PAPA GIOVANNI PAOLO II Lettera
Apostolica data Motu Proprio AD TUENDAM FIDEM con
la quale vengono inserite alcune norme PER DIFENDERE LA FEDE della Chiesa Cattolica contro gli errori che
insorgono da parte di alcuni fedeli, soprattutto di quelli che si dedicano di
proposito alle discipline della sacra teologia, è sembrato assolutamente
necessario a Noi, il cui compito precipuo è
confermare i fratelli nella fede (cf Lc 22, 32), che nei testi vigenti
del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali vengano aggiunte norme con le quali espressamente sia imposto
il dovere di osservare le verità proposte in modo definitivo dal Magistero
della Chiesa, facendo anche menzione delle sanzioni canoniche riguardanti la
stessa materia. 1. Fin dai primi
secoli sino al giorno d'oggi la Chiesa professa le
verità sulla fede di Cristo e sul mistero della Sua redenzione, che
successivamente sono state raccolte nei Simboli della fede; oggi infatti esse
vengono comunemente conosciute e proclamate dai fedeli nella celebrazione
solenne e festiva delle Messe come Simbolo degli Apostoli oppure Simbolo
Niceno-Costantinopolitano. Lo stesso Simbolo
Niceno-Costantinopolitano è contenuto nella Professione di fede,
ultimamente elaborata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede(1), che
in modo speciale viene imposta a determinati fedeli
da emettere quando questi assumono un ufficio relativo direttamente o
indirettamente alla più profonda ricerca nell’ambito delle verità circa la
fede e i costumi oppure legato a una potestà peculiare nel governo della
Chiesa(2). 2. La Professione
di fede, preceduta debitamente dal Simbolo Niceno-Costantinopolitano,
ha inoltre tre proposizioni o commi che intendono esplicare
le verità della fede cattolica che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito
Santo che Le «insegnerà tutta la verità» (Gv 16, 13), nel corso dei
secoli ha scrutato o dovrà scrutare più profondamente(3). Il primo comma
che enuncia: «Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella
parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne
sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente
rivelato»(4), convenientemente afferma e ha il suo disposto nella
legislazione universale della Chiesa nei cann. 750 del Codice di Diritto Canonico(5) e 598 del Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali(6). Il terzo comma
che dice: «Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e
dell'intelletto alle dottrine che il Romano Pontefice o il Collegio dei
Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non
intendano proclamarle con atto definitivo»(7), trova il suo posto nei cann. 752 del Codice di Diritto
Canonico(8) e 599 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali(9). 3. Tuttavia, il
secondo comma in cui si afferma: «Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e
singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o
i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo»(10), non ha alcun
canone corrispondente nei Codici della Chiesa Cattolica. È di massima
importanza questo comma della Professione di fede, dal momento che
indica le verità necessariamente connesse con la divina rivelazione. Queste
verità, che nell’esplorazione della dottrina cattolica esprimono una
particolare ispirazione dello Spirito di Dio per la comprensione più profonda
della Chiesa di una qualche verità che riguarda la fede o i costumi, sono
connesse sia per ragioni storiche sia come logica conseguenza. 4. Spinti perciò
da detta necessità abbiamo opportunamente deliberato di colmare questa lacuna
della legge universale nel modo seguente: A) Il can. 750
del Codice di Diritto Canonico d’ora in poi avrà due paragrafi, il
primo dei quali consisterà del testo del canone
vigente e il secondo presenterà un testo nuovo, cosicché nell’insieme il can.
750 suonerà: Can. 750 - § 1. Per fede divina e cattolica sono da
credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o
tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa,
e che insieme sono proposte come divinamente
rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero
ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione
dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a
evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria. § 2. Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e
singole le cose che vengono proposte definitivamente
dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono
richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito
della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta
le medesime proposizioni da tenersi definitivamente. Nel can. 1371, n. 1 del Codice di Diritto Canonico sia
congruentemente aggiunta la citazione del can. 750 § 2, cosicché lo stesso
can. 1371 d’ora in poi nell’insieme suonerà: Can. 1371 - Sia punito con una giusta pena: 1) chi oltre al caso di cui nel can. 1364 § 1,
insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico
oppure respinge pertinacemente la dottrina di cui nel can. 750 § 2 o nel can.
752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta; 2) chi in altro
modo non obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che
legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste
nella sua disobbedienza. B) Il can. 598
del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
d’ora in poi avrà due paragrafi, dei quali il primo consisterà del testo del
canone vigente e il secondo presenterà un testo nuovo, cosicché nell’insieme
il can. 598 suonerà: Can. 598 - § 1. Per fede divina e cattolica sono da credere
tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata
cioè nell'unico deposito della fede affidato alla
Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate sia dal
magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale,
ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la
guida del sacro magistero; di conseguenza tutti i fedeli curino di evitare
qualsiasi dottrina che ad esse non corrisponda. § 2. Si devono
pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della
Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per
custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si
oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime
proposizioni da tenersi definitivamente. Nel can. 1436 del
Codice dei Canoni delle Chiese Orientali si
aggiungano convenientemente le parole che si riferiscono al can. 598 § 2,
cosicché nell’insieme il can. 1436 suonerà: Can. 1436 - § 1. Colui che nega una
verità da credere per fede divina e cattolica o la mette in dubbio oppure
ripudia totalmente la fede cristiana e legittimamente ammonito non si
ravvede, sia punito come eretico o come apostata con la scomunica maggiore;
il chierico può essere punito inoltre con altre pene, non esclusa la
deposizione. § 2. All'infuori
di questi casi, colui che sostiene una dottrina
proposta da tenersi definitivamente o condannata come erronea dal Romano
Pontefice o dal Collegio dei Vescovi nell'esercizio del magistero autentico e
legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito con una pena adeguata. 5. Ordiniamo che sia valido e ratificato tutto ciò che Noi con la
presente Lettera Apostolica data Motu Proprio abbiamo decretato e
prescriviamo che sia inserito nella legislazione universale della Chiesa
Cattolica, rispettivamente nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali così come è
stato sopra dimostrato, nonostante qualunque cosa in contrario. Roma, presso san Pietro, 18 maggio 1998, anno ventesimo del Nostro
Pontificato. _______ (1)
Congregatio pro Doctrina
Fidei, Professio Fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo,
9 Ianuarii 1989, in AAS 81 (1989) 105. (2) Cf. Codice
di Diritto Canonico, can. 833. (3) Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 747 § 1; Codice dei
Canoni delle Chiese Orientali, can. 595 § 1. (4) Cf. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio
dogmatica Lumen Gentium, De Ecclesia, n. 25, 21 Novembris 1964, in AAS 57 (1965) 29-31; Constitutio dogmatica Dei Verbum, De divina Revelatione, 18 Novembris 1965,
n. 5, in AAS 58 (1966) 819; Congregatio pro Doctrina Fidei, Instructio Donum
veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15,
in AAS 82 (1990) 1556. (5) Codice di
Diritto Canonico, can. 750 - Per fede divina e cattolica sono da credere
tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o
tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa,
e che insieme sono proposte come divinamente
rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero
ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione
dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono
tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria. (6) Codice dei
Canoni delle Chiese Orientali, can. 598 - Per fede divina e cattolica
sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio
scritta o tramandata cioè nell'unico deposito della
fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente
rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero
ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione
dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti i fedeli
curino di evitare qualsiasi dottrina che ad esse non corrisponda. (7) Cf. Congregatio
pro Doctrina Fidei, Instructio
Donum veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15,
in AAS 82 (1990) 1557. (8) Codice di
Diritto Canonico, can. 752 - Non proprio un assenso di fede, ma un
religioso ossequio dell'intelletto e della volontà deve essere prestato alla
dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il
magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo;
i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda. (9) Codice dei
Canoni delle Chiese Orientali, can. 599 - Non proprio un assenso di fede,
ma un religioso ossequio di intelletto e di volontà
deve essere prestato alla dottrina circa la fede e i costumi che, sia il
Romano Pontefice, sia il Collegio dei Vescovi enunciano, esercitando il
magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo;
di conseguenza i fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina che ad essa non
corrisponda. (10) Cf. Congregatio
pro Doctrina Fidei, Instructio
Donum veritatis, De ecclesiali theologi vocatione, 24 Maii 1990, n. 15,
in AAS 82 (1990) 1557. Roma, presso
san Pietro, 18 maggio 1998, anno ventesimo del Pontificato. |