CODICE
DI DIRITTO CANONICO
LIBRO TERZO
LA FUNZIONE DI INSEGNARE
DELLA CHIESA
747 Can. 747 - §1. La Chiesa,
alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede affinché essa stessa,
con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più
intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il
dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri mezzi di comunicazione sociale,
indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le
genti. §2. E' compito della
Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine
sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in
quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza
delle anime. 748 Can. 748 - §1. Tutti gli uomini sono tenuti a ricercare la verità nelle cose, che
riguardano Dio e la sua Chiesa, e, conosciutala, sono vincolati in forza della
legge divina e godono del diritto di abbracciarla e di osservarla. §2. Non è mai lecito ad
alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica
contro la loro coscienza. 749 Can. 749 - §1. Il Sommo Pontefice, in forza
del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero quando, come Pastore e
Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi
fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina
sulla fede o sui costumi. §2. Anche il Collegio dei Vescovi gode
dell'infallibilità nel magistero quando i Vescovi radunati nel Concilio
Ecumenico esercitano il magistero, come dottori e giudici della fede e dei
costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina
sulla fede o sui costumi; oppure quando dispersi per il mondo, conservando il
legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro,
convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare
autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che
riguarda la fede o i costumi. §3. Nessuna dottrina si intende
infallibilmente definita, se ciò non consta manifestamente. 750 Can. 750 - §1. Per fede divina e cattolica
sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio
scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato
alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal
magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale,
ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la
guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare
qualsiasi dottrina ad esse contraria. §2.
Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le
cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la
fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed
esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla
dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da
tenersi definitivamente. ( Ad
Tuendam Fidem ) 751 Can. 751 - Vien detta eresia, l'ostinata negazione,
dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere
per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il
ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto della sottomissione
al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui
soggetti. 752 Can. 752 - Non proprio un
assenso di fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà
deve essere prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il
Collegio dei Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il
magistero autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo;
i fedeli perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda. 753 Can. 753 - I Vescovi, che
sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente
sia riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche
se non godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici
dottori e maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale
magistero autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con
religioso ossequio dell'animo. 754 Can. 754 - Tutti i fedeli sono tenuti
all'obbligo di osservare le costituzioni e i decreti, che la legittima
autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e per proscrivere
opinioni erronee; per ragione speciale, quando poi le emanano il Romano
Pontefice o il Collegio dei Vescovi. 755 Can. 755 - §1. Spetta in
primo luogo a tutto il Collegio dei Vescovi e alla Sede Apostolica sostenere
e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine è il
ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a
promuovere per volontà di Cristo. §2. Spetta parimenti ai
Vescovi, e, a norma del diritto, alle Conferenze Episcopali, promuovere la
medesima unità e secondo che le diverse circostanze lo esigano o lo
consiglino, impartire norme pratiche, tenute presenti le disposizioni emanate
dalla suprema autorità della Chiesa. 756 Can. 756 - §1. Nei
riguardi della Chiesa universale la funzione di annunciare il Vangelo è
affidata principalmente al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi. §2. Nei riguardi della
Chiesa particolare loro affidata esercitano tale funzione i singoli Vescovi,
i quali in essa sono i moderatori di tutto il ministero della parola; a volte
però alcuni Vescovi la esplicano congiuntamente nei riguardi di più Chiese
insieme, a norma del diritto. 757 Can. 757 - E' proprio dei
presbiteri, che sono i cooperatori dei Vescovi, annunciare il Vangelo di Dio;
sono tenuti soprattutto a questo dovere, nei riguardi del popolo loro
affidato, i parroci e gli altri cui viene commessa la cura delle anime;
spetta anche ai diaconi servire il popolo di Dio nel ministero della parola,
in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio. 758 Can. 758 - I membri degli
istituti di vita consacrata, in forza della propria consacrazione a Dio,
rendono testimonianza del Vangelo in modo peculiare, e convenientemente essi
vengono assunti dal Vescovo in aiuto per annunciare il Vangelo. 759 Can. 759 - I fedeli
laici, in forza del battesimo e della confermazione, con la parola e con
l'esempio della vita cristiana sono testimoni dell'annuncio evangelico;
possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri
nell'esercizio del ministero della parola. 760 Can. 760 - Nel ministero
della parola, che deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la
liturgia, il magistero e la vita della Chiesa, sia integralmente e fedelmente
proposto il mistero di Cristo. 761 Can. 761 - Per annunciare
la dottrina cristiana si adoperino i diversi mezzi, che sono a disposizione,
in primo luogo la predicazione e l'istruzione catechetica, che tengono sempre
il posto principale, ma anche la presentazione della dottrina nelle scuole,
nelle accademie, conferenze e adunanze di ogni genere, e altresì la
diffusione della medesima attraverso le dichiarazioni pubbliche fatte dalla
legittima autorità in occasione di taluni eventi con la stampa e con gli
altri strumenti di comunicazione sociale. CAPITOLO I
LA PREDICAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
762 Can. 762 - Dal momento
che il popolo di Dio viene radunato in primo luogo dalla parola di Dio
vivente, che è del tutto legittimo ricercare dalle labbra dei sacerdoti, i
sacri ministri abbiano grande stima della funzione della predicazione,
essendo tra i loro principali doveri annunciare a tutti il Vangelo di Dio. 763 Can. 763 - E' diritto dei
Vescovi predicare dovunque la parola di Dio, non escluse le chiese e gli
oratori degli istituti religiosi di diritto pontificio, a meno che il Vescovo
del luogo in casi particolari non lo abbia negato espressamente. 764 Can. 764 - Salvo il
disposto del can. 765, i presbiteri e i diaconi godono della facoltà di
predicare dovunque, da esercitare con il consenso almeno presunto del rettore
della chiesa, a meno che la medesima facoltà non sia stata ristretta o tolta
del tutto da parte dell'Ordinario competente, o per legge particolare si
richieda la licenza espressa. 765 Can. 765 - Per predicare
ai religiosi nelle loro chiese o oratori si richiede la licenza del Superiore
competente a norma delle costituzioni. 766 Can. 766 - I laici possono
essere ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio, se in determinate
circostanze lo richieda la necessità o in casi particolari l'utilità lo
consigli, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, e salvo il
can. 767, §1. 767 Can. 767 - §1. Tra le
forme di predicazione è eminente l'omelia, che è parte della stessa liturgia
ed è riservata al sacerdote o al diacono; in essa lungo il corso dell'anno
liturgico siano esposti dal testo sacro i misteri della fede e le norme della
vita cristiana. §2. Nei giorni di
domenica e nelle feste di precetto, in tutte le Messe che si celebrano con
concorso di popolo, si deve tenere l'omelia né la si può omettere se non per
grave causa. §3. Si raccomanda
caldamente che, se si dà un sufficiente concorso di popolo, si tenga l'omelia
anche nelle Messe che vengono celebrate durante la settimana, soprattutto
quelle celebrate nel tempo di avvento e di quaresima o in occasione di
qualche festa o di un evento luttuoso. §4. Spetta al parroco o
al rettore della chiesa curare che queste disposizioni siano osservate
religiosamente. 768 Can. 768 - §1. I
predicatori della parola divina propongano in primo luogo ai fedeli ciò che è
necessario credere e fare per la gloria di Dio e per la salvezza degli
uomini. §2. Impartiscano ai
fedeli anche la dottrina che il magistero della Chiesa propone sulla dignità
e libertà della persona umana, sull'unità e stabilità della famiglia e sui
suoi compiti, sugli obblighi che riguardano gli uomini uniti nella società,
come pure sul modo di disporre le cose temporali secondo l'ordine stabilito
da Dio. 769 Can. 769 - La dottrina
cristiana sia proposta in modo conforme alla condizione degli uditori e
adattato alle necessità dei tempi. 770 Can. 770 - I parroci in
tempi determinati, secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, organizzino
quelle predicazioni, che denominano esercizi spirituali e sacre missioni, o
altre forme adattate alle necessità. 771 Can. 771 - §1. I pastori
delle anime, soprattutto i Vescovi e i parroci, siano solleciti che la parola
di Dio venga annunciata anche a quei fedeli, i quali per la loro condizione
di vita non usufruiscono a sufficienza della comune e ordinaria cura
pastorale o ne sono totalmente privi. §2. Provvedano pure che
l'annuncio del Vangelo giunga ai non credenti che vivono nel territorio, dal
momento che la cura delle anime deve comprendere anche loro, non altrimenti
che i fedeli. 772 Can. 772 - §1. Per ciò
che concerne l'esercizio della predicazione, si osservino inoltre da tutti le
norme date dal Vescovo diocesano. §2. Per parlare sulla
dottrina cristiana mediante la radio o la televisione, siano osservate le
disposizioni date dalla Conferenza Episcopale. CAPITOLO II
L'ISTRUZIONE CATECHETICA
773 Can. 773 - E' dovere
proprio e grave soprattutto dei pastori delle anime curare la catechesi del
popolo cristiano, affinché la fede dei fedeli, per mezzo dell'insegnamento
della dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, diventi viva,
esplicita e operosa. 774 Can. 774 - §1. La
sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità
ecclesiastica, riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua
parte. §2. I genitori sono
tenuti prima di tutti gli altri all'obbligo di formare con la parola e
l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana; sono
vincolati da una pari obbligazione, coloro che ne fanno le veci e i padrini. 775 Can. 775 - §1. Osservate
le disposizioni date dalla Sede Apostolica, spetta al Vescovo diocesano
emanare norme circa la materia catechetica e parimenti provvedere che siano
disponibili gli strumenti adatti per la catechesi, preparando anche un
catechismo, se ciò sembrasse opportuno, e altresì favorire e coordinare le
iniziative catechistiche. §2. Spetta alla
Conferenza Episcopale, se pare utile, curare che vengano pubblicati
catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della Sede
Apostolica. §3. Presso la Conferenza
Episcopale può essere istituito l'ufficio catechistico, con la precipua
funzione di offrire aiuto alle singole diocesi in materia catechetica. 776 Can. 776 - Il parroco, in
forza del suo ufficio, è tenuto a curare la formazione catechetica degli
adulti, dei giovani e dei fanciulli; a tal fine adoperi la collaborazione dei
chierici addetti alla parrocchia, dei membri degli istituti di vita
consacrata come pure delle società di vita apostolica, tenuto conto
dell'indole di ciascun istituto, e altresì dei fedeli laici, soprattutto dei
catechisti; tutti questi, se non sono legittimamente impediti, non ricusino
di prestare volentieri la loro opera. Nella catechesi familiare, promuova e
sostenga il compito dei genitori, di cui al can. 774, §2. 777 Can. 777 - In modo
peculiare il parroco, tenute presenti le norme stabilite dal Vescovo
diocesano, curi: 1) che si impartisca una catechesi adatta in vista della
celebrazione dei sacramenti; 2) che i fanciulli, mediante l'istruzione
catechetica impartita per un congruo tempo, siano debitamente preparati alla
prima ricezione dei sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia,
come pure al sacramento della confermazione; 3) che i medesimi, ricevuta la
prima comunione, abbiano una più abbondante e più profonda formazione
catechetica; 4) che l'istruzione catechetica sia trasmessa anche a quelli che
sono impediti nella mente o nel corpo, per quanto lo permette la loro
condizione; 5) che la fede dei giovani e degli adulti, con svariate forme e
iniziative, sia difesa, illuminata e fatta progredire. 778 Can. 778 - I Superiori
religiosi e delle società di vita apostolica curino che nelle proprie chiese,
scuole o altre opere in qualunque modo loro affidate, venga impartita
diligentemente l'istruzione catechetica. 779 Can. 779 - L'istruzione
catechetica sia trasmessa con l'uso di tutti gli aiuti, sussidi didattici e
strumenti di comunicazione sociale, che sembrano più efficaci perché i
fedeli, in modo adatto alla loro indole, alle loro capacità ed età come pure
alle condizioni di vita, siano capaci di apprendere più pienamente la
dottrina cattolica e di tradurla in pratica in modo più conveniente. 780 Can. 780 - Gli Ordinari
dei luoghi curino che i catechisti siano debitamente preparati a svolgere
bene il loro incarico, che cioè venga loro offerta una formazione continua, e
che conoscano in modo appropriato la dottrina della Chiesa e imparino
teoreticamente e praticamente i principi delle discipline pedagogiche. 781 Can. 781 - Dal momento
che tutta quanta la Chiesa è per sua natura missionaria e che l'opera di
evangelizzazione è da ritenere dovere fondamentale del popolo di Dio, tutti i
fedeli, consci della loro responsabilità, assumano la propria parte
nell'opera missionaria. 782 Can. 782 - §1. La suprema
direzione e coordinamento delle iniziative e delle attività riguardanti
l'opera missionaria e la cooperazione per le missioni, compete al Romano
Pontefice e al Collegio dei Vescovi. §2. I singoli Vescovi, in
quanto garanti della Chiesa universale e di tutte le Chiese, abbiano una
peculiare sollecitudine per l'opera missionaria, soprattutto suscitando,
favorendo e sostenendo le iniziative missionarie nella propria Chiesa
particolare. 783 Can. 783 - I membri degli
istituti di vita consacrata, dal momento che si dedicano al servizio della
Chiesa in forza della stessa consacrazione, sono tenuti all'obbligo di
prestare l'opera loro in modo speciale nell'azione missionaria, con lo stile
proprio dell'istituto. 784 Can. 784 - I missionari,
vale a dire coloro che sono mandati dalla competente autorità ecclesiastica a
compiere l'opera missionaria, possono essere designati fra gli autoctoni o
no, sia chierici secolari, sia membri degli istituti di vita consacrata o
delle società di vita apostolica, sia altri fedeli laici. 785 Can. 785 - §1. Nello
svolgimento dell'opera missionaria siano assunti i catechisti, cioè fedeli
laici debitamente istruiti e eminenti per vita cristiana, perché, sotto la
guida del missionario, si dedichino a proporre la dottrina evangelica e a
organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità. §2. I catechisti siano
formati nelle scuole a ciò destinate o, dove queste mancano, sotto la guida
dei missionari. 786 Can. 786 - L'azione
propriamente missionaria, per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei
popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata, viene assolta dalla
Chiesa soprattutto mandando gli annunziatori del Vangelo fino a quando le
nuove Chiese non siano pienamente costituite, vale a dire quando siano dotate
di forze proprie e di mezzi sufficienti, per cui esse stesse siano capaci da sé
di compiere l'opera di evangelizzazione. 787 Can. 787 - §1. I
missionari, con la testimonianza della vita e della parola, istituiscano un
dialogo sincero con i non credenti in Cristo, perché, con procedimento adatto
al loro ingegno e cultura, si aprano loro le vie per le quali possano essere
condotti a conoscere l'annuncio evangelico. §2. Curino d'istruire
nelle verità della fede coloro che giudicano preparati a ricevere l'annuncio evangelico,
in modo tale che essi stessi, chiedendolo liberamente, possano essere ammessi
a ricevere il battesimo. 788 Can. 788 - §1. Quelli che
avranno manifestato la volontà di abbracciare la fede in Cristo, compiuto il
tempo del precatecumenato, siano ammessi con le cerimonie liturgiche al
catecumenato, e i loro nomi siano scritti nell'apposito libro. §2. I catecumeni, per
mezzo dell'istruzione e del tirocinio della vita cristiana, siano
adeguatamente iniziati al mistero della salvezza e vengano introdotti a
vivere la fede, la liturgia, la carità del popolo di Dio e l'apostolato. §3. Spetta alla
Conferenza Episcopale emanare statuti con cui ordinare il catecumenato,
determinando quali siano gli obblighi dei catecumeni, e quali prerogative si
debbano loro riconoscere. 789 Can. 789 - I neofiti
siano formati con un'istruzione appropriata a conoscere più profondamente la
verità evangelica e ad adempiere i doveri assunti per mezzo del battesimo;
siano compenetrati da un sincero amore verso Cristo e la sua Chiesa. 790 Can. 790 - §1. Nei
territori di missione spetta al Vescovo diocesano: 1) promuovere, guidare e
coordinare le iniziative e le opere, che tendono all'azione missionaria; 2)
curare che siano stipulate le debite convenzioni con i Moderatori degli
istituti che si dedicano all'opera missionaria, e che le relazioni con i
medesimi tornino a bene della missione. §2. Alle disposizioni
emanate dal Vescovo diocesano di cui al §1, n. 1, sono sottoposti tutti i
missionari, anche religiosi e i loro aiutanti che vivono nella circoscrizione
a lui soggetta. 791 Can. 791 - Nelle singole
diocesi per favorire la cooperazione missionaria: 1) si promuovano le
vocazioni missionarie; 2) sia deputato un sacerdote per promuovere
efficacemente le iniziative a favore delle missioni, soprattutto le
Pontificie Opere Missionarie; 3) si celebri la giornata annuale per le
missioni; 4) sia versato ogni anno un congruo contributo per le missioni, da
trasmettere alla Santa Sede. 792 Can. 792 - Le Conferenze
Episcopali istituiscano e promuovano opere, per mezzo delle quali coloro che
dalle terre di missione si recano nel territorio delle medesime Conferenze
per ragioni di lavoro o di studio, siano accolti fraternamente e vengano
aiutati con una adeguata cura pastorale. 793 Can. 793 - §1. I
genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall'obbligo
e hanno il diritto di educare la prole; i genitori cattolici hanno anche il
dovere e il diritto di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso i
quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più
appropriato all'educazione cattolica dei figli. §2. E' diritto dei
genitori di usufruire anche degli aiuti che la società civile deve fornire e
di cui hanno bisogno nel procurare l'educazione cattolica dei figli. 794 Can. 794 - §1. A titolo
speciale il dovere e il diritto di educare spetta alla Chiesa, alla quale è
stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano in
grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana. §2. E' dovere dei pastori
delle anime disporre ogni cosa, perché tutti i fedeli possano fruire
dell'educazione cattolica. 795 Can. 795 - Dal momento
che la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana,
in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune delle società, i
fanciulli e i giovani siano coltivati in modo da poter sviluppare
armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un
più perfetto senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano
preparati a partecipare attivamente alla vita sociale. CAPITOLO I
LE SCUOLE
796 Can. 796 - §1. Tra i
mezzi per coltivare l'educazione i fedeli stimino grandemente le scuole, le
quali appunto sono di precipuo aiuto ai genitori nell'adempiere la loro
funzione educativa. §2. E' necessario che i
genitori cooperino strettamente con i maestri delle scuole, cui affidano i
figli da educare; i maestri poi nell'assolvere il proprio dovere collaborino
premurosamente con i genitori; questi poi vanno ascoltati volentieri e
inoltre siano istituite e grandemente apprezzate le loro associazioni o
riunioni. 797 Can. 797 - E' necessario
che i genitori nello scegliere le scuole godano di vera libertà; di
conseguenza i fedeli devono impegnarsi perché la società civile riconosca ai
genitori questa libertà e, osservata la giustizia distributiva, la tuteli
anche con sussidi. 798 Can. 798 - I genitori
affidino i figli a quelle scuole nelle quali si provvede all'educazione
cattolica; se non sono in grado di farlo, sono tenuti all'obbligo di curare,
che la debita educazione cattolica sia loro impartita al di fuori della
scuola. 799 Can. 799 - I fedeli
facciano di tutto perché nella società civile le leggi, che ordinano la
formazione dei giovani, contemplino nelle scuole stesse anche la loro
educazione religiosa e morale, secondo la coscienza dei genitori. 800 Can. 800 - §1. E' diritto
della Chiesa fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e
grado. §2. I fedeli favoriscano
le scuole cattoliche, cooperando secondo le proprie forze per fondarle e
sostenerle. 801 Can. 801 - Gli istituti
religiosi che hanno la missione specifica dell'educazione, mantenendo fedelmente
questa loro missione, si adoperino efficacemente per dedicarsi all'educazione
cattolica anche attraverso proprie scuole, fondate con il consenso del
Vescovo diocesano. 802 Can. 802 - §1. Se non ci
sono ancora scuole nelle quali venga trasmessa una educazione impregnata di
spirito cristiano, spetta al Vescovo diocesano curare che siano fondate. §2. Quando ciò sia
conveniente, il Vescovo diocesano provveda che vengano fondate pure scuole
professionali e tecniche e anche altre, che siano richieste da speciali
necessità. 803 Can. 803 - §1. Per scuola
cattolica s'intende quella che l'autorità ecclesiastica competente o una
persona giuridica ecclesiastica pubblica dirige, oppure quella che l'autorità
ecclesiastica riconosce come tale con un documento scritto. §2. L'istruzione e
l'educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui principi della dottrina
cattolica; i maestri si distinguano per retta dottrina e per probità di vita. §3. Nessuna scuola,
benché effettivamente cattolica, porti il nome di scuola cattolica, se non
per consenso della competente autorità ecclesiastica. 804 Can. 804 - §1.
All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa
cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo
dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza
Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al
Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso. §2. L'Ordinario del luogo
si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della
religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta
dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica. 805 Can. 805 - E' diritto
dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare
gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di
religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi. 806 Can. 806 - §1. Al Vescovo
diocesano compete il diritto di vigilare e di visitare le scuole cattoliche
situate nel suo territorio, anche quelle fondate o dirette da membri di
istituti religiosi; a lui parimenti compete dare disposizioni che concernono
l'ordinamento generale delle scuole cattoliche: e queste disposizioni hanno valore
anche circa le scuole che sono dirette dai medesimi religiosi, salva però la
loro autonomia sulla conduzione interna di tali scuole. §2. Curino i Moderatori
delle scuole cattoliche, sotto la vigilanza dell'Ordinario del luogo, che
l'istruzione in esse impartita si distingua dal punto di vista scientifico
almeno a pari grado che nelle altre scuole della regione. CAPITOLO II
LE UNIVERSITA' CATTOLICHE E GLI ALTRI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI 807 Can. 807 - E' diritto della
Chiesa istituire e dirigere università di studi, che contribuiscano ad una
più profonda cultura degli uomini e a una più piena promozione della persona
umana e altresì ad adempiere la funzione d'insegnare della Chiesa stessa. 808 Can. 808 - Nessuna
università di studi, benché effettivamente cattolica, porti il titolo ossia
il nome di università cattolica, se non per consenso della competente
autorità ecclesiastica. 809 Can. 809 - Le Conferenze
Episcopali curino che ci siano, se possibile e conveniente, università di
studi o almeno facoltà, distribuite in modo appropriato nel loro territorio,
nelle quali le diverse discipline, salvaguardata senza dubbio la loro
autonomia scientifica, siano studiate e insegnate, tenuto conto della
dottrina cattolica. 810 Can. 810 - §1. E' dovere
dell'autorità competente secondo gli statuti provvedere che nelle università
cattoliche siano nominati docenti i quali, oltre che per l'idoneità
scientifica e pedagogica, eccellano per integrità di dottrina e per probità di
vita, e che, mancando tali requisiti, osservato il modo di procedere definito
dagli statuti, siano rimossi dall'incarico. §2. Le Conferenze
Episcopali e i Vescovi diocesani interessati hanno il dovere e il diritto di
vigilare, che nelle medesime università siano osservati fedelmente i principi
della dottrina cattolica. 811 Can. 811 - §1. L'autorità
ecclesiastica competente curi che nelle università cattoliche sia eretta la
facoltà o l'istituto o almeno la cattedra di teologia, in cui vengano
impartite lezioni anche agli studenti laici. §2. Nelle singole
università cattoliche si tengano lezioni, nelle quali si trattino
precipuamente le questioni teologiche connesse con le discipline delle
medesime facoltà. 812 Can. 812 - Coloro che in
qualunque istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche, devono
avere il mandato della competente autorità ecclesiastica. 813 Can. 813 - Il Vescovo
diocesano abbia una intensa cura pastorale degli studenti, anche erigendo una
parrocchia, o almeno per mezzo di sacerdoti a ciò stabilmente deputati, e
provveda che presso le università, anche non cattoliche, ci siano centri
universitari cattolici, che offrano un aiuto soprattutto spirituale alla
gioventù. 814 Can. 814 - Le
disposizioni, date per le università, si applicano a pari ragione agli altri
istituti di studi superiori. CAPITOLO III
LE UNIVERSITA' E LE FACOLTA' ECCLESIASTICHE
815 Can. 815 - La Chiesa, in
forza della sua funzione di annunciare la verità rivelata, ha proprie università
o facoltà ecclesiastiche per l'investigazione delle discipline sacre o
connesse con le sacre, e per istruire scientificamente gli studenti nelle
medesime discipline. 816 Can. 816 - §1. Le
università e le facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se
erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la
loro superiore direzione. §2. Le singole università
e facoltà ecclesiastiche devono avere i propri statuti e l'ordinamento degli
studi approvati dalla Sede Apostolica. 817 Can. 817 - Nessuna
università o facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede
Apostolica, può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici
nella Chiesa. 818 Can. 818 - Le
disposizioni date per le università cattoliche nei cann. 810, 812 e 813,
hanno valore anche per le università e facoltà ecclesiastiche. 819 Can. 819 - Nella misura
in cui lo richieda il bene della diocesi o dell'istituto religioso o anzi
della stessa Chiesa universale, i Vescovi diocesani o i Superiori competenti
degli istituti devono inviare alle università o facoltà ecclesiastiche
giovani, chierici e religiosi, che si segnalino per indole, virtù e ingegno. 820 Can. 820 - I Moderatori e
i professori delle università e facoltà ecclesiastiche procurino che le
diverse facoltà dell'università collaborino vicendevolmente, per quanto
l'oggetto lo consente, e che tra la propria università o facoltà e le altre
università o facoltà, anche non ecclesiastiche, ci sia mutua cooperazione,
con la quale cioè le medesime con azione congiunta operino concordemente ad
un maggior incremento della scienza, per mezzo di convegni, investigazioni
scientifiche coordinate e altri sussidi. 821 Can. 821 - La Conferenza
Episcopale e il Vescovo diocesano provvedano che, dove è possibile, siano
fondati istituti superiori di scienze religiose, nei quali cioè vengano
insegnate le discipline teologiche e le altre che concernono la cultura
cristiana. 822 Can. 822 - §1. I pastori
della Chiesa, valendosi del diritto proprio della Chiesa nell'adempimento del
loro incarico, cerchino di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale. §2. Sia cura dei medesimi
pastori istruire i fedeli del dovere che hanno di cooperare perché l'uso
degli strumenti di comunicazione sociale sia vivificato da spirito umano e
cristiano. §3. Tutti i fedeli,
quelli soprattutto che in qualche modo hanno parte nell'uso e
nell'organizzazione dei medesimi strumenti, siano solleciti nel prestare la
loro cooperazione alle attività pastorali, in modo tale che la Chiesa anche
con tali strumenti possa esercitare efficacemente la sua funzione. 823 Can. 823 - §1. Perché sia
conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, i pastori della
Chiesa hanno ii dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla
fede e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di
comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano sottoposti al proprio
giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede
o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino danno alla retta
fede o ai buoni costumi. §2. Il dovere e il
diritto, di cui al §1, competono ai Vescovi, sia singolarmente sia riuniti
nei concili particolari o nelle Conferenze Episcopali nei riguardi dei fedeli
alla loro cura affidati, d'altro lato competono alla suprema autorità della
Chiesa nei riguardi di tutto il popolo di Dio. 824 Can. 824 - §1. Se non è
stabilito altrimenti, l'Ordinario del luogo, la cui licenza o approvazione
per la pubblicazione dei libri va richiesta secondo i canoni del presente
titolo, è l'Ordinario del luogo proprio dell'autore oppure l'Ordinario del
luogo nel quale il libro viene effettivamente edito. §2. Ciò che viene
stabilito nei canoni di questo titolo sui libri, si deve applicare a
qualunque scritto destinato alla pubblica divulgazione, se non consti altro. 825 Can. 825 - §1. I libri
delle sacre Scritture non possono essere pubblicati senza essere stati
approvati dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; e parimenti
perché le versioni delle medesime possano essere edite nelle lingue correnti,
si richiede che siano state approvate dalla stessa autorità e
contemporaneamente siano corredate da sufficienti spiegazioni. §2. I fedeli cattolici,
su licenza della Conferenza Episcopale, possono preparare e pubblicare le
versioni delle sacre Scritture corredate da convenienti spiegazioni, in
collaborazione anche con i fratelli separati. 826 Can. 826 - §1. Per ciò
che attiene ai libri liturgici, si osservino le disposizioni del can. 838. §2. Perché siano
pubblicati di nuovo i libri liturgici o parti di essi, come pure le loro
versioni nelle lingue correnti, deve risultare la concordanza con l'edizione
approvata da un attestato dell'Ordinario del luogo in cui vengono
effettivamente editi. §3. I libri di preghiere
per l'uso pubblico o privato dei fedeli non siano pubblicati se non su
licenza dell'Ordinario del luogo. 827 Can. 827 - §1. I
catechismi come pure gli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica
o le loro versioni, per essere pubblicati, devono avere l'approvazione
dell'Ordinario del luogo, fermo restando il disposto del can. 775, §2. §2. Qualora non siano
stati pubblicati con l'approvazione della competente autorità ecclesiastica o
da essa successivamente approvati, nelle scuole, sia elementari sia medie sia
superiori, non possono essere adottati come testi-base dell'insegnamento i
libri che toccano questioni concernenti la sacra Scrittura, la teologia, il
diritto canonico, la storia ecclesiastica e le discipline religiose o morali. §3. Si raccomanda che i
libri che trattano le materie di cui al §2, sebbene non siano adoperati come
testi d'insegnamento, e parimenti gli scritti in cui ci sono elementi che
riguardano in modo peculiare la religione o l'onestà dei costumi, vengano
sottoposti al giudizio dell'Ordinario del luogo. §4. Nelle chiese o negli
oratori non si possono esporre, vendere o dare libri o altri scritti che
trattano di questioni di religione o di costumi, se non sono stati pubblicati
con licenza della competente autorità ecclesiastica o da questa
successivamente approvati. 828 Can. 828 - Non è lecito
pubblicare di nuovo le collezioni dei decreti o degli atti editi da una
autorità ecclesiastica, senza aver richiesto precedentemente la licenza della
medesima autorità e osservate le condizioni da essa imposte. 829 Can. 829 - L'approvazione
o la licenza di pubblicare un'opera ha valore per il testo originale, non
però per le sue nuove edizioni o traduzioni. 830 Can. 830 - §1. Rimanendo
intatto il diritto di ciascun Ordinario del luogo di affidare a persone per
lui sicure il giudizio sui libri, può essere redatto dalla Conferenza
Episcopale un elenco di censori, eminenti per scienza, retta dottrina e
prudenza, che siano a disposizione delle curie diocesane, oppure può essere
costituita una commissione di censori, che gli Ordinari locali possano
consultare. §2. Il censore,
nell'attendere al suo ufficio, messa da parte ogni preferenza personale,
tenga presente solamente la dottrina della Chiesa sulla fede e sui costumi,
quale è proposta dal magistero ecclesiastico. §3. Il censore deve dare
il suo parere per iscritto; se sarà risultato favorevole, l'Ordinario secondo
il suo prudente giudizio conceda la licenza di procedere alla pubblicazione,
espresso il proprio nome e altresì il tempo e il luogo della concessione; che
se non la conceda, l'Ordinario comunichi le motivazioni del diniego allo
scrittore dell'opera. 831 Can. 831 - §1. Sui
giornali, opuscoli o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente
la religione cattolica o i buoni costumi, i fedeli non scrivano nulla, se non
per causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri degli istituti
religiosi, solamente su licenza dell'Ordinario del luogo. §2. Spetta alla
Conferenza Episcopale stabilire norme sui requisiti perché ai chierici e ai
membri degli istituti religiosi sia lecito partecipare a trasmissioni
radiofoniche o televisive che trattino questioni attinenti la dottrina
cattolica o la morale. 832 Can. 832 - I membri degli
istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di
religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore
maggiore a norma delle costituzioni. 833 Can. 833 - All'obbligo di
emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata
dalla Sede Apostolica, sono tenuti: 1) alla presenza del presidente o di un
suo delegato, tutti quelli che partecipano al Concilio Ecumenico o
particolare, al sinodo dei Vescovi e al sinodo diocesano con voto sia
deliberativo sia consultivo; il presidente poi alla presenza del Concilio o
del sinodo; 2) i promossi alla dignità cardinalizia secondo gli statuti del
sacro Collegio; 3) alla presenza del delegato della Sede Apostolica, tutti i
promossi all'episcopato, e parimenti quelli che sono equiparati al Vescovo
diocesano; 4) alla presenza del collegio dei consultori, l'Amministratore
diocesano; 5) alla presenza del Vescovo diocesano o di un suo delegato, i
Vicari generali e i Vicari episcopali come pure i Vicario giudiziali; 6) alla
presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato, i parroci, il rettore
e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all'inizio dell'assunzione
dell'incarico; quelli che devono essere promossi all'ordine del diaconato; 7)
alla presenza del Gran Cancelliere o, in sua assenza, alla presenza
dell'Ordinario del luogo o dei loro delegati, il rettore dell'università
ecclesiastica o cattolica, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; alla
presenza del rettore, se sacerdote, o alla presenza dell'Ordinario del luogo
o dei loro delegati, i docenti che insegnano in qualsiasi università
discipline pertinenti alla fede e ai costumi, all'inizio dell'assunzione
dell'incarico; 8) i Superiori negli istituti religiosi e nelle società di
vita apostolica clericali, a norma delle costituzioni. |