo
che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero,
scelga spontaneamente il matrimonio. 1090 Can. 1090 - §1. Chi, allo
scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il
coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente
a tale matrimonio. §2. Attentano pure invalidamente al matrimonio tra loro quelli che cooperano
fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge. 1091 Can. 1091 - §1. Nella
linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli
ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali. §2. Nella linea
collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso. §3. L'impedimento di
consanguineità non si moltiplica. §4. Non si permetta mai
il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinee in
qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea
collaterale. 1092 Can. 1092 - L'affinità
nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado. 1093 Can. 1093 - L'impedimento
di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita
comune o da concubinato pubblico e notorio; e rende nulle le nozze nel primo
grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e
viceversa. 1094 Can. 1094 - Non possono
contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo
grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale
sorta dall'adozione. CAPITOLO IV IL CONSENSO MATRIMONIALE 1095 Can. 1095 - Sono incapaci
a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti
e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3)
coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi
essenziali del matrimonio. 1096 Can. 1096 - §1. Perché
possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno
non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la
donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche
cooperazione sessuale. §2. Tale ignoranza non si
presume dopo la pubertà. 1097 Can. 1097 - §1. L'errore
di persona rende invalido il matrimonio. §2. L'errore circa una
qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il
matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e
principalmente. 1098 Can. 1098 - Chi celebra
il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenerne il consenso, circa una
qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la
comunità di vita coniugale, contrae invalidamente. 1099 Can. 1099 - L'errore
circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio
non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà. 1100 Can. 1100 - Sapere o
supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude necessariamente il consenso
matrimoniale. 1101 Can. 1101 - §1. Il
consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni
adoperati nel celebrare il matrimonio. §2. Ma se una o entrambe le
parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure
un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente. 1102 Can. 1102 - §1. Non si
può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura. §2. Il matrimonio
celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che
esista o no il presupposto della condizione. §3. Tuttavia non si può
porre lecitamente la condizione di cui al §2, se non con la licenza scritta
dell'Ordinario del luogo. 1103 Can. 1103 - E invalido il
matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche
non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere
il matrimonio. 1104 Can. 1104 - §1. Per
contrarre validamente il matrimonio è necessario che i contraenti siano
presenti contemporaneamente, sia di persona sia tramite procuratore. §2. Gli sposi manifestino
il consenso matrimoniale con le parole; se però non possono parlare, lo
facciano con segni equivalenti. 1105 Can. 1105 - §1. Per
celebrare validamente il matrimonio tramite procuratore si richiede: 1) che
vi sia un mandato speciale per contrarre con una persona determinata; 2) che
il procuratore sia designato dallo stesso mandante e che egli adempia di
persona il suo incarico. §2. Il mandato, perché
sia valido, deve essere sottoscritto dal mandante e inoltre dal parroco o
dall'Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato o da un sacerdote
delegato da uno di essi, o da almeno due testimoni; oppure deve essere fatto
con documento autentico a norma del diritto civile. §3. Se il mandante non sa
scrivere, lo si annoti nello stesso mandato e si aggiunga un altro testimone
che firmi egli pure lo scritto; diversamente il mandato è invalido. §4. Se il mandante, prima
che il procuratore contragga in suo nome, revoca il mandato o cade in pazzia,
il matrimonio è invalido, anche se lo ignoravano sia il procuratore sia
l'altra parte contraente. 1106 Can. 1106 - E' consentito
contrarre matrimonio tramite interprete; tuttavia il parroco non vi assista
se non gli consta della fedeltà dell'interprete. 1107 Can. 1107 - Anche se il
matrimonio fu celebrato invalidamente a motivo di
un impedimento o per difetto di forma, si presume che il consenso manifestato
perseveri finché non consti della sua revoca. CAPITOLO V
LA FORMA DELLA CELEBRAZIONE DEL
MATRIMONIO 1108 Can. 1108 - §1. Sono
validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario
del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di
essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni,
conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni seguenti, e salve le
eccezioni di cui ai cann. 144, 1112, §1, 1116 e
1127, §§2-3. §2. Si intende assistente
al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del
consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa. 1109 Can. 1109 - L'Ordinario
del luogo e il parroco, eccetto che con sentenza o decreto siano stati
scomunicati o interdetti o sospesi dall'ufficio oppure dichiarati tali, in
forza dell'ufficio assistono validamente, entro i confini del proprio
territorio, ai matrimoni non solo dei sudditi, ma anche dei non sudditi,
purché almeno uno di essi sia di rito latino. 1110 Can. 1110 - L'Ordinario e
il parroco personale, in forza dell'ufficio assistono validamente soltanto al
matrimonio di coloro di cui almeno un contraente sia suddito nell'ambito
della loro giurisdizione. 1111 Can. 1111 - §1. L'Ordinario
del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l'ufficio,
possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere
ai matrimoni entro i confini del proprio territorio. §2. Perché sia valida, la
delega della facoltà di assistere ai matrimoni deve essere data espressamente
a persone determinate; e se si tratta di delega speciale, deve essere data
anche per un matrimonio determinato; se poi si tratta di delega generale,
deve essere concessa per iscritto. 1112 Can. 1112 - §1. Dove
mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole
della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà dalla Santa Sede, può
delegare dei laici perché assistano ai matrimoni. §2. Si scelga un laico
idoneo, capace di istruire gli sposi e preparato a compiere nel debito modo
la liturgia del matrimonio. 1113 Can. 1113 - Prima di
concedere la delega speciale, si adempia tutto ciò che stabilisce il diritto
per provare lo stato libero. 1114 Can. 1114 - L'assistente al
matrimonio agisce illecitamente se non gli consti dello stato libero dei
contraenti a norma del diritto e, se è possibile, del permesso del parroco,
ogni volta che assiste in forza della delega generale. 1115 Can. 1115 - I matrimoni
siano celebrati nella parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente ha
il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora
protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, nella parrocchia in
cui dimorano attualmente; con il permesso del proprio Ordinario o del proprio
parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove. 1116 Can. 1116 - §1. Se non si
può avere o andare senza grave incomodo dall'assistente competente a norma
del diritto, coloro che intendono celebrare il vero matrimonio, possono
contrarlo validamente e lecitamente alla presenza dei soli testimoni: 1) in
pericolo di morte; 2) al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda
prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese. §2. Nell'uno e nell'altro
caso, se vi è un altro sacerdote o diacono che possa essere presente, deve
essere chiamato e assistere, insieme ai testimoni, alla celebrazione del
matrimonio, salva la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni. 1117 Can. 1117 - La forma qui
sopra stabilita deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il
matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non
separata dalla medesima con atto formale, salve le disposizioni del can.
1127, §2. 1118 Can. 1118 - §1. Il
matrimonio tra cattolici o tra una parte cattolica e l'altra non cattolica
battezzata sia celebrato nella chiesa parrocchiale; con il permesso
dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa
o oratorio. §2. L'Ordinario del luogo
può permettere che il matrimonio sia celebrato in altro luogo conveniente. §3. Il matrimonio tra una
parte cattolica e l'altra non battezzata potrà essere celebrato in chiesa o
in un altro luogo conveniente. 1119 Can. 1119 - Fuori del
caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino i riti
prescritti dai libri liturgici approvati dalla Chiesa o recepiti per
legittime consuetudini. 1120 Can. 1120 - La Conferenza
Episcopale può redigere un proprio rito del matrimonio, che dovrà essere
autorizzato dalla Santa Sede, adeguato alle usanze dei luoghi e dei popoli
conformate allo spirito cristiano, a condizione però che l'assistente al
matrimonio, di persona, chieda e riceva la manifestazione del consenso dei
contraenti. 1121 Can. 1121 - §1. Celebrato
il matrimonio, il parroco del luogo della celebrazione o chi ne fa le veci,
anche se nessuno dei due fu presente, annoti quanto prima nel registro dei
matrimoni i nomi dei coniugi, dell'assistente e dei testimoni, il luogo e il
giorno della celebrazione, secondo le modalità determinate dalla Conferenza
Episcopale o dal Vescovo diocesano. §2. Ogni volta che il
matrimonio viene contratto a norma del can. 1116, il sacerdote o il diacono,
se fu presente alla celebrazione, altrimenti i testimoni sono tenuti, in
solido con i contraenti, a comunicare quanto prima al parroco o all'Ordinario
del luogo l'avvenuta celebrazione del matrimonio. §3. Quanto al matrimonio
contratto con dispensa dalla forma canonica, l'Ordinario del luogo che la
concesse provveda che dispensa e celebrazione siano registrate nel libro dei
matrimoni sia della curia sia della parrocchia propria della parte cattolica,
il cui parroco eseguì le indagini sullo stato libero; il coniuge cattolico è
tenuto a comunicare quanto prima all'Ordinario e al parroco di cui sopra
l'avvenuta celebrazione del matrimonio, indicandone anche il luogo nonché la
forma pubblica usata. 1122 Can. 1122 - §1. Si annoti
anche l'avvenuta celebrazione del matrimonio nel registro dei battezzati, in
cui è iscritto il battesimo dei coniugi. §2. Se un coniuge non ha
contratto il matrimonio nella parrocchia in cui fu battezzato, il parroco del
luogo della celebrazione trasmetta quanto prima la notizia del matrimonio
celebrato al parroco del luogo in cui fu amministrato il battesimo. 1123 Can. 1123 - Ogni volta
che un matrimonio o è convalidato per il foro esterno, o è dichiarato nullo,
o viene sciolto legittimamente fuori del caso di morte, deve essere
comunicato al parroco del luogo della celebrazione del matrimonio, perché se
ne faccia la dovuta annotazione nel registro dei matrimoni e dei battezzati. CAPITOLO VI
I MATRIMONI MISTI
1124 Can. 1124 - Il matrimonio
fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa
cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non separata dalla medesima
con atto formale, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità
ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere
celebrato senza espressa licenza della competente autorità. 1125 Can. 1125 - L'Ordinario
del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale
licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti
condizioni: 1) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i
pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto èin suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed
educati nella Chiesa cattolica; 2) di queste promesse che deve fare la parte
cattolica, sia tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che
questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte
cattolica; 3) entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà
essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due
contraenti. 1126 Can. 1126 - Spetta alla
conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali
dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma per cui
di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata. 1127 Can. 1127 - §1.
Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si osservino le
disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica contrae matrimonio
con una parte non cattolica di rito orientale, l'osservanza della forma
canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la
validità, invece, si richiede l'intervento di un ministro sacro, salvo
quant'altro è da osservarsi a norma del diritto. §2. Qualora gravi
difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica, l'Ordinario del
luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli
casi, previa consultazione, però, dell'Ordinario del luogo in cui viene
celebrato il matrimonio, e salva, per la validità, una qualche forma pubblica
di celebrazione; spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme per le
quali la predetta dispensa venga concessa per uguali motivazioni. §3. E' vietato, sia prima
sia dopo la celebrazione canonica a norma del §1, dar luogo a un'altra
celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si
rinnovi il consenso matrimoniale; parimenti non si deve fare una celebrazione
religiosa in cui l'assistente cattolico e il ministro non cattolico,
celebrando ciascuno il proprio rito, richiedano insieme il consenso delle
parti. 1128 Can. 1128 - Gli Ordinari
del luogo e gli altri pastori d'anime facciano in modo che al coniuge
cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l'aiuto spirituale
per adempiere i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l'unione
della vita coniugale e familiare. 1129 Can. 1129 - Le
disposizioni dei cann. 1127 e 1128 si devono
applicare anche ai matrimoni ai quali si oppone l'impedimento di disparità di
culto, di cui al can. 1086, §1. CAPITOLO VII LA CELEBRAZIONE SEGRETA DEL MATRIMONIO 1130 Can. 1130 - Per una grave
e urgente causa l'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia
celebrato in segreto. 1131 Can. 1131 - Il permesso
di celebrare il matrimonio in segreto comporta: 1) che si facciano in segreto
le debite indagini prematrimoniali; 2) che dell'avvenuta celebrazione del
matrimonio conservino il segreto l'Ordinario del luogo, l'assistente, i
testimoni e i coniugi. 1132 Can. 1132 - L'obbligo di
conservare il segreto di cui al can. 1131, n. 2, cessa per l'Ordinario del
luogo se dall'osservanza del segreto incombe un grave scandalo o una grave
ingiuria alla santità del matrimonio: e ciò sia reso noto alle parti prima
della celebrazione del matrimonio. 1133 Can. 1133 - Il matrimonio
celebrato in segreto sia annotato solo nello speciale registro da conservarsi
nell'archivio segreto della curia. CAPITOLO VIII EFFETTI DEL MATRIMONIO 1134 Can. 1134 - Dalla valida
celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura
perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio cristiano i coniugi, per i
compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da
uno speciale sacramento. 1135 Can. 1135 - Entrambi i
coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita
coniugale. 1136 Can. 1136 - I genitori
hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie
forze, l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale
e religiosa. 1137 Can. 1137 - Sono
legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido o putativo. 1138 Can. 1138 - §1. Il padre
è colui che indicano le giuste nozze, eccetto che si provi il contrario con
argomenti evidenti. §2. Si presumono
legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio,
o entro 300 giorni da quello dello scioglimento della vita coniugale. 1139 Can. 1139 - I figli
illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia
valido sia putativo, o per rescritto della Santa Sede. 1140 Can. 1140 - I figli
legittimati, relativamente agli effetti canonici, sono in tutto equiparati ai
legittimi, a meno che il diritto non abbia disposto altro espressamente. CAPITOLO IX
LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI Art. 1: Lo scioglimento del vincolo 1141 Can. 1141 - Il matrimonio
rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per
nessuna causa, eccetto la morte. 1142 Can. 1142 - Il matrimonio
non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata,
per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di
entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse contraria. 1143 Can. 1143 - §1. Il
matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino si
scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per
lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la
parte non battezzata. §2. Si ritiene che la
parte non battezzata si separa se non vuol coabitare con la parte battezzata
o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al Creatore, eccetto che sia
stata questa a darle, dopo il battesimo, una giusta causa per separarsi. 1144 Can. 1144 - §1. Perché la
parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve
sempre interpellare la parte non battezzata: 1) se voglia essa pure ricevere
il battesimo; 2) se almeno voglia coabitare con la parte battezzata
pacificamente, senza offesa al Creatore. §2. Detta interpellazione deve essere fatta dopo il battesimo;
tuttavia l'Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere che l'interpellazione sia fatta prima del battesimo; anzi può
anche dispensare da essa, sia prima sia dopo il battesimo, purché da un
procedimento almeno sommario ed extragiudiziale risulti che non è possibile o
che sarebbe inutile farla. 1145 Can. 1145 - §1. Di regola
l'interpellazione va fatta per autorità
dell'Ordinario del luogo della parte convertita, e al medesimo Ordinario
spetta pure concedere all'altro coniuge, se mai lo richiede, un intervallo di
tempo per rispondere, ammonendolo tuttavia che, trascorso inutilmente
l'intervallo, il suo silenzio verrà ritenuto come una risposta negativa. §2. E' valida anche l'interpellazione fatta privatamente dalla stessa parte
convertita, che anzi è lecita se non è possibile osservare la forma sopra
stabilita. §3. In entrambi i casi,
l'interpellazione compiuta e il suo esito devono
constare legittimamente nel foro esterno. 1146 Can. 1146 - La parte
battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una parte cattolica: 1) se
l'altra parte rispose negativamente all'interpellazione,
o se questa fu legittimamente omessa; 2) se la parte non battezzata, già
interpellata o no, prima perseverante nella pacifica coabitazione senza
offesa al Creatore, in seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme
restando le disposizioni dei cann. 1144 e 1145. 1147 Can. 1147 - Tuttavia
l'Ordinario del luogo, per una grave causa, può concedere alla parte
battezzata che usufruisce del privilegio paolino, di contrarre matrimonio con
una parte non cattolica, sia battezzata sia non battezzata, ottemperando
anche alle disposizioni dei canoni sui matrimoni misti. 1148 Can. 1148 - §1. Il non
battezzato che abbia contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il
battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima
di esse, può ritenerne una qualsiasi licenziando le altre. Lo stesso vale per
la moglie non battezzata che abbia contemporaneamente più mariti non
battezzati. §2. Nei casi di cui al
§1, il matrimonio, dopo aver ricevuto il battesimo, deve essere contratto
secondo la forma canonica, osservando anche, se necessario, le norme sui
matrimoni misti e le altre disposizioni del diritto. §3. L'Ordinario del
luogo, considerata la condizione morale, sociale ed economica dei luoghi e
delle persone, curi che sia provveduto sufficientemente alle necessità della
prima moglie e delle altre licenziate, secondo le norme della giustizia,
della carità cristiana e dell'equità naturale. 1149 Can. 1149 - Il non
battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può
ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della
prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se
nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo, fermo restando il
disposto del can. 1141. 1150 Can. 1150 - Nel dubbio,
il privilegio della fede gode del favore del diritto. Art. 2: La separazione con permanenza del vincolo 1151 Can. 1151 - I coniugi
hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale, eccetto
che ne siano scusati da causa legittima. 1152 Can. 1152 - §1. Per
quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana
e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale,
tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il
diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia
acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli
pure commesso adulterio. §2. Si ha condono tacito
se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell'adulterio, si sia
spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con affetto maritale; è
presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza
interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica o civile. §3. Se il coniuge
innocente avesse sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale,
deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla competente autorità
ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze, valuti se non sia
possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e a non protrarre
in perpetuo la separazione. 1153 Can. 1153 - §1. Se uno
dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale
dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune,
dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'Ordinario
del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa. §2. In tutti i casi,
cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza
coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall'autorità
ecclesiastica. 1154 Can. 1154 - Effettuata la
separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito
sostentamento e educazione dei figli. 1155 Can. 1155 - Il coniuge
innocente, con atto degno di lode, può ammettere nuovamente l'altro coniuge
alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al diritto di separazione. CAPITOLO X
CONVALIDAZIONE DEL MATRIMONIO Art. 1: La convalidazione semplice 1156 Can. 1156 - §1. Per la
convalidazione di un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente, si
richiede che l'impedimento cessi o che si dispensi da esso, e che rinnovi il
consenso almeno la parte che è consapevole dell'impedimento. §2. Questa rinnovazione
del consenso per diritto ecclesiastico è richiesta per la validità della
convalidazione, anche se entrambe le parti hanno dato il consenso all'inizio
e non lo hanno revocato in seguito. 1157 Can. 1157 - La
rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di volontà per il
matrimonio, che la parte che rinnova sa o suppone essere stato nullo
dall'inizio. 1158 Can. 1158 - §1. Se
l'impedimento è pubblico, il consenso deve essere rinnovato da entrambe le
parti secondo la forma canonica, salvo il disposto del can. 1127, §2. §2. Se l'impedimento non
può essere provato, è sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente
e in segreto, e certamente dalla parte consapevole dell'impedimento, purché
l'altra perseveri nel consenso dato, o da entrambe le parti se l'impedimento
è noto ad ambedue. 1159 Can. 1159 - §1. Il
matrimonio nullo a causa di un vizio di consenso, si convalida se dà il
consenso la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso
dell'altra. §2. Se il vizio di
consenso non può essere provato, è sufficiente che la parte che non lo aveva
dato, lo dia privatamente e in segreto. §3. Se il vizio di
consenso può essere provato, è necessario che questo venga dato secondo la
forma canonica. 1160 Can. 1160 - Il matrimonio
nullo a causa di un vizio di forma, per diventare valido deve essere
nuovamente contratto secondo la forma canonica, salvo il disposto del can.
1127, §2. Art. 2: La sanazione in radice 1161 Can. 1161 - §1. La sanazione in radice di un matrimonio nullo consiste nella
sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dalla competente
autorità; essa comporta la dispensa dall'impedimento, se c'è, e dalla forma
canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato degli effetti
canonici. §2. La convalidazione
avviene al momento della concessione della grazia; la retroazione, invece, la
si intende fatta al momento della celebrazione del matrimonio, se non è
stabilito altro espressamente. §3. Non si conceda la sanazione in radice se non è probabile che le parti
vogliano perseverare nella vita coniugale. 1162 Can. 1162 - §1. Se
difetta il consenso in entrambe le parti o in una delle parti, il matrimonio
non può essere sanato in radice, sia che il consenso manchi fin dall'inizio,
sia che, dato all'inizio, sia stato revocato in seguito. §2. Che se invece, il
consenso era mancato all'inizio, ma poi venne dato, si può concedere la sanazione dal momento in cui fu dato il consenso. 1163 Can. 1163 - §1. Il
matrimonio nullo a causa di un impedimento o di un vizio della forma legittima,
può essere sanato, purché perseveri il consenso di entrambe le parti. §2. Il matrimonio nullo a
causa di un impedimento di diritto naturale o divino positivo, può essere
sanato solo dopo che sia cessato l'impedimento. 1164 Can. 1164 - La sanazione può essere concessa validamente anche
all'insaputa di una o di entrambe le parti; ma non la si conceda se non per
una grave causa. 1165 Can. 1165 - §1. La sanazione in radice può essere concessa dalla Sede
Apostolica. §2. In singoli casi può
essere concessa dal Vescovo diocesano, anche se nello stesso matrimonio
concorrano più cause di nullità, e ottemperando alle condizioni di cui al
can. 1125, per la sanazione di un matrimonio misto;
dal medesimo, invece, non può essere concessa, se c'è un impedimento la cui
dispensa è riservata alla Sede Apostolica a norma del can. 1078, §2, o se si
tratta di un impedimento di diritto naturale o divino positivo già cessato. 1166 Can. 1166 - I
sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti,
vengono significati e ottenuti per l'impetrazione
della Chiesa, effetti soprattutto spirituali. 1167 Can. 1167 - §1. Solo la
Sede Apostolica può costituire nuovi sacramentali o interpretare
autenticamente quelli già accolti, abolirne alcuni o modificarli. §2. Nel porre o
amministrare i sacramentali si osservino accuratamente i riti e le formule
approvate dalla Chiesa. 1168 Can. 1168 - Ministro dei
sacramentali è il chierico munito della debita potestà; a norma dei libri
liturgici, alcuni sacramentali, a giudizio dell'Ordinario del luogo, possono
essere amministrati anche dai laici che siano dotati delle qualità
convenienti. 1169 Can. 1169 - §1. Le
consacrazioni e le dedicazioni possono essere compiute validamente da coloro
che sono insigniti del carattere episcopale, nonché dai presbiteri ai quali
ciò sia permesso dal diritto o da legittima concessione. §2. Le benedizioni
possono essere impartite da qualunque sacerdote, eccettuate quelle riservate
al Romano Pontefice o ai Vescovi. §3. Il diacono può
impartire solo le benedizioni che gli sono espressamente consentite dal
diritto. 1170 Can. 1170 - Le
benedizioni, che vanno impartite in primo luogo ai cattolici, possono essere
date anche ai catecumeni, anzi, se non vi si oppone una proibizione della
Chiesa, persino ai non cattolici. 1171 Can. 1171 - Le cose
sacre, quelle cioè che sono state destinate al culto divino con la
dedicazione o la benedizione, siano trattate con riverenza e non siano
adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di privati. 1172 Can. 1172 - §1. Nessuno
può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ne ha ottenuto
dall'Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza. §2. L'Ordinario del luogo
conceda tale licenza solo al sacerdote che sia ornato di pietà, di scienza,
di prudenza e d'integrità di vita. 1173 Can. 1173 - La Chiesa,
esercitando l'ufficio sacerdotale di Cristo, celebra la liturgia delle ore,
in cui, ascoltando Dio che parla al suo popolo e facendo memoria del mistero
della salvezza, Gli rende incessantemente lode e intercede per la salvezza di
tutto il mondo con il canto e la preghiera. 1174 Can. 1174 - §1. Sono
vincolati all'obbligo di celebrare la liturgia delle ore, i chierici a norma
del can. 276, §2, n. 3; a norma delle proprie costituzioni, invece, i membri
degli istituti di vita consacrata nonché delle società di vita apostolica. §2. Anche gli altri
fedeli, secondo le circostanze, sono caldamente invitati a partecipare alla
liturgia delle ore, in quanto è azione della Chiesa. 1175 Can. 1175 - Nel celebrare
la liturgia delle ore, per quanto è possibile si osservi il tempo vero di
ciascuna ora. 1176 Can. 1176 - §1. Ai fedeli
defunti si devono dare le esequie ecclesiastiche a norma del diritto. §2. Le esequie
ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i
defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della
speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche. §3. La Chiesa raccomanda
vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei
defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia
stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. CAPITOLO I
LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE 1177 Can. 1177 - §1. Per
qualsiasi fedele defunto, le esequie devono essere celebrate di norma nella
chiesa della propria parrocchia. §2. Tuttavia è consentito
a ciascun fedele, o a coloro cui compete provvedere alle esequie del fedele
defunto, scegliere un'altra chiesa per il funerale, con il consenso del
rettore di questa e avvertito il parroco proprio del defunto. §3. Se la morte è
avvenuta fuori della propria parrocchia, e il cadavere non è stato trasportato
in essa, né è stata legittimamente scelta alcuna chiesa per il funerale, le
esequie siano celebrate nella chiesa della parrocchia in cui è avvenuta la
morte, a meno che non ne sia designata un'altra dal diritto particolare. 1178 Can. 1178 - Le esequie
del Vescovo diocesano siano celebrate nella sua chiesa cattedrale, eccetto
che ne abbia scelta un'altra egli stesso. 1179 Can. 1179 - Le esequie
dei religiosi o dei membri di una società di vita apostolica, di norma siano
celebrate nella loro chiesa od oratorio dal Superiore, se l'istituto o la
società sono clericali, diversamente dal cappellano. 1180 Can. 1180 - §1. Se la
parrocchia ha un proprio cimitero, i fedeli defunti devono essere tumulati in
esso, a meno che non ne sia stato legittimamente scelto un altro dal medesimo
defunto o da coloro cui compete provvedere alla sua sepoltura. §2. A tutti, poi, se non
ne hanno la proibizione dal diritto, è consentito scegliere il cimitero della
propria sepoltura. 1181 Can. 1181 - Per quanto
riguarda le offerte date in occasione dei funerali, si osservino le
disposizioni del can. 1264, procurando, tuttavia, che nelle esequie non si
faccia alcuna preferenza di persone, e che i poveri non siano privati delle
dovute esequie. 1182 Can. 1182 - Compiuta la
tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a norma del
diritto particolare. CAPITOLO II
A CHI SI DEVONO CONCEDERE O NEGARE LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE 1183 Can. 1183 - §1.
Relativamente alle esequie, i catecumeni vanno annoverati tra i fedeli. §2. L'Ordinario del luogo
può permettere che si celebrino le esequie ecclesiastiche per i bambini che i
genitori intendevano battezzare, ma che sono morti prima del battesimo. §3. A prudente giudizio
dell'Ordinario del luogo, si possono concedere le esequie ecclesiastiche ai
battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica, a meno
che non consti della loro volontà contraria e purché non sia possibile avere
un ministro proprio. 1184 Can. 1184 - §1. Se prima
della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati
delle esequie ecclesiastiche: 1) quelli che sono notoriamente apostati,
eretici, scismatici; 2) coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo
per ragioni contrarie alla fede cristiana; 3) gli altri peccatori manifesti,
ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei
fedeli. §2. Presentandosi qualche
dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare. 1185 Can. 1185 - A chi è
escluso dalle esequie ecclesiastiche, deve essere negata anche ogni Messa esequiale. 1186 Can. 1186 - Per favorire
la santificazione del popolo di Dio, la Chiesa affida alla speciale e filiale
venerazione dei fedeli la Beata Maria sempre Vergine, la Madre di Dio, che
Cristo costitui Madre di tutti gli uomini, e
promuove inoltre il vero e autentico culto degli altri Santi, perché i fedeli
siano edificati dal loro esempio e sostenuti dalla loro intercessione. 1187 Can. 1187 - E lecito
venerare con culto pubblico solo quei servi di Dio che, per l'autorità della
Chiesa, sono riportati nel catalogo dei Santi o dei Beati. 1188 Can. 1188 - Sia mantenuta
la prassi di esporre nelle chiese le sacre immagini alla venerazione dei
fedeli; tuttavia siano esposte in numero moderato e con un conveniente
ordine, affinché non suscitino la meraviglia del popolo cristiano e non diano
ansa a devozione meno retta. 1189 Can. 1189 - Le immagini
preziose, ossia insigni per antichità, arte o culto, che sono esposte alla
venerazione dei fedeli nelle chiese o negli oratori, qualora necessitino di
riparazione, non siano mai restaurate senza la licenza scritta
dell'Ordinario; e questi, prima di concederla, consulti dei periti. 1190 Can. 1190 - §1. E'
assolutamente illecito vendere le sacre reliquie. §2. Le reliquie insigni,
come pure quelle onorate da grande pietà popolare, non possono essere
alienate validamente in nessun modo né essere trasferite in modo definitivo
senza la licenza della Sede Apostolica. §3. Il disposto del §2
vale anche per le immagini che in taluna chiesa sono onorate da grande pietà
popolare. CAPITOLO I
IL VOTO 1191 Can. 1191 - §1. Il voto,
ossia la promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a
Dio, deve essere adempiuto per la virtù della religione. §2. Sono capaci di
emettere il voto tutti coloro che hanno un conveniente uso di ragione, a meno
che non ne abbiano la proibizione dal diritto. §3. Il voto emesso per timore
grave e ingiusto o per dolo, è nullo per il diritto stesso. 1192 Can. 1192 - §1. Il voto è
pubblico, se viene accettato dal legittimo Superiore in nome della Chiesa;
diversamente è privato. §2. E' solenne, se è
riconosciuto come tale dalla Chiesa; diversamente è semplice. §3. E' personale, se
l'oggetto della promessa è un'azione di chi emette il voto; reale, se
l'oggetto della promessa è una cosa; misto, se partecipa della natura del
voto personale e reale. 1193 Can. 1193 - Per sé il
voto non obbliga se non chi lo emette. 1194 Can. 1194 - Il voto
cessa: quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell'obbligo,
quando cambia sostanzialmente la materia della promessa, quando viene meno la
condizione da cui dipende il voto o la sua causa finale, con la dispensa e
con la commutazione. 1195 Can. 1195 - Chi ha
potestà sulla materia del voto, può sospenderne l'obbligo fintantoché il suo
adempimento gli arreca pregiudizio. 1196 Can. 1196 - Oltre al
Romano Pontefice, possono dispensare dai voti privati per una giusta causa e
purché la dispensa non leda l'altrui diritto acquisito: 1) l'Ordinario del
luogo e il parroco, relativamente a tutti i propri sudditi e pure ai
forestieri; 2) il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita
apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai membri,
ai novizi e alle persone che vivono giorno e notte in una casa dell'istituto
o della società; 3) coloro ai quali sia stata delegata la potestà di
dispensare dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario del luogo. 1197 Can. 1197 - L'opera
promessa con voto privato, può essere commutata con un bene maggiore o uguale
anche da chi l'ha emesso; con un bene minore, invece, da chi ha la potestà di
dispensare a norma del can. 1196. 1198 Can. 1198 - I voti emessi
prima della professione religiosa, restano sospesi fintantoché chi li ha
emessi rimane nell'istituto religioso. CAPITOLO II
IL GIURAMENTO 1199 Can. 1199 - §1. Il
giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità,
non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia. §2. Il giuramento
richiesto o ammesso dai canoni, non può essere prestato validamente tramite
procuratore. 1200 Can. 1200 - §1. Chi giura
liberamente di fare qualcosa, è tenuto da peculiare obbligo di religione a
compiere quanto ha sancito col giuramento. §2. Il giuramento estorto
con dolo, violenza o timore grave, è nullo per il diritto stesso. 1201 Can. 1201 - §1. Il
giuramento promissorio partecipa della natura e delle condizioni dell'atto a
cui è unito. §2. Se il giuramento è
unito a un atto direttamente rivolto a danno degli altri oppure a pregiudizio
del bene pubblico o della salvezza eterna, tale atto non consegue dal
giuramento alcuna conferma. 1202 Can. 1202 - L'obbligo
causato da un giuramento promissorio, cessa: 1) se viene condonato da colui a
vantaggio del quale fu emesso il giuramento; 2) se la materia giurata muta
sostanzialmente oppure, per le mutate circostanze, diviene o cattiva o del
tutto indifferente o impedisce un bene maggiore; 3) se viene meno la causa
finale o la condizione sotto cui il giuramento fu eventualmente prestato; 4)
con la dispensa o la commutazione a norma del can. 1203. 1203 Can. 1203 - Coloro che
possono sospendere, dispensare, commutare il voto, hanno la medesima potestà,
con le stesse modalità circa il giuramento promissorio; se però la dispensa
da un giuramento torna a pregiudizio di terzi che si rifiutino di condonare
l'obbligo, da tale giuramento può dispensare solo la Sede Apostolica. 1204 Can. 1204 - Il giuramento
va interpretato in senso stretto secondo il diritto e l'intenzione di chi
giura oppure, se questi agisce con dolo, secondo l'intenzione di colui al
quale viene prestato il giuramento. 1205 Can. 1205 - Sono sacri
quei luoghi che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli
mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritti dai libri
liturgici. 1206 Can. 1206 - La
dedicazione di un luogo spetta al Vescovo diocesano e a quanti sono a lui
equiparati dal diritto; gli stessi possono affidare a qualunque Vescovo o, in
casi eccezionali, a un presbitero il compito di celebrare la dedicazione nel
proprio territorio. 1207 Can. 1207 - I luoghi
sacri vengono benedetti dall'Ordinario; tuttavia la benedizione delle chiese
è riservata al Vescovo diocesano; entrambi, poi, possono delegare a ciò un
altro sacerdote. 1208 Can. 1208 - Della
compiuta dedicazione o benedizione della chiesa, come pure della benedizione
del cimitero si rediga un documento, e se ne conservi una copia nella curia
diocesana e un'altra nell'archivio della chiesa. 1209 Can. 1209 - La
dedicazione o benedizione di un luogo, purché non torni a danno di alcuno, è
sufficientemente provata anche da un solo testimone al di sopra di ogni
sospetto. 1210 Can. 1210 - Nel luogo
sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del
culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena
dalla santità del luogo. L'Ordinario, però, per modo d'atto può permettere
altri usi, purché non contrari alla santità del luogo. 1211 Can. 1211 - I luoghi
sacri sono profanati se in essi si compiono con scandalo azioni gravemente
ingiuriose, che a giudizio dell'Ordinario del luogo sono tanto gravi e
contrarie alla santità del luogo da non essere più lecito esercitare in essi
il culto finché l'ingiuria non venga riparata con il rito penitenziale, a
norma dei libri liturgici. 1212 Can. 1212 - I luoghi
sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono stati distrutti in gran
parte oppure destinati permanentemente a usi profani con decreto del
competente Ordinario o di fatto. 1213 Can. 1213 - Nei luoghi
sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi
uffici. CAPITOLO I
LE CHIESE 1214 Can. 1214 - Col nome di
chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli
abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale
culto. 1215 Can. 1215 - §1. Non si
costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso scritto del Vescovo
diocesano. §2. Il Vescovo diocesano
non dia tale consenso se, udito il consiglio presbiterale e i rettori delle
chiese vicine, non giudica che la nuova chiesa potrà servire al bene delle
anime e che non mancheranno i mezzi necessari alla sua costruzione e al culto
divino. §3. Anche gli istituti
religiosi, quantunque abbiano ricevuto dal Vescovo diocesano il consenso per
costituire una nuova casa nella diocesi o nella città, tuttavia devono
ottenere la sua licenza prima di edificare la chiesa in un determinato luogo. 1216 Can. 1216 - Nel costruire
e nel restaurare le chiese, con il consiglio dei periti si osservino i
principi e le norme della liturgia e dell'arte sacra. 1217 Can. 1217 - §1. Compiuta
opportunamente la costruzione, la nuova chiesa sia quanto prima dedicata o
almeno benedetta, osservando le leggi della sacra liturgia. §2. Le chiese,
particolarmente quelle cattedrali e parrocchiali, siano dedicate con rito
solenne. 1218 Can. 1218 - Ciascuna
chiesa abbia il suo titolo, che non può essere cambiato, una volta avvenuta
la dedicazione. 1219 Can. 1219 - Nella chiesa
legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del
culto divino, salvi i diritti parrocchiali. 1220 Can. 1220 - §1. Tutti
coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia mantenuta quella pulizia
e quel decoro che si addicono alla casa di Dio, e che sia tenuto lontano da
esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo. §2. Per proteggere i beni
sacri e preziosi si adoperino con la cura ordinaria nella manutenzione anche
gli opportuni mezzi di sicurezza. 1221 Can. 1221 - L'ingresso in
chiesa durante il tempo delle sacre funzioni sia libero e gratuito. 1222 Can. 1222 - §1. Se una
chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile
restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso. §2. Quando altre gravi
ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il
Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano
non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti
su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime. CAPITOLO II GLI ORATORI E LE CAPPELLE PRIVATE 1223 Can. 1223 - Col nome di
oratorio si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario, al culto
divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si
radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del
Superiore competente. 1224 Can. 1224 - §1.
L'Ordinario non conceda la licenza richiesta per la costituzione
dell'oratorio, se prima non abbia visitato personalmente o per mezzo di
altri, il luogo destinato all'oratorio e non l'abbia trovato allestito in
modo conveniente. §2. Concessa la licenza,
poi, l'oratorio non può essere convertito ad usi profani senza
l'autorizzazione del medesimo Ordinario. 1225 Can. 1225 - Negli oratori
legittimamente costituiti si possono compiere tutte le celebrazioni sacre, a
meno che alcune non siano eccettuate dal diritto o per disposizione
dell'Ordinario del luogo, oppure non vi si oppongano le norme liturgiche. 1226 Can. 1226 - Col nome di
cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del
luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche. 1227 Can. 1227 - I Vescovi
possono costituire per se stessi una cappella privata: questa gode dei
medesimi diritti dell'oratorio. 1228 Can. 1228 - Fermo
restando il disposto del can. 1227, per celebrare la Messa o altre sacre
funzioni in una cappella privata, si richiede la licenza dell'Ordinario del
luogo. 1229 Can. 1229 - E' opportuno
che gli oratori e le cappelle private siano benedetti secondo il rito
prescritto nei libri liturgici; è d'obbligo, invece, che siano riservati
unicamente al culto divino e liberi da ogni uso domestico. CAPITOLO III I SANTUARI 1230 Can. 1230 - Col nome di
santuario si intendono la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un
peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con
l'approvazione dell'Ordinario del luogo. 1231 Can. 1231 - Un santuario,
perché possa dirsi nazionale deve avere l'approvazione della Conferenza Episcopale;
perché possa dirsi internazionale, della Santa Sede. 1232 Can. 1232 - §1.
Competente per l'approvazione degli statuti di un santuario diocesano, è
l'Ordinario del luogo; per quelli di un santuario nazionale, è la Conferenza
Episcopale; per gli statuti di un santuario internazionale, soltanto la Santa
Sede. §2. Negli statuti siano
determinati in particolare: il fine, l'autorità del rettore, la proprietà e
l'amministrazione dei beni. 1233 Can. 1233 - Ai santuari
si potranno concedere taluni privilegi, ogniqualvolta sembra che lo
suggeriscano le circostanze dei luoghi, la frequenza dei pellegrini e
soprattutto il bene dei fedeli. 1234 Can. 1234 - §1. Nei
santuari si offrano ai fedeli con maggior abbondanza i mezzi della salvezza,
annunziando con diligenza la parola di Dio, incrementando opportunamente la
vita liturgica soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia e della
penitenza, come pure coltivando le sane forme della pietà popolare. §2. Le testimonianze votive
dell'arte e della pietà popolari siano conservate in modo visibile e
custodite con sicurezza nei santuari o in luoghi adiacenti. CAPITOLO IV GLI ALTARI 1235 Can. 1235 - §1. L'altare,
ossia la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico, si dice
fisso se è costruito in modo che sia unito al pavimento e che perciò non
possa essere rimosso; si dice mobile, invece, se può essere trasportato. §2. E' opportuno che in
ogni chiesa vi sia l'altare fisso; invece negli altri luoghi destinati alle
celebrazioni sacre, l'altare può essere fisso o mobile. 1236 Can. 1236 - §1. Secondo
l'uso tradizionale della Chiesa, la mensa dell'altare fisso sia di pietra e
per di più di una pietra naturale intera; tuttavia, a giudizio della
Conferenza Episcopale, si può usare anche altra materia decorosa e solida.
Gli stipiti o base, invero, possono essere fatti di qualsiasi materia. §2. L'altare mobile può
essere costruito con qualsiasi materia solida conveniente all'uso liturgico. 1237 Can. 1237 - §1. Gli altari
fissi devono essere dedicati; quelli mobili, invece, dedicati o benedetti
secondo i riti prescritti nei libri liturgici. §2. Secondo le norme
prescritte nei libri liturgici, si mantenga l'antica tradizione di riporre
sotto l'altare fisso le reliquie dei Martiri o di altri Santi. 1238 Can. 1238 - §1. L'altare
perde la dedicazione o la benedizione a norma del can. 1212. §2. Gli altari, fissi o
mobili, non perdono la dedicazione o la benedizione per il fatto che la
chiesa o altro luogo sacro siano ridotti a usi profani. 1239 Can. 1239 - §1. L'altare,
sia fisso sia mobile, deve essere riservato unicamente al culto divino,
escludendo del tutto qualsivoglia uso profano. §2. Sotto l'altare non
sia riposto alcun cadavere; altrimenti non è lecito celebrarvi sopra la
Messa. CAPITOLO V
I CIMITERI
1240 Can. 1240 - §1. Dove è
possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa; o almeno degli spazi, nei
cimiteri civili, riservati ai fedeli defunti; gli uni e gli altri devono
essere benedetti secondo il rito proprio. §2. Ma se non è possibile
ottenere ciò, secondo il rito si benedicano di volta in volta i singoli
tumuli. 1241 Can. 1241 - §1. Le
parrocchie e gli istituti religiosi possono avere il cimitero proprio. §2. Anche le altre
persone giuridiche o le famiglie possono avere un cimitero o un sepolcro
peculiare, che va benedetto a giudizio dell'Ordinario del luogo. 1242 Can. 1242 - Non si
seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti di seppellire il
Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi
diocesani anche emeriti. 1243 Can. 1243 - Nel diritto
particolare si stabiliscano opportune norme circa la disciplina da osservarsi
nei cimiteri, soprattutto per quanto riguarda la tutela e il rispetto della
loro indole sacra. 1244 Can. 1244 - §1.
Stabilire, trasferire, abolire i giorni di festa e parimenti i giorni di
penitenza comuni alla Chiesa universale, spetta unicamente alla suprema
autorità ecclesiastica, fermo restando il disposto del can. 1246, §2. §2. I Vescovi diocesani
possono indire peculiari giorni di festa o di penitenza per la diocesi o i
luoghi propri, ma solo per modo di atto. 1245 Can. 1245 - Fermo
restando il diritto dei Vescovi diocesani di cui al can. 87, il parroco, per
una giusta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo diocesano, può
concedere la dispensa dall'obbligo di osservare il giorno festivo o di
penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie; lo stesso può anche il
Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se
sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli
altri che vivono giorno e notte nella loro casa. CAPITOLO I
I GIORNI DI FESTA 1246 Can. 1246 - §1. Il giorno
di domenica in cui si celebra il mistero pasquale, per la tradizione
apostolica deve essere osservato in tutta la Chiesa come il primordiale
giorno festivo di precetto. Ugualmente devono essere osservati i giorni del Natale
del Signore Nostro Gesù Cristo, dell'Epifania, dell'Ascensione e del
santissimo Corpo e Sangue di Cristo, della Santa Madre di Dio Maria, della
sua Immacolata Concezione e Assunzione, di san Giuseppe, dei santi Apostoli
Pietro e Paolo, e infine di tutti i Santi. §2. Tuttavia la
Conferenza Episcopale può, previa approvazione della Sede Apostolica, abolire
o trasferire alla domenica alcuni giorni festivi di precetto. 1247 Can. 1247 - La domenica e
le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all'obbligo di partecipare
alla Messa; si astengano inoltre, da quei lavori e da quegli affari che
impediscono di rendere culto a Dio e turbano la letizia propria del giorno
del Signore o il dovuto riposo della mente e del corpo. 1248 Can. 1248 - §1. Soddisfa
il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata
nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa, o nel vespro del giorno
precedente. §2. Se per la mancanza
del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la
partecipazione alla celebrazione eucaristica, si raccomanda vivamente che i
fedeli prendano parte alla liturgia della Parola, se ve n'è qualcuna nella
chiesa parrocchiale o in un altro luogo sacro, celebrata secondo le
disposizioni del Vescovo diocesano, oppure attendano per un congruo tempo
alla preghiera personalmente o in famiglia o, secondo l'opportunità, in
gruppi di famiglie. CAPITOLO II
I GIORNI DI PENITENZA
1249 Can. 1249 - Per legge
divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo;
ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della
penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli
attendano in modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di
carità, sacrifichino se stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e
soprattutto osservando il digiuno e l'astinenza a norma dei canoni che
seguono. 1250 Can. 1250 - Sono giorni e
tempi di penitenza nella Chiesa universale, tutti i venerdì dell'anno e il
tempo di Quaresima. 1251 Can. 1251 - Si osservi
l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della
Conferenza Episcopale, in tutti e singoli i venerdì dell'anno, eccetto che
coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l'astinenza e il
digiuno, invece, il mercoledì delle Ceneri e il venerdì della Passione e
Morte del Signore Nostro Gesù Cristo. 1252 Can. 1252 - Alla legge
dell'astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14 anno di età; alla
legge del digiuno, invece, tutti i maggiorenni fino al 60 anno iniziato.
Tuttavia i pastori d'anime e i genitori si adoperino perché anche coloro che
non sono tenuti alla legge del digiuno e dell'astinenza a motivo della minore
età, siano formati al genuino senso della penitenza. 1253 Can. 1253 - La Conferenza
Episcopale può determinare ulteriormente l'osservanza del digiuno e
dell'astinenza, come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di
penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà. |