| CODICE
  DI DIRITTO CANONICOLIBRO TERZO LA FUNZIONE DI INSEGNARE DELLA CHIESA747   Can. 747 - §1. La Chiesa,
  alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede affinché essa stessa,
  con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più
  intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il
  dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri mezzi di comunicazione sociale,
  indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le
  genti.  §2. E' compito della
  Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine
  sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in
  quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza
  delle anime. 748   Can. 748 - §1. Tutti gli uomini sono tenuti a ricercare la verità nelle cose, che
  riguardano Dio e la sua Chiesa, e, conosciutala, sono vincolati in forza della
  legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla.  §2. Non è mai lecito ad
  alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica
  contro la loro coscienza. 749   Can. 749 - §1. Il Sommo Pontefice, in forza
  del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero quando, come Pastore e
  Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi
  fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina
  sulla fede o sui costumi.  §2. Anche il Collegio dei Vescovi gode
  dell'infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio
  Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei
  costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina
  sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il
  legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro,
  convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare
  autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che
  riguarda la fede o i costumi.  §3. Nessuna dottrina si intende
  infallibilmente definita, se ciò non consta manifestamente. 750   Can. 750 - §1. Per fede divina e cattolica
  sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio
  scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato
  alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal
  magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale,
  ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la
  guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare
  qualsiasi dottrina ad esse contraria.  §2.
  Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le
  cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la
  fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed
  esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla
  dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da
  tenersi definitivamente. ( Ad
  Tuendam Fidem )  751   Can. 751 - Vien detta eresia, l'ostinata negazione,
  dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere
  per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il
  ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto della sottomissione
  al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui
  soggetti. 752   Can. 752 - Non proprio un
  assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà
  deve essere prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il
  Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il
  magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo;
  i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda. 753   Can. 753 - I Vescovi, che
  sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente
  sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche
  se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici
  dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale
  magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con
  religioso ossequio dell'animo. 754   Can. 754 - Tutti i fedeli sono tenuti
  all'obbligo di osservare le costituzioni e i decreti, che la legittima
  autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e per proscrivere
  opinioni erronee; per ragione speciale, quando poi le emanano il Romano
  Pontefice o il Collegio dei Vescovi. 755   Can. 755 - §1. Spetta in
  primo luogo a tutto il Collegio dei Vescovi e alla Sede Apostolica sostenere
  e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine è il
  ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a
  promuovere per volontà di Cristo.  §2. Spetta parimenti ai
  Vescovi, e, a norma del diritto, alle Conferenze Episcopali, promuovere la
  medesima unità e secondo che le diverse circostanze lo esigano o lo
  consiglino, impartire norme pratiche, tenute presenti le disposizioni emanate
  dalla suprema autorità della Chiesa. 756   Can. 756 - §1. Nei
  riguardi della Chiesa universale la funzione di annunciare il Vangelo è
  affidata principalmente al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi.  §2. Nei riguardi della
  Chiesa particolare loro affidata esercitano tale funzione i singoli Vescovi,
  i quali in essa sono i moderatori di tutto il ministero della parola; a volte
  però alcuni Vescovi la esplicano congiuntamente nei riguardi di più Chiese
  insieme, a norma del diritto. 757   Can. 757 - E' proprio dei
  presbiteri, che sono i cooperatori dei Vescovi, annunciare il Vangelo di Dio;
  sono tenuti soprattutto a questo dovere, nei riguardi del popolo loro
  affidato, i parroci e gli altri cui viene commessa la cura delle anime;
  spetta anche ai diaconi servire il popolo di Dio nel ministero della parola,
  in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio. 758   Can. 758 - I membri degli
  istituti di vita consacrata, in forza della propria consacrazione a Dio,
  rendono testimonianza del Vangelo in modo peculiare, e convenientemente essi
  vengono assunti dal Vescovo in aiuto per annunciare il Vangelo. 759   Can. 759 - I fedeli
  laici, in forza del battesimo e della confermazione, con la parola e con
  l'esempio della vita cristiana sono testimoni dell'annuncio evangelico;
  possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri
  nell'esercizio del ministero della parola. 760   Can. 760 - Nel ministero
  della parola, che deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la
  liturgia, il magistero e la vita della Chiesa, sia integralmente e fedelmente
  proposto il mistero di Cristo. 761   Can. 761 - Per annunciare
  la dottrina cristiana si adoperino i diversi mezzi, che sono a disposizione,
  in primo luogo la predicazione e l'istruzione catechetica, che tengono sempre
  il posto principale, ma anche la presentazione della dottrina nelle scuole,
  nelle accademie, conferenze e adunanze di ogni genere, e altresì la
  diffusione della medesima attraverso le dichiarazioni pubbliche fatte dalla
  legittima autorità in occasione di taluni eventi con la stampa e con gli
  altri strumenti di comunicazione sociale. CAPITOLO ILA PREDICAZIONE DELLA PAROLA DI DIO762   Can. 762 - Dal momento
  che il popolo di Dio viene radunato in primo luogo dalla parola di Dio
  vivente, che è del tutto legittimo ricercare dalle labbra dei sacerdoti, i
  sacri ministri abbiano grande stima della funzione della predicazione,
  essendo tra i loro principali doveri annunciare a tutti il Vangelo di Dio. 763   Can. 763 - E' diritto dei
  Vescovi predicare dovunque la parola di Dio, non escluse le chiese e gli
  oratori degli istituti religiosi di diritto pontificio, a meno che il Vescovo
  del luogo in casi particolari non lo abbia negato espressamente. 764   Can. 764 - Salvo il
  disposto del can. 765, i presbiteri e i diaconi godono della facoltà di
  predicare dovunque, da esercitare con il consenso almeno presunto del rettore
  della chiesa, a meno che la medesima facoltà non sia stata ristretta o tolta
  del tutto da parte dell'Ordinario competente, o per legge particolare si
  richieda la licenza espressa. 765   Can. 765 - Per predicare
  ai religiosi nelle loro chiese o oratori si richiede la licenza del Superiore
  competente a norma delle costituzioni. 766   Can. 766 - I laici possono
  essere ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio, se in determinate
  circostanze lo richieda la necessità o in casi particolari l'utilità lo
  consigli, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, e salvo il
  can. 767, §1. 767   Can. 767 - §1. Tra le
  forme di predicazione è eminente l'omelia, che è parte della stessa liturgia
  ed è riservata al sacerdote o al diacono; in essa lungo il corso dell'anno
  liturgico siano esposti dal testo sacro i misteri della fede e le norme della
  vita cristiana.  §2. Nei giorni di
  domenica e nelle feste di precetto, in tutte le Messe che si celebrano con
  concorso di popolo, si deve tenere l'omelia né la si può omettere se non per
  grave causa.  §3. Si raccomanda
  caldamente che, se si dà un sufficiente concorso di popolo, si tenga l'omelia
  anche nelle Messe che vengono celebrate durante la settimana, soprattutto
  quelle celebrate nel tempo di avvento e di quaresima o in occasione di
  qualche festa o di un evento luttuoso.  §4. Spetta al parroco o
  al rettore della chiesa curare che queste disposizioni siano osservate
  religiosamente. 768   Can. 768 - §1. I
  predicatori della parola divina propongano in primo luogo ai fedeli ciò che è
  necessario credere e fare per la gloria di Dio e per la salvezza degli
  uomini.  §2. Impartiscano ai
  fedeli anche la dottrina che il magistero della Chiesa propone sulla dignità
  e libertà della persona umana, sull'unità e stabilità della famiglia e sui
  suoi compiti, sugli obblighi che riguardano gli uomini uniti nella società,
  come pure sul modo di disporre le cose temporali secondo l'ordine stabilito
  da Dio. 769   Can. 769 - La dottrina
  cristiana sia proposta in modo conforme alla condizione degli uditori e
  adattato alle necessità dei tempi. 770   Can. 770 - I parroci in
  tempi determinati, secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, organizzino
  quelle predicazioni, che denominano esercizi spirituali e sacre missioni, o
  altre forme adattate alle necessità. 771   Can. 771 - §1. I pastori
  delle anime, soprattutto i Vescovi e i parroci, siano solleciti che la parola
  di Dio venga annunciata anche a quei fedeli, i quali per la loro condizione
  di vita non usufruiscono a sufficienza della comune e ordinaria cura
  pastorale o ne sono totalmente privi.  §2. Provvedano pure che
  l'annuncio del Vangelo giunga ai non credenti che vivono nel territorio, dal
  momento che la cura delle anime deve comprendere anche loro, non altrimenti
  che i fedeli. 772   Can. 772 - §1. Per ciò
  che concerne l'esercizio della predicazione, si osservino inoltre da tutti le
  norme date dal Vescovo diocesano.  §2. Per parlare sulla
  dottrina cristiana mediante la radio o la televisione, siano osservate le
  disposizioni date dalla Conferenza Episcopale. CAPITOLO IIL'ISTRUZIONE CATECHETICA773   Can. 773 - E' dovere
  proprio e grave soprattutto dei pastori delle anime curare la catechesi del
  popolo cristiano, affinché la fede dei fedeli, per mezzo dell'insegnamento
  della dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, diventi viva,
  esplicita e operosa. 774   Can. 774 - §1. La
  sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità
  ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua
  parte.  §2. I genitori sono
  tenuti prima di tutti gli altri all'obbligo di formare con la parola e
  l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana; sono
  vincolati da una pari obbligazione, coloro che ne fanno le veci e i padrini. 775   Can. 775 - §1. Osservate
  le disposizioni date dalla Sede Apostolica, spetta al Vescovo diocesano
  emanare norme circa la materia catechetica e parimenti provvedere che siano
  disponibili gli strumenti adatti per la catechesi, preparando anche un
  catechismo, se ciò sembrasse opportuno, e altresì favorire e coordinare le
  iniziative catechistiche.  §2. Spetta alla
  Conferenza Episcopale, se pare utile, curare che vengano pubblicati
  catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede
  Apostolica.  §3. Presso la Conferenza
  Episcopale può essere istituito l'ufficio catechistico, con la precipua
  funzione di offrire aiuto alle singole diocesi in materia catechetica. 776   Can. 776 - Il parroco, in
  forza del suo ufficio, è tenuto a curare la formazione catechetica degli
  adulti, dei giovani e dei fanciulli; a tal fine adoperi la collaborazione dei
  chierici addetti alla parrocchia, dei membri degli istituti di vita
  consacrata come pure delle società di vita apostolica, tenuto conto
  dell'indole di ciascun istituto, e altresì dei fedeli laici, soprattutto dei
  catechisti; tutti questi, se non sono legittimamente impediti, non ricusino
  di prestare volentieri la loro opera. Nella catechesi familiare, promuova e
  sostenga il compito dei genitori, di cui al can. 774, §2. 777   Can. 777 - In modo
  peculiare il parroco, tenute presenti le norme stabilite dal Vescovo
  diocesano, curi: 1) che si impartisca una catechesi adatta in vista della
  celebrazione dei sacramenti; 2) che i fanciulli, mediante l'istruzione
  catechetica impartita per un congruo tempo, siano debitamente preparati alla
  prima ricezione dei sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia,
  come pure al sacramento della confermazione; 3) che i medesimi, ricevuta la
  prima comunione, abbiano una più abbondante e più profonda formazione
  catechetica; 4) che l'istruzione catechetica sia trasmessa anche a quelli che
  sono impediti nella mente o nel corpo, per quanto lo permette la loro
  condizione; 5) che la fede dei giovani e degli adulti, con svariate forme e
  iniziative, sia difesa, illuminata e fatta progredire. 778   Can. 778 - I Superiori
  religiosi e delle società di vita apostolica curino che nelle proprie chiese,
  scuole o altre opere in qualunque modo loro affidate, venga impartita
  diligentemente l'istruzione catechetica. 779   Can. 779 - L'istruzione
  catechetica sia trasmessa con l'uso di tutti gli aiuti, sussidi didattici e
  strumenti di comunicazione sociale, che sembrano più efficaci perché i
  fedeli, in modo adatto alla loro indole, alle loro capacità ed età come pure
  alle condizioni di vita, siano capaci di apprendere più pienamente la
  dottrina cattolica e di tradurla in pratica in modo più conveniente. 780   Can. 780 - Gli Ordinari
  dei luoghi curino che i catechisti siano debitamente preparati a svolgere
  bene il loro incarico, che cioè venga loro offerta una formazione continua, e
  che conoscano in modo appropriato la dottrina della Chiesa e imparino
  teoreticamente e praticamente i principi delle discipline pedagogiche. 781   Can. 781 - Dal momento
  che tutta quanta la Chiesa è per sua natura missionaria e che l'opera di
  evangelizzazione è da ritenere dovere fondamentale del popolo di Dio, tutti i
  fedeli, consci della loro responsabilità, assumano la propria parte
  nell'opera missionaria. 782   Can. 782 - §1. La suprema
  direzione e coordinamento delle iniziative e delle attività riguardanti
  l'opera missionaria e la cooperazione per le missioni, compete al Romano
  Pontefice e al Collegio dei Vescovi.  §2. I singoli Vescovi, in
  quanto garanti della Chiesa universale e di tutte le Chiese, abbiano una
  peculiare sollecitudine per l'opera missionaria, soprattutto suscitando,
  favorendo e sostenendo le iniziative missionarie nella propria Chiesa
  particolare. 783   Can. 783 - I membri degli
  istituti di vita consacrata, dal momento che si dedicano al servizio della
  Chiesa in forza della stessa consacrazione, sono tenuti all'obbligo di
  prestare l'opera loro in modo speciale nell'azione missionaria, con lo stile
  proprio dell'istituto. 784   Can. 784 - I missionari,
  vale a dire coloro che sono mandati dalla competente autorità ecclesiastica a
  compiere l'opera missionaria, possono essere designati fra gli autoctoni o
  no, sia chierici secolari, sia membri degli istituti di vita consacrata o
  delle società di vita apostolica, sia altri fedeli laici. 785   Can. 785 - §1. Nello
  svolgimento dell'opera missionaria siano assunti i catechisti, cioè fedeli
  laici debitamente istruiti e eminenti per vita cristiana, perché, sotto la
  guida del missionario, si dedichino a proporre la dottrina evangelica e a
  organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità.  §2. I catechisti siano
  formati nelle scuole a ciò destinate o, dove queste mancano, sotto la guida
  dei missionari. 786   Can. 786 - L'azione
  propriamente missionaria, per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei
  popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata, viene assolta dalla
  Chiesa soprattutto mandando gli annunziatori del Vangelo fino a quando le
  nuove Chiese non siano pienamente costituite, vale a dire quando siano dotate
  di forze proprie e di mezzi sufficienti, per cui esse stesse siano capaci da sé
  di compiere l'opera di evangelizzazione. 787   Can. 787 - §1. I
  missionari, con la testimonianza della vita e della parola, istituiscano un
  dialogo sincero con i non credenti in Cristo, perché, con procedimento adatto
  al loro ingegno e cultura, si aprano loro le vie per le quali possano essere
  condotti a conoscere l'annuncio evangelico.  §2. Curino d'istruire
  nelle verità della fede coloro che giudicano preparati a ricevere l'annuncio evangelico,
  in modo tale che essi stessi, chiedendolo liberamente, possano essere ammessi
  a ricevere il battesimo. 788   Can. 788 - §1. Quelli che
  avranno manifestato la volontà di abbracciare la fede in Cristo, compiuto il
  tempo del precatecumenato, siano ammessi con le cerimonie liturgiche al
  catecumenato, e i loro nomi siano scritti nell'apposito libro.  §2. I catecumeni, per
  mezzo dell'istruzione e del tirocinio della vita cristiana, siano
  adeguatamente iniziati al mistero della salvezza e vengano introdotti a
  vivere la fede, la liturgia, la carità del popolo di Dio e l'apostolato.  §3. Spetta alla
  Conferenza Episcopale emanare statuti con cui ordinare il catecumenato,
  determinando quali siano gli obblighi dei catecumeni, e quali prerogative si
  debbano loro riconoscere. 789   Can. 789 - I neofiti
  siano formati con un'istruzione appropriata a conoscere più profondamente la
  verità evangelica e ad adempiere i doveri assunti per mezzo del battesimo;
  siano compenetrati da un sincero amore verso Cristo e la sua Chiesa. 790   Can. 790 - §1. Nei
  territori di missione spetta al Vescovo diocesano: 1) promuovere, guidare e
  coordinare le iniziative e le opere, che tendono all'azione missionaria; 2)
  curare che siano stipulate le debite convenzioni con i Moderatori degli
  istituti che si dedicano all'opera missionaria, e che le relazioni con i
  medesimi tornino a bene della missione.  §2. Alle disposizioni
  emanate dal Vescovo diocesano di cui al §1, n. 1, sono sottoposti tutti i
  missionari, anche religiosi e i loro aiutanti che vivono nella circoscrizione
  a lui soggetta. 791   Can. 791 - Nelle singole
  diocesi per favorire la cooperazione missionaria: 1) si promuovano le
  vocazioni missionarie; 2) sia deputato un sacerdote per promuovere
  efficacemente le iniziative a favore delle missioni, soprattutto le
  Pontificie Opere Missionarie; 3) si celebri la giornata annuale per le
  missioni; 4) sia versato ogni anno un congruo contributo per le missioni, da
  trasmettere alla Santa Sede. 792   Can. 792 - Le Conferenze
  Episcopali istituiscano e promuovano opere, per mezzo delle quali coloro che
  dalle terre di missione si recano nel territorio delle medesime Conferenze
  per ragioni di lavoro o di studio, siano accolti fraternamente e vengano
  aiutati con una adeguata cura pastorale. 793   Can. 793 - §1. I
  genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall'obbligo
  e hanno il diritto di educare la prole; i genitori cattolici hanno anche il
  dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i
  quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più
  appropriato all'educazione cattolica dei figli.  §2. E' diritto dei
  genitori di usufruire anche degli aiuti che la società civile deve fornire e
  di cui hanno bisogno nel procurare l'educazione cattolica dei figli. 794   Can. 794 - §1. A titolo
  speciale il dovere e il diritto di educare spetta alla Chiesa, alla quale è
  stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano in
  grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana.  §2. E' dovere dei pastori
  delle anime disporre ogni cosa, perché tutti i fedeli possano fruire
  dell'educazione cattolica. 795   Can. 795 - Dal momento
  che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana,
  in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune delle società, i
  fanciulli e i giovani siano coltivati in modo da poter sviluppare
  armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un
  più perfetto senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano
  preparati a partecipare attivamente alla vita sociale. CAPITOLO ILE SCUOLE796   Can. 796 - §1. Tra i
  mezzi per coltivare l'educazione i fedeli stimino grandemente le scuole, le
  quali appunto sono di precipuo aiuto ai genitori nell'adempiere la loro
  funzione educativa.  §2. E' necessario che i
  genitori cooperino strettamente con i maestri delle scuole, cui affidano i
  figli da educare; i maestri poi nell'assolvere il proprio dovere collaborino
  premurosamente con i genitori; questi poi vanno ascoltati volentieri e
  inoltre siano istituite e grandemente apprezzate le loro associazioni o
  riunioni. 797   Can. 797 - E' necessario
  che i genitori nello scegliere le scuole godano di vera libertà; di
  conseguenza i fedeli devono impegnarsi perché la società civile riconosca ai
  genitori questa libertà e, osservata la giustizia distributiva, la tuteli
  anche con sussidi. 798   Can. 798 - I genitori
  affidino i figli a quelle scuole nelle quali si provvede all'educazione
  cattolica; se non sono in grado di farlo, sono tenuti all'obbligo di curare,
  che la debita educazione cattolica sia loro impartita al di fuori della
  scuola. 799   Can. 799 - I fedeli
  facciano di tutto perché nella società civile le leggi, che ordinano la
  formazione dei giovani, contemplino nelle scuole stesse anche la loro
  educazione religiosa e morale, secondo la coscienza dei genitori. 800   Can. 800 - §1. E' diritto
  della Chiesa fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e
  grado.  §2. I fedeli favoriscano
  le scuole cattoliche, cooperando secondo le proprie forze per fondarle e
  sostenerle. 801   Can. 801 - Gli istituti
  religiosi che hanno la missione specifica dell'educazione, mantenendo fedelmente
  questa loro missione, si adoperino efficacemente per dedicarsi all'educazione
  cattolica anche attraverso proprie scuole, fondate con il consenso del
  Vescovo diocesano. 802   Can. 802 - §1. Se non ci
  sono ancora scuole nelle quali venga trasmessa una educazione impregnata di
  spirito cristiano, spetta al Vescovo diocesano curare che siano fondate.  §2. Quando ciò sia
  conveniente, il Vescovo diocesano provveda che vengano fondate pure scuole
  professionali e tecniche e anche altre, che siano richieste da speciali
  necessità. 803   Can. 803 - §1. Per scuola
  cattolica s'intende quella che l'autorità ecclesiastica competente o una
  persona giuridica ecclesiastica pubblica dirige, oppure quella che l'autorità
  ecclesiastica riconosce come tale con un documento scritto.  §2. L'istruzione e
  l'educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui principi della dottrina
  cattolica; i maestri si distinguano per retta dottrina e per probità di vita.  §3. Nessuna scuola,
  benché effettivamente cattolica, porti il nome di scuola cattolica, se non
  per consenso della competente autorità ecclesiastica. 804   Can. 804 - §1.
  All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa
  cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo
  dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza
  Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al
  Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.  §2. L'Ordinario del luogo
  si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della
  religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta
  dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica. 805   Can. 805 - E' diritto
  dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare
  gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di
  religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi. 806   Can. 806 - §1. Al Vescovo
  diocesano compete il diritto di vigilare e di visitare le scuole cattoliche
  situate nel suo territorio, anche quelle fondate o dirette da membri di
  istituti religiosi; a lui parimenti compete dare disposizioni che concernono
  l'ordinamento generale delle scuole cattoliche: e queste disposizioni hanno valore
  anche circa le scuole che sono dirette dai medesimi religiosi, salva però la
  loro autonomia sulla conduzione interna di tali scuole.  §2. Curino i Moderatori
  delle scuole cattoliche, sotto la vigilanza dell'Ordinario del luogo, che
  l'istruzione in esse impartita si distingua dal punto di vista scientifico
  almeno a pari grado che nelle altre scuole della regione. CAPITOLO IILE UNIVERSITA' CATTOLICHE  E GLI ALTRI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI 807   Can. 807 - E' diritto della
  Chiesa istituire e dirigere università di studi, che contribuiscano ad una
  più profonda cultura degli uomini e a una più piena promozione della persona
  umana e altresì ad adempiere la funzione d'insegnare della Chiesa stessa. 808   Can. 808 - Nessuna
  università di studi, benché effettivamente cattolica, porti il titolo ossia
  il nome di università cattolica, se non per consenso della competente
  autorità ecclesiastica. 809   Can. 809 - Le Conferenze
  Episcopali curino che ci siano, se possibile e conveniente, università di
  studi o almeno facoltà, distribuite in modo appropriato nel loro territorio,
  nelle quali le diverse discipline, salvaguardata senza dubbio la loro
  autonomia scientifica, siano studiate e insegnate, tenuto conto della
  dottrina cattolica. 810   Can. 810 - §1. E' dovere
  dell'autorità competente secondo gli statuti provvedere che nelle università
  cattoliche siano nominati docenti i quali, oltre che per l'idoneità
  scientifica e pedagogica, eccellano per integrità di dottrina e per probità di
  vita, e che, mancando tali requisiti, osservato il modo di procedere definito
  dagli statuti, siano rimossi dall'incarico.  §2. Le Conferenze
  Episcopali e i Vescovi diocesani interessati hanno il dovere e il diritto di
  vigilare, che nelle medesime università siano osservati fedelmente i principi
  della dottrina cattolica. 811   Can. 811 - §1. L'autorità
  ecclesiastica competente curi che nelle università cattoliche sia eretta la
  facoltà o l'istituto o almeno la cattedra di teologia, in cui vengano
  impartite lezioni anche agli studenti laici.  §2. Nelle singole
  università cattoliche si tengano lezioni, nelle quali si trattino
  precipuamente le questioni teologiche connesse con le discipline delle
  medesime facoltà. 812   Can. 812 - Coloro che in
  qualunque istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche, devono
  avere il mandato della competente autorità ecclesiastica. 813   Can. 813 - Il Vescovo
  diocesano abbia una intensa cura pastorale degli studenti, anche erigendo una
  parrocchia, o almeno per mezzo di sacerdoti a ciò stabilmente deputati, e
  provveda che presso le università, anche non cattoliche, ci siano centri
  universitari cattolici, che offrano un aiuto soprattutto spirituale alla
  gioventù. 814   Can. 814 - Le
  disposizioni, date per le università, si applicano a pari ragione agli altri
  istituti di studi superiori. CAPITOLO IIILE UNIVERSITA' E LE FACOLTA' ECCLESIASTICHE815   Can. 815 - La Chiesa, in
  forza della sua funzione di annunciare la verità rivelata, ha proprie università
  o facoltà ecclesiastiche per l'investigazione delle discipline sacre o
  connesse con le sacre, e per istruire scientificamente gli studenti nelle
  medesime discipline. 816   Can. 816 - §1. Le
  università e le facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se
  erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la
  loro superiore direzione.  §2. Le singole università
  e facoltà ecclesiastiche devono avere i propri statuti e l'ordinamento degli
  studi approvati dalla Sede Apostolica. 817   Can. 817 - Nessuna
  università o facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede
  Apostolica, può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici
  nella Chiesa. 818   Can. 818 - Le
  disposizioni date per le università cattoliche nei cann. 810, 812 e 813,
  hanno valore anche per le università e facoltà ecclesiastiche. 819   Can. 819 - Nella misura
  in cui lo richieda il bene della diocesi o dell'istituto religioso o anzi
  della stessa Chiesa universale, i Vescovi diocesani o i Superiori competenti
  degli istituti devono inviare alle università o facoltà ecclesiastiche
  giovani, chierici e religiosi, che si segnalino per indole, virtù e ingegno. 820   Can. 820 - I Moderatori e
  i professori delle università e facoltà ecclesiastiche procurino che le
  diverse facoltà dell'università collaborino vicendevolmente, per quanto
  l'oggetto lo consente, e che tra la propria università o facoltà e le altre
  università o facoltà, anche non ecclesiastiche, ci sia mutua cooperazione,
  con la quale cioè le medesime con azione congiunta operino concordemente ad
  un maggior incremento della scienza, per mezzo di convegni, investigazioni
  scientifiche coordinate e altri sussidi. 821   Can. 821 - La Conferenza
  Episcopale e il Vescovo diocesano provvedano che, dove è possibile, siano
  fondati istituti superiori di scienze religiose, nei quali cioè vengano
  insegnate le discipline teologiche e le altre che concernono la cultura
  cristiana. 822   Can. 822 - §1. I pastori
  della Chiesa, valendosi del diritto proprio della Chiesa nell'adempimento del
  loro incarico, cerchino di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale.  §2. Sia cura dei medesimi
  pastori istruire i fedeli del dovere che hanno di cooperare perché l'uso
  degli strumenti di comunicazione sociale sia vivificato da spirito umano e
  cristiano.  §3. Tutti i fedeli,
  quelli soprattutto che in qualche modo hanno parte nell'uso e
  nell'organizzazione dei medesimi strumenti, siano solleciti nel prestare la
  loro cooperazione alle attività pastorali, in modo tale che la Chiesa anche
  con tali strumenti possa esercitare efficacemente la sua funzione. 823   Can. 823 - §1. Perché sia
  conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, i pastori della
  Chiesa hanno ii dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla
  fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di
  comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio
  giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede
  o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino danno alla retta
  fede o ai buoni costumi.  §2. Il dovere e il
  diritto, di cui al §1, competono ai Vescovi, sia singolarmente sia riuniti
  nei concili particolari o nelle Conferenze Episcopali nei riguardi dei fedeli
  alla loro cura affidati, d'altro lato competono alla suprema autorità della
  Chiesa nei riguardi di tutto il popolo di Dio. 824   Can. 824 - §1. Se non è
  stabilito altrimenti, l'Ordinario del luogo, la cui licenza o approvazione
  per la pubblicazione dei libri va richiesta secondo i canoni del presente
  titolo, è l'Ordinario del luogo proprio dell'autore oppure l'Ordinario del
  luogo nel quale il libro viene effettivamente edito.  §2. Ciò che viene
  stabilito nei canoni di questo titolo sui libri, si deve applicare a
  qualunque scritto destinato alla pubblica divulgazione, se non consti altro. 825   Can. 825 - §1. I libri
  delle sacre Scritture non possono essere pubblicati senza essere stati
  approvati dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; e parimenti
  perché le versioni delle medesime possano essere edite nelle lingue correnti,
  si richiede che siano state approvate dalla stessa autorità e
  contemporaneamente siano corredate da sufficienti spiegazioni.  §2. I fedeli cattolici,
  su licenza della Conferenza Episcopale, possono preparare e pubblicare le
  versioni delle sacre Scritture corredate da convenienti spiegazioni, in
  collaborazione anche con i fratelli separati. 826   Can. 826 - §1. Per ciò
  che attiene ai libri liturgici, si osservino le disposizioni del can. 838.  §2. Perché siano
  pubblicati di nuovo i libri liturgici o parti di essi, come pure le loro
  versioni nelle lingue correnti, deve risultare la concordanza con l'edizione
  approvata da un attestato dell'Ordinario del luogo in cui vengono
  effettivamente editi.  §3. I libri di preghiere
  per l'uso pubblico o privato dei fedeli non siano pubblicati se non su
  licenza dell'Ordinario del luogo. 827   Can. 827 - §1. I
  catechismi come pure gli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica
  o le loro versioni, per essere pubblicati, devono avere l'approvazione
  dell'Ordinario del luogo, fermo restando il disposto del can. 775, §2.  §2. Qualora non siano
  stati pubblicati con l'approvazione della competente autorità ecclesiastica o
  da essa successivamente approvati, nelle scuole, sia elementari sia medie sia
  superiori, non possono essere adottati come testi-base dell'insegnamento i
  libri che toccano questioni concernenti la sacra Scrittura, la teologia, il
  diritto canonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose o morali.  §3. Si raccomanda che i
  libri che trattano le materie di cui al §2, sebbene non siano adoperati come
  testi d'insegnamento, e parimenti gli scritti in cui ci sono elementi che
  riguardano in modo peculiare la religione o l'onestà dei costumi, vengano
  sottoposti al giudizio dell'Ordinario del luogo.  §4. Nelle chiese o negli
  oratori non si possono esporre, vendere o dare libri o altri scritti che
  trattano di questioni di religione o di costumi, se non sono stati pubblicati
  con licenza della competente autorità ecclesiastica o da questa
  successivamente approvati. 828   Can. 828 - Non è lecito
  pubblicare di nuovo le collezioni dei decreti o degli atti editi da una
  autorità ecclesiastica, senza aver richiesto precedentemente la licenza della
  medesima autorità e osservate le condizioni da essa imposte. 829   Can. 829 - L'approvazione
  o la licenza di pubblicare un'opera ha valore per il testo originale, non
  però per le sue nuove edizioni o traduzioni. 830   Can. 830 - §1. Rimanendo
  intatto il diritto di ciascun Ordinario del luogo di affidare a persone per
  lui sicure il giudizio sui libri, può essere redatto dalla Conferenza
  Episcopale un elenco di censori, eminenti per scienza, retta dottrina e
  prudenza, che siano a disposizione delle curie diocesane, oppure può essere
  costituita una commissione di censori, che gli Ordinari locali possano
  consultare.  §2. Il censore,
  nell'attendere al suo ufficio, messa da parte ogni preferenza personale,
  tenga presente solamente la dottrina della Chiesa sulla fede e sui costumi,
  quale è proposta dal magistero ecclesiastico.  §3. Il censore deve dare
  il suo parere per iscritto; se sarà risultato favorevole, l'Ordinario secondo
  il suo prudente giudizio conceda la licenza di procedere alla pubblicazione,
  espresso il proprio nome e altresì il tempo e il luogo della concessione; che
  se non la conceda, l'Ordinario comunichi le motivazioni del diniego allo
  scrittore dell'opera. 831   Can. 831 - §1. Sui
  giornali, opuscoli o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente
  la religione cattolica o i buoni costumi, i fedeli non scrivano nulla, se non
  per causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri degli istituti
  religiosi, solamente su licenza dell'Ordinario del luogo.  §2. Spetta alla
  Conferenza Episcopale stabilire norme sui requisiti perché ai chierici e ai
  membri degli istituti religiosi sia lecito partecipare a trasmissioni
  radiofoniche o televisive che trattino questioni attinenti la dottrina
  cattolica o la morale. 832   Can. 832 - I membri degli
  istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di
  religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore
  maggiore a norma delle costituzioni. 833   Can. 833 - All'obbligo di
  emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata
  dalla Sede Apostolica, sono tenuti: 1) alla presenza del presidente o di un
  suo delegato, tutti quelli che partecipano al Concilio Ecumenico o
  particolare, al sinodo dei Vescovi e al sinodo diocesano con voto sia
  deliberativo sia consultivo; il presidente poi alla presenza del Concilio o
  del sinodo; 2) i promossi alla dignità cardinalizia secondo gli statuti del
  sacro Collegio; 3) alla presenza del delegato della Sede Apostolica, tutti i
  promossi all'episcopato, e parimenti quelli che sono equiparati al Vescovo
  diocesano; 4) alla presenza del collegio dei consultori, l'Amministratore
  diocesano; 5) alla presenza del Vescovo diocesano o di un suo delegato, i
  Vicari generali e i Vicari episcopali come pure i Vicario giudiziali; 6) alla
  presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato, i parroci, il rettore
  e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all'inizio dell'assunzione
  dell'incarico; quelli che devono essere promossi all'ordine del diaconato; 7)
  alla presenza del Gran Cancelliere o, in sua assenza, alla presenza
  dell'Ordinario del luogo o dei loro delegati, il rettore dell'università
  ecclesiastica o cattolica, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; alla
  presenza del rettore, se sacerdote, o alla presenza dell'Ordinario del luogo
  o dei loro delegati, i docenti che insegnano in qualsiasi università
  discipline pertinenti alla fede e ai costumi, all'inizio dell'assunzione
  dell'incarico; 8) i Superiori negli istituti religiosi e nelle società di
  vita apostolica clericali, a norma delle costituzioni. |