| CODICE DI DIRITTO CANONICOLIBRO SESTOLE SANZIONI NELLA CHIESAParte IDelitti e Pene in genere Titolo ILa punizione dei delitti in generale1311   Can. 1311 - La Chiesa ha
  il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che
  hanno commesso delitti. 1312   Can. 1312 - §1. Le
  sanzioni penali nella Chiesa sono: 1) le pene medicinali o censure, elencate
  nei cann. 1331-1333; 2) le pene espiatorie di cui al can. 1336.  §2. La legge può
  stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene
  spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della
  Chiesa.  §3. Sono inoltre
  impiegati rimedi penali e penitenze, quelli soprattutto per prevenire i
  delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa. 1313   Can. 1313 - §1. Se dopo
  che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, si deve applicare
  la legge più favorevole all'imputato.  §2. Che se una legge
  posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente. 1314   Can. 1314 - La pena per
  lo più è ferendae sententiae, di modo che non costringe il reo se non dopo
  essere stata inflitta; è poi latae sententiae, così che vi s'incorra per il
  fatto stesso d'aver commesso il delitto, sempre che la legge o il precetto
  espressamente lo stabilisca. 1315   Can. 1315 - §1. Chi ha
  potestà legislativa può anche emanare leggi penali; può inoltre munire, con
  leggi proprie, di una congrua pena, la legge divina o la legge ecclesiastica
  emanata dalla potestà superiore, osservati i limiti della propria competenza
  in ragione del territorio o delle persone.  §2. La legge può essa
  stessa determinare la pena, oppure lasciarne la determinazione alla prudente
  valutazione del giudice.  §3. La legge particolare
  può aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per
  qualche delitto; ciò tuttavia non si faccia se non vi sia una gravissima necessità.
  Se la legge universale prevede una pena indeterminata o facoltativa, la legge
  particolare può anche stabilire al suo posto una pena determinata od
  obbligatoria. 1316   Can. 1316 - I Vescovi
  diocesani facciano in modo che nella stessa città o regione, qualora si
  debbano emanare leggi penali, lo si faccia nei limiti del possibile con
  uniformità. 1317   Can. 1317 - Le pene siano
  costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere
  più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato
  clericale non può essere stabilita per legge particolare. 1318   Can. 1318 - Il
  legislatore non commini pene latae sententiae se non eventualmente contro
  qualche singolo delitto doloso, che o risulti arrecare gravissimo scandalo o
  non possa essere efficacemente punito con pene ferendae sententiae; non
  costituisca poi censure, soprattutto la scomunica, se non con la massima
  moderazione e soltanto contro i delitti più gravi. 1319   Can. 1319 - §1. Nella
  misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della
  potestà di governo, il medesimo può anche comminare con un precetto pene
  determinate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue.  §2. Non si emani un
  precetto penale, se non dopo aver profondamente soppesato la cosa ed
  osservato quanto è stabilito per le leggi particolari nei cann. 1317-1318. 1320   Can. 1320 - In tutto ciò
  in cui sono soggetti all'Ordinario del luogo i religiosi possono essere dal
  medesimo costretti con pene. 1321   Can. 1321 - §1. Nessuno è
  punito, se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa
  non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa.  §2. E' tenuto alla pena
  stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o
  il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è
  punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.  §3. Posta la violazione
  esterna l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti. 1322   Can. 1322 - Coloro che
  non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se hanno violato la legge o
  il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti incapaci di
  delitto. 1323   Can. 1323 - Non è
  passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto: 1) non
  aveva ancora compiuto i 16 anni di età; 2) senza sua colpa ignorava di
  violare una legge o un precetto; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza
  e l'errore; 3) agì per violenza fisica o per un caso fortuito che non potè
  prevedere o previstolo non vi potè rimediare; 4) agì costretto da timore
  grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave
  incomodo, a meno che tuttavia l'atto non fosse intrinsecamente cattivo o
  tornasse a danno delle anime; 5) agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore
  suo o di terzi, con la debita moderazione; 6) era privo dell'uso di ragione,
  ferme restando le disposizioni dei cann. 1324, §1, n. 2 e 1325; 7 senza sua
  colpa credette esserci alcuna delle circostanze di cui al n. 4 o 5. 1324   Can. 1324 - §1. L'autore
  della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal
  precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se
  il delitto fu commesso: 1) da una persona che aveva l'uso di ragione in
  maniera soltanto imperfetta; 2) da una persona che mancava dell'uso di
  ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente,
  di cui fosse colpevole; 3) per grave impeto passionale, che tuttavia non
  abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della
  volontà e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o
  favorita; 4) da un minore che avesse compiuto i 16 anni di età; 5) da una
  persona costretta da timore grave, anche se soltanto relativamente tale, o per
  necessità o per grave incomodo, se il delitto commesso sia intrinsecamente
  cattivo o torni a danno delle anime; 6) da chi agì per legittima difesa
  contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, ma senza la debita moderazione;
  7) contro qualcuno che l'abbia gravemente e ingiustamente provocato; 8) da
  chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle
  circostanze di cui al can. 1323, n. 4 o 5; 9) da chi senza colpa ignorava che
  alla legge o al precetto fosse annessa una pena; 10) da chi agì senza piena
  imputabilità, purché questa fosse ancora grave.  §2. Il giudice può agire
  allo stesso modo quando vi sia qualche altra circostanza attenuante la
  gravità del delitto.  §3. Nelle circostanze di
  cui al §1, il reo non è tenuto dalle pene latae sententiae. 1325   Can. 1325 - L'ignoranza
  crassa o supina o affettata non può mai essere presa in considerazione
  nell'applicare le disposizioni dei cann. 1323 e 1324; parimenti non si
  considerano l'ubriachezza o altre perturbazioni della mente se ricercate ad
  arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, e la passione
  volontariamente eccitata o favorita. 1326   Can. 1326 - §1. Il
  giudice può punire più gravemente di quanto la legge o il precetto
  stabiliscono: 1) chi dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste
  ancora ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere
  dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà; 2) chi è
  costituito in dignità o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per
  commettere il delitto; 3) il reo che, essendo stabilita una pena per il
  delitto colposo, previde l'evento e ciononostante omise le precauzioni per
  evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto.  §2. Nei casi di cui al
  §1, se la pena stabilita sia latae sententiae, vi si può aggiungere un'altra
  pena o una penitenza. 1327   Can. 1327 - La legge
  particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti o
  aggravanti, oltre ai cann. 1323-1326, sia con una norma generale, sia per i
  singoli delitti. Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che
  esimano dalla pena costituita con il precetto o l'attenuino o l'aggravino. 1328   Can. 1328 - §1. Chi fece
  od omise alcunché per il compimento di un delitto, che tuttavia, nonostante
  la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto alla pena stabilita
  per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge o il precetto non
  dispongano altrimenti.  §2. Che se quegli atti od
  omissioni per loro natura conducono all'esecuzione del delitto, l'autore può
  essere sottoposto ad una penitenza o ad un rimedio penale, a meno che non
  abbia spontaneamente desistito dall'esecuzione già intrapresa del delitto. Se
  poi ne sia derivato scandalo o altro grave danno o pericolo, l'autore, anche
  se abbia spontaneamente desistito, può essere punito con una giusta pena,
  tuttavia più lieve di quella stabilita per il delitto effettivamente
  compiuto. 1329   Can. 1329 - §1. Coloro
  che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente
  nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite pene ferendae
  sententiae contro l'autore principale, sono soggetti alle stesse pene o ad
  altre di pari o minore gravità.  §2. Incorrono nella pena
  latae sententiae annessa al delitto i complici non nominati dalla legge o dal
  precetto, se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso e la
  pena sia di tal natura che possa essere loro applicata, altrimenti possono
  essere puniti con pene ferendae sententiae. 1330   Can. 1330 - Il delitto
  che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di
  dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente compiuto, se
  nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione. CAPITOLO ILE CENSURE 1331   Can. 1331 - §1. Allo scomunicato
  è fatto divieto: 1) di prendere parte in alcun modo come ministro alla
  celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di
  culto pubblico; 2) di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i
  sacramenti; 3) di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi
  ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.  §2. Se la scomunica fu
  inflitta o dichiarata, il reo: 1) se vuole agire contro il disposto del §1,
  n.1, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se
  non si opponga una causa grave; 2) pone invalidamente gli atti di governo,
  che a norma del §1, n. 3, sono illeciti; 3) incorre nel divieto di far uso
  dei privilegi a lui concessi in precedenza; 4) non può conseguire validamente
  dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa; 5) non si appropria dei frutti
  della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che
  abbia effettivamente nella Chiesa. 1332   Can. 1332 - Chi è
  interdetto è tenuto dai divieti di cui al can. 1331, §1, nn. 1 e 2; se
  l'interdetto fu inflitto o dichiarato, si deve osservare il disposto del can.
  1331, §2, n. 1. 1333   Can. 1333 - §1. La
  sospensione, che può essere applicata soltanto ai chierici, vieta: 1) tutti
  od alcuni atti della potestà di ordine; 2) tutti od alcuni atti della potestà
  di governo; 3) l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti
  l'ufficio.  §2. Nella legge o nel
  precetto si può stabilire che dopo la sentenza di condanna o che dichiara la
  pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo.  §3. Il divieto non tocca
  mai: 1) gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà
  del superiore che ha costituito la pena; 2) il diritto di abitare se il reo
  lo abbia in ragione dell'ufficio; 3) il diritto di amministrare i beni, che
  eventualmente appartengono all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia
  latae sentitae;  §4. La sospensione che
  vieta di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta
  l'obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche
  se in buona fede. 1334   Can. 1334 - §1. L'ambito
  della sospensione, entro i limiti stabiliti nel canone precedente, è definito
  o dalla legge stessa o dal precetto, oppure dalla sentenza o dal decreto con cui
  è inflitta la pena.  §2. La legge, ma non il
  precetto, può costituire una sospensione latae sententiae, senza apporvi
  alcuna determinazione o limitazione; tale pena poi ha tutti gli effetti
  recensiti nel can. 1333, §1. 1335   Can. 1335 - Se la censura
  vieta la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di
  governo, il divieto è sospeso ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere
  a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura latae
  sententiae non sia stata dichiarata, il divieto è inoltre sospeso tutte le
  volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di
  governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi. CAPITOLO IILE PENE ESPIATORIE 1336   Can. 1336 - §1. Le pene espiatorie,
  che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo
  prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente
  aver stabilito, sono queste: 1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in
  un determinato luogo o territorio; 2) la privazione della potestà,
  dell'ufficio, dell'incarico, di un di un diritto, di un privilegio, di una
  focoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente
  onorifica; 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo
  in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai
  sotto pena di nullità; 4 il 4) il trasferimento penale ad altro ufficio; 5)
  la dimissione dallo stato clericale.  §2. Soltanto le pene
  espiatorie recensite al §1, n. 3, possono essere pene latae sententiae. 1337   Can. 1337 - §1. La
  proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere
  applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può
  essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai
  religiosi.  §2. Per infliggere
  l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario
  che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di
  una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche
  extradiocesani. 1338   Can. 1338 - §1. Le
  privazioni e le proibizioni recensite nel can. 1336, §1, nn. 2 e 3, non si
  applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà,
  grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che
  costituisce la pena.  §2. Non si può privare
  alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di
  esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici.  §3. Per le proibizioni
  indicate nel can. 1336, §1, n. 3, si deve osservare la norma data per le
  censure al can. 1335. CAPITOLO III RIMEDI PENALI E PENITENZE 1339   Can. 1339 - §1.
  L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si
  trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta
  cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto.  §2. Può anche riprendere,
  in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il
  proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine.  §3. Dell'ammonizione e
  della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si
  conservi nell'archivio segreto della curia. 1340   Can. 1340 - §1. La penitenza
  che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di
  religione, di pietà o di carità da farsi.  §2. Per una trasgressione
  occulta non s'imponga mai una penitenza pubblica.  §3. L'Ordinario può a sua
  prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione
  o della riprensione. 1341   Can. 1341 - L'Ordinario
  provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere
  o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna
  né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale
  è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il
  ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo. 1342   Can. 1342 - §1.
  Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo
  giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto
  extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per
  decreto in qualunque caso.  §2. Per decreto non si
  possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o
  il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.  §3. Quanto vien detto
  nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la
  pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al superiore,
  che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non
  consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la
  procedura. 1343   Can. 1343 - Se la legge o
  il precetto diano al giudice potestà di applicare o di non applicare la pena,
  questi, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può anche mitigare la
  pena o imporre in luogo di essa una penitenza. 1344   Can. 1344 - Ancorché la
  legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua prudente
  discrezione, può: 1) differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno,
  se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali
  maggiori; 2) astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite
  o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed abbia riparato lo
  scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità
  civile o si preveda che sarà punito; 3) sospendere l'obbligo di osservare una
  pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima volta dopo
  aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di riparare lo
  scandalo, a condizione tuttavia che, se il reo entro il tempo determinato dal
  giudice stesso commetta nuovamente un delitto, sconti la pena dovuta per
  entrambi i delitti, salvo che frattanto non sia decorso il tempo per la
  prescrizione dell'azione penale relativa al primo delitto. 1345   Can. 1345 - Ogniqualvolta
  il delinquente o aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o
  commise il delitto per timore o per necessità o per impeto passionale o in
  stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il giudice
  può anche astenersi dall'infliggere qualunque punizione, se ritiene si possa
  meglio provvedere in altro modo al suo emendamento. 1346   Can. 1346 - Ogniqualvolta
  il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumulo delle pene
  ferendae sententiae, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di contenere
  le pene entro equi limiti. 1347   Can. 1347 - §1. Non si
  può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito
  almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo
  spazio di tempo per ravvedersi.  §2. Si deve ritenere che
  abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del
  delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo
  o almeno abbia seriamente promesso di farlo. 1348   Can. 1348 - Quando il reo
  viene assolto dall'accusa o non gli viene inflitta alcuna pena, l'Ordinario
  può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune ammonizioni o per
  altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se del caso, con
  rimedi penali. 1349   Can. 1349 - Se la pena è
  indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il giudice non infligga
  pene troppo gravi, soprattutto censure, a meno che non lo richieda
  assolutamente la gravità del caso; non può tuttavia infliggere pene perpetue. 1350   Can. 1350 - §1.
  Nell'infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non gli
  manchi il necessario per un onesto sostentamento, a meno che non si tratti
  della dimissione dallo stato clericale.  §2. L'Ordinario abbia
  cura di provvedere nel miglior modo possibile a chi è stato dimesso dallo
  stato clericale e che a causa della pena sia veramente bisognoso. 1351   Can. 1351 - La pena
  vincola il reo ovunque, anche venuto meno il diritto di colui che l'ha
  costituita o l'ha inflitta, a meno che non si disponga espressamente altro. 1352   Can. 1352 - §1. Se la
  pena vieta di ricevere i sacramenti o i sacramentali, il divieto è sospeso
  finché il reo versa in pericolo di morte.  §2. L'obbligo di
  osservare una pena latae sententiae che non sia stata dichiarata né sia
  notoria nel luogo ove vive il delinquente, è sospeso in tutto o in parte
  nella misura in cui il reo non la possa osservare senza pericolo di grave
  scandalo o d'infamia. 1353   Can. 1353 - L'appello o
  il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o
  dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo. 1354   Can. 1354 - §1. Oltre a
  quelli che sono enumerati nei cann. 1355-1356, tutti coloro che possono
  dispensare da una legge munita di una pena, o liberare da un precetto che
  commina una pena, possono anche rimettere quella pena.  §2. La legge o il
  precetto che costituiscono una pena possono inoltre dare anche ad altri
  potestà di rimettere la pena.  §3. Se la Sede Apostolica
  ha riservato a sé o ad altri la remissione della pena, la riserva deve essere
  interpretata in senso stretto. 1355   Can. 1355 - §1. Possono
  rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia stata inflitta o dichiarata,
  purché non sia riservata alla Sede Apostolica: 1) l'Ordinario che ha promosso
  il giudizio per infliggere o dichiarare la pena, oppure l'ha inflitta o
  dichiarata per decreto personalmente o tramite altri; 2) l'Ordinario del
  luogo in cui si trova il delinquente, dopo aver però consultato l'Ordinario
  di cui al n. 1, a meno che per circostanze straordinarie ciò sia impossibile.  §2. La pena latae
  sententiae non ancora dichiarata stabilita dalla legge, se non è riservata
  alla Sede Apostolica, può essere rimessa dall'Ordinario ai propri sudditi e a
  coloro che si trovano nel suo territorio o vi hanno commesso il delitto, e
  anche da qualunque Vescovo tuttavia nell'atto della confessione sacramentale. 1356   Can. 1356 - §1. Possono
  rimettere la pena ferendae sententiae o latae sententiae stabilita da un precetto
  che non sia stato dato dalla Sede Apostolica: 1) l'Ordinario del luogo in cui
  si trova il delinquente; 2) se la pena sia stata inflitta o dichiarata, anche
  l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena o
  che l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri.  §2. Prima che avvenga la
  remissione, deve essere consultato l'autore del precetto, a meno che per
  circostanze straordinarie ciò non sia possibile. 1357   Can. 1357 - §1. Ferme
  restando le disposizioni dei cann. 508 e 976, il confessore può rimettere in
  foro interno sacramentale la censura latae sententiae di scomunica o
  d'interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato
  di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente
  provveda.  §2. Il confessore nel
  concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un
  mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un
  sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto
  imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia
  urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere fatto anche
  tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente.  §3. Allo stesso onere di
  ricorrere sono tenuti, dopo essersi ristabiliti in salute, coloro che a norma
  del can. 976 furono assolti da una censura inflitta o dichiarata o riservata
  alla Sede Apostolica. 1358   Can. 1358 - §1. Non si
  può rimettere la censura se non al delinquente che abbia receduto dalla
  contumacia, a norma del can. 1347, §2; a chi abbia receduto poi non si può
  negare la remissione.  §2. Chi rimette la
  censura può provvedere a norma del can. 1348 o anche imporre una penitenza. 1359   Can. 1359 - Se qualcuno è
  vincolato da numerose pene, la remissione vale soltanto per le pene in essa
  espresse; la remissione generale poi toglie tutte le pene, ad eccezione di
  quelle che il reo nella domanda abbia taciuto in mala fede. 1360   Can. 1360 - La remissione
  della pena estorta per mezzo di timore grave è invalida. 1361   Can. 1361 - §1. La
  remissione può anche essere data ad una persona assente, oppure sotto
  condizione.  §2. La remissione in foro
  esterno sia data per scritto, a meno che una grave causa suggerisca
  altrimenti.  §3. Si provveda che la
  domanda di remissione o la remissione stessa non sia divulgata, se non nella
  misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama dell'imputato o sia necessario
  per riparare lo scandalo. 1362   Can. 1362 - §1. L'azione
  criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti:
  1) di diritti riservati alla Congregazione per Dottrina della fede. 2)
  dell'azione per i delitti di cui ai cann. 1394, 1395, 1397, 1398, che si
  prescrive in cinque anni; 3) di delitti non puniti dal diritto universale, se
  la legge particolare abbia stabilito un altro limite di tempo per la
  prescrizione.  §2. La prescrizione
  decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è
  permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato. 1363   Can. 1363 - §1. Se nei
  limiti di tempo di cui al can. 1362, da computarsi a partire dal giorno in
  cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, all'imputato non sia stato
  notificato il decreto esecutivo del giudice di cui al can. 1651, l'azione
  intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione.  §2. Il che vale,
  osservate le disposizioni del diritto, se la pena è stata inflitta per
  decreto extragiudiziale. 1364   Can. 1364 - §1.
  L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae
  sententiae, fermo restando il disposto del can. 194, §1, n. 2; il chierico
  inoltre può essere punito con le pene di cui al can. 1336, §1, nn. 1, 2 e 3.  §2. Se lo richieda la
  prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte
  altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. 1365   Can. 1365 - Il reo
  imputato di partecipazione vietata alle sacre celebrazioni sia punito con una
  giusta pena. 1366   Can. 1366 - I genitori o
  coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli in una
  religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena. 1367   Can. 1367 - Chi profana
  le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego,
  incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il
  chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione
  dallo stato clericale. 1368   Can. 1368 - Se alcuno,
  asserendo o promettendo qualcosa avanti all'autorità ecclesiastica, commette
  spergiuro, sia punito con una giusta pena. 1369   Can. 1369 - Chi in uno
  spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente
  divulgato, o in altro modo servendosi dei mezzi di comunicazione sociale,
  proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia
  ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa,
  sia punito con una giusta pena. 1370   Can. 1370 - §1. Chi usa
  violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica latae
  sententiae riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un
  chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un'altra
  pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.  §2. Chi fa ciò contro un
  Vescovo incorre nell'interdetto latae sententiae, e, se chierico, anche nella
  sospensione latae sententiae.  §3. Chi usa violenza
  fisica contro un chierico o religioso per disprezzo della fede, della Chiesa,
  della potestà ecclesiastica o del ministero, sia punito con una giusta pena. 1371   Can. 1371 - Sia punito con una giusta pena:
  1) chi oltre al caso di cui al can. 1364, §1, insegna una dottrina condannata
  dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la
  dottrina di cui al can. 750 § 2 ( Ad
  Tuendam Fidem ) o nel can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario
  non ritratta; 2) chi in altro modo non obbedisce alla Sede Apostolica,
  all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce,
  e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza. 1372   Can. 1372 - Chi contro un
  atto del Romano Pontefice ricorre al Concilio Ecumenico o al collegio dei
  Vescovi, sia punito con una censura. 1373   Can. 1373 - Chi
  pubblicamente suscita rivalità e odi da parte dei sudditi contro la Sede
  Apostolica o l'Ordinario per un atto di potestà o di ministero ecclesiastico,
  o eccita i sudditi alla disobbedienza nei loro confronti, sia punito con
  l'interdetto o altre giuste pene. 1374   Can. 1374 - Chi dà il
  nome ad una associazione, che complotta contro la Chiesa, sia punito con una
  giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con
  l'interdetto. 1375   Can. 1375 - Coloro che
  impediscono la libertà del ministero o dell'elezione o della potestà
  ecclesiastica oppure l'uso legittimo dei beni sacri o di altri beni
  ecclesiastici, oppure terrorizzano l'elettore o l'eletto o chi esercitò
  potestà o ministero ecclesiastico, possono essere puniti con giusta pena. 1376   Can. 1376 - Chi profana
  una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con giusta pena. 1377   Can. 1377 - Chi senza la debita
  licenza aliena beni ecclesiastici sia punito con giusta pena. 1378   Can. 1378 - §1. Il
  sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977, incorre nella scomunica
  latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.  §2. Incorre nella pena
  latae sententiae dell'interdetto, o, se chierico, della sospensione: 1) chi
  non elevato all'ordine sacerdotale attenta l'azione liturgica del Sacrificio
  eucaristico; 2) chi, al di fuori del caso di cui al §1, non potendo dare
  validamente la assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la
  confessione sacramentale.  §3. Nei casi di cui al
  §2, a seconda della gravità del delitto, possono essere aggiunte altre pene,
  non esclusa la scomunica. 1379   Can. 1379
  - Chi oltre ai casi del can. 1378, simula d'amministrare un sacramento, sia
  punito con giusta pena. 1380   Can. 1380 - Chi per
  simonia celebra o riceve un sacramento, sia punito con l'interdetto o la
  sospensione. 1381   Can. 1381 - §1. Chiunque
  usurpa un ufficio ecclesiastico sia punito con giusta pena.  §2. E' equiparato
  all'usurpazione il conservare illegittimamente l'incarico, in seguito a
  privazione o cessazione. 1382   Can. 1382 - Il Vescovo
  che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso
  ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica latae sententiae
  riservata alla Sede Apostolica. 1383   Can. 1383 - Il Vescovo
  che contro il disposto del can. 1015, abbia ordinato un suddito di altri
  senza le legittime lettere dimissorie, incorre nel divieto di conferire
  l'ordine per un anno.  Chi poi ricevette
  l'ordinazione è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto. 1384   Can. 1384 - Chi, oltre i
  casi di cui ai cann. 1378-1383, esercita illegittimamente una funzione sacerdotale
  o altro sacro ministero, può essere punito con giusta pena. 1385   Can. 1385 - Chi trae
  illegittimamente profitto dall'elemosina della Messa, sia punito con una
  censura o altra giusta pena. 1386   Can. 1386 - Chi dona o
  promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi
  esercita un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena; così chi
  accetta i doni e le promesse. 1387   Can. 1387 - Il sacerdote
  che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale,
  sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a
  seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con
  divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale. 1388   Can. 1388 - §1. Il
  confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella
  scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo
  indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto.  §2. L'interprete e le
  altre persone di cui al can. 983, §2, che violano il segreto, siano puniti
  con giusta pena, non esclusa la scomunica. 1389   Can. 1389 - §1. Chi abusa
  della potestà ecclesiastica o dell'incarico sia punito a seconda della
  gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione
  dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una
  pena dalla legge o dal precetto.  §2. Chi, per negligenza
  colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di
  potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con giusta pena. 1390   Can. 1390 - §1. Chi
  falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto
  di cui al can. 1387, incorre nell'interdetto latae sententiae e, se sia
  chierico, anche nella sospensione.  §2. Chi presenta al
  Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o lede
  in altro modo l'altrui buona fama, può essere punito con una giusta pena non
  esclusa la censura.  §3. Il calunniatore può
  anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione. 1391   Can. 1391 - Può essere
  punito con giusta pena, a seconda della gravità del delitto: 1) chi redige un
  documento ecclesiastico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo
  occulta, o si serve di un documento falso o alterato; 2) chi si serve in
  materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato; 3) chi asserisce il falso in un documento
  ecclesiastico pubblico. 1392   Can. 1392 - Chierici o
  religiosi che contro le disposizioni dei canoni esercitino l'attività
  affaristica o commerciale, siano puniti a seconda della gravità del delitto. 1393   Can. 1393 - Chi viola gli
  obblighi impostigli da una pena, può essere punito con giusta pena. 1394   Can. 1394 - §1. Fermo
  restando il disposto del can. 194, §1, n. 3, il chierico che attenta al
  matrimonio anche solo civilmente, incorre nella sospensione latae sententiae;
  che se ammonito non si ravveda e continui a dare scandalo, può essere
  gradualmente punito con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale.  §2. Il religioso di voti
  perpetui, non chierico, il quale attenti al matrimonio anche solo civilmente,
  incorre nell'interdetto latae sententiae, fermo restando il disposto del can.
  694. 1395   Can. 1395 - §1. Il
  chierico concubinario, oltre il caso di cui al can. 1394, e il chierico che
  permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto
  del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono
  aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione,
  fino alla dimissione dallo stato clericale.  §2. Il chierico che abbia
  commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il
  delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un
  minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la
  dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti. 1396   Can. 1396 - Chi viola
  gravemente l'obbligo della residenza cui è tenuto in ragione dell'ufficio
  ecclesiastico, sia punito con giusta pena non esclusa, dopo esser stato
  ammonito, la privazione dell'ufficio. 1397   Can. 1397 - Chi commette
  omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona, o la
  mutila o la ferisce gravemente, sia punito a seconda della gravità del
  delitto con le privazioni e le proibizioni di cui al can. 1336; l'omicidio
  poi contro le persone di cui al can. 1370, è punito con le pene ivi
  stabilite. 1398   Can. 1398 - Chi procura
  l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica latae sententiae. 1399   Can. 1399 - Oltre i casi
  stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna della legge
  divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando
  la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità
  di prevenire o riparare gli scandali. |