| CODICE DI DIRITTO CANONICOLIBRO QUINTO I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA 1254   Can. 1254
  - §1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal
  potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni
  temporali per conseguire i fini che le sono propri.  §2. I fini propri sono
  principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto
  sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio
  dei poveri. 1255   Can. 1255 - La Chiesa
  universale e la Sede Apostolica, le Chiese particolari e tutte le altre
  persone giuridiche, sia pubbliche sia private, sono
  soggetti capaci di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni
  temporali a norma del diritto. 1256   Can. 1256 - La proprietà
  dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene alla
  persona giuridica che li ha legittimamente acquistati. 1257   Can. 1257
  - §1. Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla
  Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono
  beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché
  dai propri statuti.  §2. I beni temporali
  appartenenti a persone giuridiche private sono retti dai propri statuti e non
  da questi canoni, a meno che non si disponga
  espressamente altro. 1258   Can. 1258 - Nei canoni
  seguenti con il nome di Chiesa s'intende non soltanto la Chiesa universale o
  la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persona giuridica pubblica nella
  Chiesa, a meno che non risulti diversamente dal
  contesto o dalla natura delle cose. 1259   Can. 1259 - La Chiesa può
  acquistare beni temporali in tutti i giusti modi di diritto sia naturale sia positivo, alla stessa maniera di chiunque altro. 1260   Can. 1260 - La Chiesa ha
  il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le
  finalità sue proprie. 1261   Can. 1261
  - §1. I fedeli hanno diritto di devolvere beni temporali a favore
  della Chiesa.  §2. Il Vescovo diocesano
  è tenuto ad ammonire i fedeli sull'obbligo di cui al can. 222,
  §1, urgendone l'osservanza in maniera opportuna. 1262   Can. 1262 - I fedeli
  contribuiscano alle necessità della Chiesa con le
  sovvenzioni richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza
  Episcopale. 1263   Can.
  1263 - Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari
  economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche
  pubbliche soggette al suo governo un contributo non eccessivo e proporzionato
  ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi; nei confronti delle
  altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di
  grave necessità e alle stesse condizioni, d'imporre una tassa straordinaria e
  moderata; salve le leggi e le consuetudini particolari che gli attribuiscano
  maggiori diritti. 1264   Can. 1264 - Salvo che il
  diritto non abbia altrimenti disposto, spetta
  all'assemblea dei Vescovi della provincia: 1) stabilire le tasse per gli atti
  di potestà esecutiva graziosa o per l'esecuzione dei rescritti della Sede
  Apostolica, da approvarsi dalla medesima Sede Apostolica; 2) determinare le
  offerte da farsi in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei
  sacramentali. 1265   Can. 1265
  - §1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a
  qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per
  qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del
  proprio Ordinario e di quello del luogo.  §2. La Conferenza
  Episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono essere da tutti
  osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti e sono mendicanti. 1266   Can. 1266 - In tutte le chiese ed oratori, anche se appartenenti ad istituti religiosi,
  che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli, l'Ordinario del
  luogo può disporre che si faccia una questua speciale a favore di determinate
  iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi
  sollecitamente alla curia diocesana. 1267   Can. 1267
  - §1. Salvo non consti il contrario, le offerte
  fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica
  ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona
  giuridica.  §2. Le offerte di cui al
  §1 non possono essere rifiutate se non vi sia una giusta causa, e, se si
  tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggior importanza, con la
  licenza dell'Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per
  accettare offerte gravate da modalità di adempimento
  o da condizione, fermo restando il disposto del can. 1295.  §3. Le offerte fatte dai
  fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel
  fine. 1268   Can. 1268 - La Chiesa recepisce per i beni temporali la prescrizione, come modo
  di acquisto o per liberarsi da un onere, a norma dei cann. 197-199. 1269   Can. 1269 - Gli oggetti
  sacri se in proprietà di privati, possono essere acquistati con la
  prescrizione da persone private, ma non è lecito adibirli ad usi profani, a
  meno che non abbiano perso la dedicazione o la benedizione; se invece
  appartengono ad una persona giuridica ecclesiastica pubblica, possono essere
  acquistati soltanto da un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica. 1270   Can. 1270 - Le cose
  immobili, quelle mobili preziose, i diritti e le azioni sia personali sia
  reali, che appartengono alla Sede Apostolica si
  prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che appartengono ad un'altra
  persona giuridica ecclesiastica pubblica nello spazio di trent'anni. 1271   Can. 1271 - I Vescovi, in
  ragione del vincolo di unità e di carità, secondo le
  disponibilità della propria diocesi, contribuiscano a procurare i mezzi di
  cui la Sede Apostolica secondo le condizioni dei tempi necessita, per essere
  in grado di prestare in modo appropriato il suo servizio alla Chiesa
  universale. 1272   Can. 1272 - Nelle regioni
  dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta
  alla Conferenza Episcopale regolarne il governo con norme opportune
  concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i
  redditi e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano poco
  a poco trasferiti all'istituto di cui al can. 1274, §1. 1273   Can. 1273 - Il Romano
  Pontefice, in forza del primato di governo è il supremo amministratore ed
  economo di tutti i beni ecclesiastici. 1274   Can. 1274
  - §1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si
  provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della
  diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi
  diversamente.  §2. Dove non sia ancora
  stata organizzata convenientemente la previdenza sociale in favore del clero,
  la Conferenza Episcopale disponga la costituzione di un istituto che provveda sufficientemente alla sicurezza sociale dei
  chierici.  §3. Nelle singole diocesi
  si costituisca, nella misura in cui è necessario, un fondo comune, con il
  quale i Vescovi possano soddisfare agli obblighi verso le altre persone che
  servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità della diocesi, e con
  il quale le diocesi più ricche possano anche aiutare le più povere.  §4. A
  seconda delle diverse circostanze dei luoghi, le finalità di cui ai
  §§2 e 3 si possono più convenientemente ottenere con istituti diocesani tra
  loro federati, o con la cooperazione o l'opportuna consociazione tra varie
  diocesi, anzi anche organizzata per tutto il territorio della Conferenza
  Episcopale.  §5. Questi istituti, se
  possibile, siano costituiti in modo che ottengano anche il riconoscimento da
  parte del diritto civile. 1275   Can. 1275 - Il fondo dei
  beni che provengono da diverse diocesi è amministrato secondo norme
  opportunamente concordate dai Vescovi interessati. 1276   Can. 1276
  - §1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla
  amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche
  pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si
  riconoscano più ampi diritti.  §2. Gli Ordinari, tenuto
  conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, abbiano
  cura di ordinare l'intero affare dell'amministrazione dei beni, dando
  speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare. 1277   Can. 1277 - Il Vescovo
  diocesano per porre atti di amministrazione, che,
  attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza,
  deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei
  consultori; ha tuttavia bisogno del consenso del medesimo consiglio ed anche
  del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel
  diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di
  amministrazione straordinaria. Spetta poi alla Conferenza Episcopale
  stabilire quali atti debbano ritenersi di
  amministrazione straordinaria. 1278   Can.
  1278 - Oltre ai compiti di cui al can. 494, §§3 e 4, all'economo possono
  essere affidati dal Vescovo diocesano i compiti di cui ai cann. 1276,
  §1 e 1279, §2. 1279   Can. 1279
  - §1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge
  immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano
  altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e
  salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.  §2. Per l'amministrazione
  dei beni di una persona giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di
  fondazione o dai suoi statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assuma per un
  triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario
  riconfermate nell'incarico. 1280   Can. 1280 - Ogni persona
  giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due
  consiglieri, che coadiuvino l'amministratore
  nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti. 1281   Can. 1281
  - §1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori
  pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità
  dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima
  permesso scritto dall'Ordinario.  §2. Negli statuti si
  stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità
  dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta
  al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici,
  determinare tali atti per le persone a lui soggette.  §3. La persona giuridica
  non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli
  amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe
  beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti
  validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il
  ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni. 1282   Can. 1282 - Tutti coloro,
  sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte
  nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad
  adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto. 1283   Can. 1283 - Prima che gli
  amministratori inizino il loro incarico: 1) gli stessi devono garantire con
  giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato
  di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative; 2) sia
  accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono
  sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque
  riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e
  la stima, e sia rivisto dopo la redazione; 3) una copia dell'inventario sia
  conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della
  curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere
  annotata in entrambe le copie. 1284   Can. 1284
  - §1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro
  funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.  §2. Devono pertanto: 1)
  vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano
  distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo allo
  scopo, se necessario, contratti di assicurazione; 2) curare che sia messa al
  sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente; 3)
  osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o
  dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che
  dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa; 4) esigere
  accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli
  poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni
  del fondatore o le norme legittime; 5) pagare nel tempo stabilito gli
  interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la
  restituzione dello stesso capitale; 6) impiegare, con il consenso
  dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato
  utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto; 7) tenere bene in
  ordine i libri delle entrate e delle uscite; 8) redigere il rendiconto amministrativo
  al termine di ogni anno; 9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti,
  sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni,
  conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli
  originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.  §3. Si raccomanda
  vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle
  entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e
  determinarne le modalità di presentazione. 1285   Can.
  1285 - E permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto
  dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità
  cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile. 1286   Can. 1286 - Gli
  amministratori dei beni: 1) osservino accuratamente, nell'affidare i lavori,
  anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i
  principi dati dalla Chiesa; 2 2) retribuiscano con giustizia e onestà i
  lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere
  convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari. 1287   Can. 1287
  - §1. Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia
  chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del
  Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto
  all'Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari
  economici.  §2. Gli amministratori
  rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare. 1288   Can. 1288 - Gli
  amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale
  civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la
  licenza scritta del proprio Ordinario. 1289   Can. 1289 - Benché non
  siano tenuti all'amministrazione a titolo dell'ufficio ecclesiastico, gli
  amministratori non possono di loro iniziativa dimettere l'incarico assunto; che
  se dalla loro arbitraria dimissione derivi danno alla Chiesa, sono tenuti al
  risarcimento. 1290   Can. 1290 - Le norme di
  diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in
  specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in
  materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi
  effetti, a meno che non siano contrarie al diritto
  divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto
  del can. 1547. 1291   Can. 1291 - Per alienare
  validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio
  stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma
  fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma
  del diritto. 1292   Can. 1292
  - §1. Salvo il disposto del can. 638, §3, quando il valore dei beni
  che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da
  stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità
  competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del
  Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità
  competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per
  gli affari economici e del collegio dei consultori nonché
  degli interessati; il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso
  dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.  §2. Trattandosi tuttavia
  di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di
  valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la
  licenza della Santa Sede.  §3. Se
  la cosa che s'intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza si
  devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la licenza è
  nulla.  §4. Coloro che sono
  tenuti a prendere parte alla alienazione dei beni
  con il consiglio o il consenso, non diano il consiglio o il consenso senza
  essersi prima esattamente informati, sia sulle condizioni finanziarie della
  persona giuridica i cui beni si vogliono alienare sia sulle alienazioni già
  fatte. 1293   Can. 1293
  - §1. Per l'alienazione dei beni il cui valore eccede la somma
  stabilita, si richiede inoltre: 1) una giusta causa, quale la necessità
  urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione
  pastorale; 2) la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto.  §2. Si osservino inoltre
  le altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla
  Chiesa. 1294   Can. 1294
  - §1. La cosa non deve essere ordinariamente alienata a prezzo minore
  di quello indicato nella stima.  §2. Il denaro ricavato
  dall'alienazione venga cautamente investito in
  favore della Chiesa, oppure sia prudentemente impiegato secondo le finalità
  dell'alienazione. 1295   Can. 1295 - I requisiti a
  norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti
  delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per
  l'alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il
  patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione. 1296   Can. 1296 - Qualora i
  beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le
  debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta
  all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la
  situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale
  o reale, chi la debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della
  Chiesa. 1297   Can. 1297 - Spetta alla
  Conferenza Episcopale, attese le circostanze dei luoghi, stabilire norme per
  la locazione dei beni della Chiesa, soprattutto circa la licenza da ottenersi
  dalla autorità ecclesiastica competente. 1298   Can. 1298 - Salvo non si
  tratti di un affare di infima importanza, i beni
  ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori o
  ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza
  una speciale licenza data per iscritto dall'autorità competente. 1299   Can. 1299
  - §1. Chi è in grado di disporre liberamente dei propri beni per
  diritto naturale e canonico, può lasciarli per cause pie sia con atto tra
  vivi sia con atto valevole in caso di morte.  §2. Nelle disposizioni
  valevoli in caso di morte a favore della Chiesa si osservino, se possibile,
  le formalità del diritto civile; se queste furono omesse, gli eredi devono
  essere ammoniti circa il loro obbligo di adempiere la volontà del testatore. 1300   Can. 1300 - Le volontà
  dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto
  tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente
  accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo
  dell'amministrazione e dell'erogazione dei beni, fermo restando il disposto
  del can. 1301, §3. 1301   Can. 1301
  - §1. L'Ordinario è l'esecutore di tutte le pie volontà, sia valevoli
  in caso di morte sia tra vivi.  §2. In forza di questo
  diritto l'Ordinario può e deve vigilare, anche con la visita, perché le pie
  volontà siano adempiute, e gli altri esecutori, terminato il loro compito,
  devono rendergliene conto.  §3. Le clausole contrarie
  a questo diritto dell'Ordinario, annesse alle ultime volontà, si considerino
  come non apposte. 1302   Can. 1302
  - §1. Chi riceve fiduciariamente dei beni per cause pie sia con atto
  tra vivi sia con testamento, deve informarne l'Ordinario, indicandogli tutti
  i beni anzidetti sia mobili sia immobili con gli oneri annessi; che se il
  donatore glielo avesse espressamente ed assolutamente proibito, non accetti
  la fiducia.  §2. L'Ordinario deve
  esigere che i beni fiduciari siano collocati al sicuro e vigilare
  sull'esecuzione della pia volontà a norma del can. 1301.  §3. Per
  i beni fiduciari affidati ad un membro di un istituto religioso o di una
  società di vita apostolica, se i beni furono devoluti al luogo o alla diocesi
  o ai loro abitanti oppure a favore di cause pie, l'Ordinario di cui nel §§1 e
  2 è l'Ordinario del luogo; altrimenti è il Superiore maggiore nell'istituto
  clericale di diritto pontificio e nelle società clericali di vita apostolica
  di diritto pontificio; negli altri istituti religiosi è l'Ordinario proprio
  del religioso fiduciario. 1303   Can. 1303
  - §1. In diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie: 1) le pie
  fondazioni autonome, cioè la massa di beni destinati
  ai fini di cui al can. 114, §2, ed eretti in persona giuridica dall'autorità
  ecclesiastica competente; 2) le pie fondazioni non autonome, cioè i beni
  temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere
  per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della
  celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o
  altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114, §2, in ragione dei
  redditi annui.  §2. I beni della pia
  fondazione non autonoma, se furono affidati ad una persona giuridica soggetta
  al Vescovo diocesano, trascorso il tempo, devono essere destinati
  all'istituto di cui al can. 1274, §1, a meno che il fondatore non abbia espressamente manifestato una volontà diversa; altrimenti
  passano alla stessa persona giuridica. 1304   Can. 1304
  - §1. Perché una fondazione possa essere validamente accettata da una
  persona giuridica, si richiede la licenza scritta dell'Ordinario; questi però
  non la rilasci prima di essersi reso legittimamente conto che la persona
  giuridica possa soddisfare sia al nuovo onere sia a quelli precedentemente
  assunti; e soprattutto badi che i redditi corrispondano appieno agli oneri
  aggiunti, secondo l'usanza del luogo o della regione.  §2. Ulteriori
  condizioni per quanto concerne la costituzione e l'accettazione delle
  fondazioni siano stabilite per diritto particolare. 1305   Can. 1305 - Il denaro e i
  beni mobili assegnati a titolo di dote siano immediatamente
  posti in luogo sicuro da approvarsi dall'Ordinario, allo scopo di custodire
  il denaro stesso o il ricavato dai beni mobili, ed al più presto siano
  cautamente ed utilmente investiti secondo il prudente giudizio dello stesso
  Ordinario, uditi gli interessati e il proprio consiglio per gli affari
  economici, a vantaggio della stessa fondazione facendo espressa e distinta
  menzione dell'onere. 1306   Can. 1306
  - §1. Le fondazioni, anche quelle fatte verbalmente, siano messe per
  iscritto.  §2. Si conservi al sicuro
  una copia delle tavole di fondazione nell'archivio della
  curia ed un'altra copia nell'archivio della persona giuridica cui è annessa
  la fondazione. 1307   Can. 1307
  - §1. Osservate le disposizioni dei cann. 1300-1302 e 1287, si rediga
  una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la
  si esponga in luogo ben visibile affinché gli obblighi da adempiere
  non siano dimenticati.  §2. Oltre al registro di
  cui al can. 958, §1, ci sia un secondo registro che il parroco o il rettore conservino presso di sé, dove si annotino i singoli oneri,
  il loro adempimento e le elemosine. 1308   Can. 1308
  - §1. La riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per
  causa giusta e necessaria, è riservata alla Sede Apostolica, salvo le
  disposizioni che seguono.  §2. Se ciò sia espressamente stabilito nelle tavole di fondazione,
  l'Ordinario a causa della diminuzione dei redditi può ridurre gli oneri delle
  Messe.  §3. Il Vescovo diocesano
  ha la facoltà di ridurre a causa della diminuzione dei redditi e fintantoché
  tale causa perduri, le Messe dei legati che sono autonomi,
  secondo l'elemosina legittimamente vigente in diocesi, purché non vi sia
  persona obbligata e che possa essere efficacemente coatta a provvedere
  all'aumento dell'elemosina.  §4. Al medesimo compete
  la facoltà di ridurre gli oneri o legati di Messe che gravano su istituti
  ecclesiastici, se i redditi siano diventati
  insufficienti a conseguire convenientemente le finalità proprie dell'istituto
  ecclesiastico stesso.  §5. Ha le stesse facoltà
  di cui ai §§3 e 4 il Moderatore supremo di un istituto religioso clericale di
  diritto pontificio. 1309   Can. 1309 - Alle stesse
  autorità di cui al can. 1308 compete inoltre la facoltà di trasferire per
  causa proporzionata gli oneri delle Messe in giorni, chiese o altari diversi
  da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse. 1310   Can. 1310
  - §1. La riduzione, il contenimento e la permuta delle volontà dei
  fedeli a favore di cause pie possono essere attuate
  soltanto per causa giusta e necessaria dall'Ordinario, se il fondatore gli
  abbia espressamente concesso questa facoltà.  §2. Se l'esecuzione degli
  oneri imposti sia diventata impossibile per la
  diminuzione dei redditi o per altra causa, senza che gli amministratori ne
  abbiano colpa alcuna, l'Ordinario, uditi gli interessati e il proprio
  consiglio per gli affari economici e rispettata nel miglior modo possibile la
  volontà del fondatore, potrà equamente diminuire gli stessi oneri, ad
  eccezione della riduzione delle Messe che è regolata dalle disposizioni del
  can. 1308.  §3. Nei rimanenti casi si
  deve ricorrere alla Sede Apostolica. |