CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO QUINTO I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA 1254 Can. 1254
- §1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal
potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni
temporali per conseguire i fini che le sono propri. §2. I fini propri sono
principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto
sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio
dei poveri. 1255 Can. 1255 - La Chiesa
universale e la Sede Apostolica, le Chiese particolari e tutte le altre
persone giuridiche, sia pubbliche sia private, sono
soggetti capaci di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni
temporali a norma del diritto. 1256 Can. 1256 - La proprietà
dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene alla
persona giuridica che li ha legittimamente acquistati. 1257 Can. 1257
- §1. Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla
Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono
beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché
dai propri statuti. §2. I beni temporali
appartenenti a persone giuridiche private sono retti dai propri statuti e non
da questi canoni, a meno che non si disponga
espressamente altro. 1258 Can. 1258 - Nei canoni
seguenti con il nome di Chiesa s'intende non soltanto la Chiesa universale o
la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persona giuridica pubblica nella
Chiesa, a meno che non risulti diversamente dal
contesto o dalla natura delle cose. 1259 Can. 1259 - La Chiesa può
acquistare beni temporali in tutti i giusti modi di diritto sia naturale sia positivo, alla stessa maniera di chiunque altro. 1260 Can. 1260 - La Chiesa ha
il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le
finalità sue proprie. 1261 Can. 1261
- §1. I fedeli hanno diritto di devolvere beni temporali a favore
della Chiesa. §2. Il Vescovo diocesano
è tenuto ad ammonire i fedeli sull'obbligo di cui al can. 222,
§1, urgendone l'osservanza in maniera opportuna. 1262 Can. 1262 - I fedeli
contribuiscano alle necessità della Chiesa con le
sovvenzioni richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza
Episcopale. 1263 Can.
1263 - Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari
economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche
pubbliche soggette al suo governo un contributo non eccessivo e proporzionato
ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi; nei confronti delle
altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di
grave necessità e alle stesse condizioni, d'imporre una tassa straordinaria e
moderata; salve le leggi e le consuetudini particolari che gli attribuiscano
maggiori diritti. 1264 Can. 1264 - Salvo che il
diritto non abbia altrimenti disposto, spetta
all'assemblea dei Vescovi della provincia: 1) stabilire le tasse per gli atti
di potestà esecutiva graziosa o per l'esecuzione dei rescritti della Sede
Apostolica, da approvarsi dalla medesima Sede Apostolica; 2) determinare le
offerte da farsi in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei
sacramentali. 1265 Can. 1265
- §1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a
qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per
qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del
proprio Ordinario e di quello del luogo. §2. La Conferenza
Episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono essere da tutti
osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti e sono mendicanti. 1266 Can. 1266 - In tutte le chiese ed oratori, anche se appartenenti ad istituti religiosi,
che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli, l'Ordinario del
luogo può disporre che si faccia una questua speciale a favore di determinate
iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi
sollecitamente alla curia diocesana. 1267 Can. 1267
- §1. Salvo non consti il contrario, le offerte
fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica
ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona
giuridica. §2. Le offerte di cui al
§1 non possono essere rifiutate se non vi sia una giusta causa, e, se si
tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggior importanza, con la
licenza dell'Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per
accettare offerte gravate da modalità di adempimento
o da condizione, fermo restando il disposto del can. 1295. §3. Le offerte fatte dai
fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel
fine. 1268 Can. 1268 - La Chiesa recepisce per i beni temporali la prescrizione, come modo
di acquisto o per liberarsi da un onere, a norma dei cann. 197-199. 1269 Can. 1269 - Gli oggetti
sacri se in proprietà di privati, possono essere acquistati con la
prescrizione da persone private, ma non è lecito adibirli ad usi profani, a
meno che non abbiano perso la dedicazione o la benedizione; se invece
appartengono ad una persona giuridica ecclesiastica pubblica, possono essere
acquistati soltanto da un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica. 1270 Can. 1270 - Le cose
immobili, quelle mobili preziose, i diritti e le azioni sia personali sia
reali, che appartengono alla Sede Apostolica si
prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che appartengono ad un'altra
persona giuridica ecclesiastica pubblica nello spazio di trent'anni. 1271 Can. 1271 - I Vescovi, in
ragione del vincolo di unità e di carità, secondo le
disponibilità della propria diocesi, contribuiscano a procurare i mezzi di
cui la Sede Apostolica secondo le condizioni dei tempi necessita, per essere
in grado di prestare in modo appropriato il suo servizio alla Chiesa
universale. 1272 Can. 1272 - Nelle regioni
dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta
alla Conferenza Episcopale regolarne il governo con norme opportune
concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i
redditi e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano poco
a poco trasferiti all'istituto di cui al can. 1274, §1. 1273 Can. 1273 - Il Romano
Pontefice, in forza del primato di governo è il supremo amministratore ed
economo di tutti i beni ecclesiastici. 1274 Can. 1274
- §1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si
provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della
diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi
diversamente. §2. Dove non sia ancora
stata organizzata convenientemente la previdenza sociale in favore del clero,
la Conferenza Episcopale disponga la costituzione di un istituto che provveda sufficientemente alla sicurezza sociale dei
chierici. §3. Nelle singole diocesi
si costituisca, nella misura in cui è necessario, un fondo comune, con il
quale i Vescovi possano soddisfare agli obblighi verso le altre persone che
servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità della diocesi, e con
il quale le diocesi più ricche possano anche aiutare le più povere. §4. A
seconda delle diverse circostanze dei luoghi, le finalità di cui ai
§§2 e 3 si possono più convenientemente ottenere con istituti diocesani tra
loro federati, o con la cooperazione o l'opportuna consociazione tra varie
diocesi, anzi anche organizzata per tutto il territorio della Conferenza
Episcopale. §5. Questi istituti, se
possibile, siano costituiti in modo che ottengano anche il riconoscimento da
parte del diritto civile. 1275 Can. 1275 - Il fondo dei
beni che provengono da diverse diocesi è amministrato secondo norme
opportunamente concordate dai Vescovi interessati. 1276 Can. 1276
- §1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla
amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche
pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si
riconoscano più ampi diritti. §2. Gli Ordinari, tenuto
conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, abbiano
cura di ordinare l'intero affare dell'amministrazione dei beni, dando
speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare. 1277 Can. 1277 - Il Vescovo
diocesano per porre atti di amministrazione, che,
attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza,
deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei
consultori; ha tuttavia bisogno del consenso del medesimo consiglio ed anche
del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel
diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di
amministrazione straordinaria. Spetta poi alla Conferenza Episcopale
stabilire quali atti debbano ritenersi di
amministrazione straordinaria. 1278 Can.
1278 - Oltre ai compiti di cui al can. 494, §§3 e 4, all'economo possono
essere affidati dal Vescovo diocesano i compiti di cui ai cann. 1276,
§1 e 1279, §2. 1279 Can. 1279
- §1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge
immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano
altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e
salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore. §2. Per l'amministrazione
dei beni di una persona giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di
fondazione o dai suoi statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assuma per un
triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario
riconfermate nell'incarico. 1280 Can. 1280 - Ogni persona
giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due
consiglieri, che coadiuvino l'amministratore
nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti. 1281 Can. 1281
- §1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori
pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità
dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima
permesso scritto dall'Ordinario. §2. Negli statuti si
stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità
dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta
al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici,
determinare tali atti per le persone a lui soggette. §3. La persona giuridica
non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli
amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe
beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti
validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il
ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni. 1282 Can. 1282 - Tutti coloro,
sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte
nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad
adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto. 1283 Can. 1283 - Prima che gli
amministratori inizino il loro incarico: 1) gli stessi devono garantire con
giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato
di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative; 2) sia
accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono
sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque
riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e
la stima, e sia rivisto dopo la redazione; 3) una copia dell'inventario sia
conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della
curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere
annotata in entrambe le copie. 1284 Can. 1284
- §1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro
funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. §2. Devono pertanto: 1)
vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano
distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo allo
scopo, se necessario, contratti di assicurazione; 2) curare che sia messa al
sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente; 3)
osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o
dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che
dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa; 4) esigere
accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli
poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni
del fondatore o le norme legittime; 5) pagare nel tempo stabilito gli
interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la
restituzione dello stesso capitale; 6) impiegare, con il consenso
dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato
utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto; 7) tenere bene in
ordine i libri delle entrate e delle uscite; 8) redigere il rendiconto amministrativo
al termine di ogni anno; 9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti,
sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni,
conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli
originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia. §3. Si raccomanda
vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle
entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e
determinarne le modalità di presentazione. 1285 Can.
1285 - E permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto
dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità
cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile. 1286 Can. 1286 - Gli
amministratori dei beni: 1) osservino accuratamente, nell'affidare i lavori,
anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i
principi dati dalla Chiesa; 2 2) retribuiscano con giustizia e onestà i
lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere
convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari. 1287 Can. 1287
- §1. Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia
chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del
Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto
all'Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari
economici. §2. Gli amministratori
rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare. 1288 Can. 1288 - Gli
amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale
civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la
licenza scritta del proprio Ordinario. 1289 Can. 1289 - Benché non
siano tenuti all'amministrazione a titolo dell'ufficio ecclesiastico, gli
amministratori non possono di loro iniziativa dimettere l'incarico assunto; che
se dalla loro arbitraria dimissione derivi danno alla Chiesa, sono tenuti al
risarcimento. 1290 Can. 1290 - Le norme di
diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in
specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in
materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi
effetti, a meno che non siano contrarie al diritto
divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto
del can. 1547. 1291 Can. 1291 - Per alienare
validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio
stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma
fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma
del diritto. 1292 Can. 1292
- §1. Salvo il disposto del can. 638, §3, quando il valore dei beni
che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da
stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità
competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del
Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità
competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per
gli affari economici e del collegio dei consultori nonché
degli interessati; il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso
dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi. §2. Trattandosi tuttavia
di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di
valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la
licenza della Santa Sede. §3. Se
la cosa che s'intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza si
devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la licenza è
nulla. §4. Coloro che sono
tenuti a prendere parte alla alienazione dei beni
con il consiglio o il consenso, non diano il consiglio o il consenso senza
essersi prima esattamente informati, sia sulle condizioni finanziarie della
persona giuridica i cui beni si vogliono alienare sia sulle alienazioni già
fatte. 1293 Can. 1293
- §1. Per l'alienazione dei beni il cui valore eccede la somma
stabilita, si richiede inoltre: 1) una giusta causa, quale la necessità
urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione
pastorale; 2) la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto. §2. Si osservino inoltre
le altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla
Chiesa. 1294 Can. 1294
- §1. La cosa non deve essere ordinariamente alienata a prezzo minore
di quello indicato nella stima. §2. Il denaro ricavato
dall'alienazione venga cautamente investito in
favore della Chiesa, oppure sia prudentemente impiegato secondo le finalità
dell'alienazione. 1295 Can. 1295 - I requisiti a
norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti
delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per
l'alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il
patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione. 1296 Can. 1296 - Qualora i
beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le
debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta
all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la
situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale
o reale, chi la debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della
Chiesa. 1297 Can. 1297 - Spetta alla
Conferenza Episcopale, attese le circostanze dei luoghi, stabilire norme per
la locazione dei beni della Chiesa, soprattutto circa la licenza da ottenersi
dalla autorità ecclesiastica competente. 1298 Can. 1298 - Salvo non si
tratti di un affare di infima importanza, i beni
ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori o
ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza
una speciale licenza data per iscritto dall'autorità competente. 1299 Can. 1299
- §1. Chi è in grado di disporre liberamente dei propri beni per
diritto naturale e canonico, può lasciarli per cause pie sia con atto tra
vivi sia con atto valevole in caso di morte. §2. Nelle disposizioni
valevoli in caso di morte a favore della Chiesa si osservino, se possibile,
le formalità del diritto civile; se queste furono omesse, gli eredi devono
essere ammoniti circa il loro obbligo di adempiere la volontà del testatore. 1300 Can. 1300 - Le volontà
dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto
tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente
accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo
dell'amministrazione e dell'erogazione dei beni, fermo restando il disposto
del can. 1301, §3. 1301 Can. 1301
- §1. L'Ordinario è l'esecutore di tutte le pie volontà, sia valevoli
in caso di morte sia tra vivi. §2. In forza di questo
diritto l'Ordinario può e deve vigilare, anche con la visita, perché le pie
volontà siano adempiute, e gli altri esecutori, terminato il loro compito,
devono rendergliene conto. §3. Le clausole contrarie
a questo diritto dell'Ordinario, annesse alle ultime volontà, si considerino
come non apposte. 1302 Can. 1302
- §1. Chi riceve fiduciariamente dei beni per cause pie sia con atto
tra vivi sia con testamento, deve informarne l'Ordinario, indicandogli tutti
i beni anzidetti sia mobili sia immobili con gli oneri annessi; che se il
donatore glielo avesse espressamente ed assolutamente proibito, non accetti
la fiducia. §2. L'Ordinario deve
esigere che i beni fiduciari siano collocati al sicuro e vigilare
sull'esecuzione della pia volontà a norma del can. 1301. §3. Per
i beni fiduciari affidati ad un membro di un istituto religioso o di una
società di vita apostolica, se i beni furono devoluti al luogo o alla diocesi
o ai loro abitanti oppure a favore di cause pie, l'Ordinario di cui nel §§1 e
2 è l'Ordinario del luogo; altrimenti è il Superiore maggiore nell'istituto
clericale di diritto pontificio e nelle società clericali di vita apostolica
di diritto pontificio; negli altri istituti religiosi è l'Ordinario proprio
del religioso fiduciario. 1303 Can. 1303
- §1. In diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie: 1) le pie
fondazioni autonome, cioè la massa di beni destinati
ai fini di cui al can. 114, §2, ed eretti in persona giuridica dall'autorità
ecclesiastica competente; 2) le pie fondazioni non autonome, cioè i beni
temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere
per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della
celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o
altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114, §2, in ragione dei
redditi annui. §2. I beni della pia
fondazione non autonoma, se furono affidati ad una persona giuridica soggetta
al Vescovo diocesano, trascorso il tempo, devono essere destinati
all'istituto di cui al can. 1274, §1, a meno che il fondatore non abbia espressamente manifestato una volontà diversa; altrimenti
passano alla stessa persona giuridica. 1304 Can. 1304
- §1. Perché una fondazione possa essere validamente accettata da una
persona giuridica, si richiede la licenza scritta dell'Ordinario; questi però
non la rilasci prima di essersi reso legittimamente conto che la persona
giuridica possa soddisfare sia al nuovo onere sia a quelli precedentemente
assunti; e soprattutto badi che i redditi corrispondano appieno agli oneri
aggiunti, secondo l'usanza del luogo o della regione. §2. Ulteriori
condizioni per quanto concerne la costituzione e l'accettazione delle
fondazioni siano stabilite per diritto particolare. 1305 Can. 1305 - Il denaro e i
beni mobili assegnati a titolo di dote siano immediatamente
posti in luogo sicuro da approvarsi dall'Ordinario, allo scopo di custodire
il denaro stesso o il ricavato dai beni mobili, ed al più presto siano
cautamente ed utilmente investiti secondo il prudente giudizio dello stesso
Ordinario, uditi gli interessati e il proprio consiglio per gli affari
economici, a vantaggio della stessa fondazione facendo espressa e distinta
menzione dell'onere. 1306 Can. 1306
- §1. Le fondazioni, anche quelle fatte verbalmente, siano messe per
iscritto. §2. Si conservi al sicuro
una copia delle tavole di fondazione nell'archivio della
curia ed un'altra copia nell'archivio della persona giuridica cui è annessa
la fondazione. 1307 Can. 1307
- §1. Osservate le disposizioni dei cann. 1300-1302 e 1287, si rediga
una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la
si esponga in luogo ben visibile affinché gli obblighi da adempiere
non siano dimenticati. §2. Oltre al registro di
cui al can. 958, §1, ci sia un secondo registro che il parroco o il rettore conservino presso di sé, dove si annotino i singoli oneri,
il loro adempimento e le elemosine. 1308 Can. 1308
- §1. La riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per
causa giusta e necessaria, è riservata alla Sede Apostolica, salvo le
disposizioni che seguono. §2. Se ciò sia espressamente stabilito nelle tavole di fondazione,
l'Ordinario a causa della diminuzione dei redditi può ridurre gli oneri delle
Messe. §3. Il Vescovo diocesano
ha la facoltà di ridurre a causa della diminuzione dei redditi e fintantoché
tale causa perduri, le Messe dei legati che sono autonomi,
secondo l'elemosina legittimamente vigente in diocesi, purché non vi sia
persona obbligata e che possa essere efficacemente coatta a provvedere
all'aumento dell'elemosina. §4. Al medesimo compete
la facoltà di ridurre gli oneri o legati di Messe che gravano su istituti
ecclesiastici, se i redditi siano diventati
insufficienti a conseguire convenientemente le finalità proprie dell'istituto
ecclesiastico stesso. §5. Ha le stesse facoltà
di cui ai §§3 e 4 il Moderatore supremo di un istituto religioso clericale di
diritto pontificio. 1309 Can. 1309 - Alle stesse
autorità di cui al can. 1308 compete inoltre la facoltà di trasferire per
causa proporzionata gli oneri delle Messe in giorni, chiese o altari diversi
da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse. 1310 Can. 1310
- §1. La riduzione, il contenimento e la permuta delle volontà dei
fedeli a favore di cause pie possono essere attuate
soltanto per causa giusta e necessaria dall'Ordinario, se il fondatore gli
abbia espressamente concesso questa facoltà. §2. Se l'esecuzione degli
oneri imposti sia diventata impossibile per la
diminuzione dei redditi o per altra causa, senza che gli amministratori ne
abbiano colpa alcuna, l'Ordinario, uditi gli interessati e il proprio
consiglio per gli affari economici e rispettata nel miglior modo possibile la
volontà del fondatore, potrà equamente diminuire gli stessi oneri, ad
eccezione della riduzione delle Messe che è regolata dalle disposizioni del
can. 1308. §3. Nei rimanenti casi si
deve ricorrere alla Sede Apostolica. |