CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO SESTO
LE SANZIONI NELLA CHIESA
Parte I
Delitti e Pene in genere Titolo I
La punizione dei delitti in generale
1311 Can. 1311 - La Chiesa ha
il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che
hanno commesso delitti. 1312 Can. 1312 - §1. Le
sanzioni penali nella Chiesa sono: 1) le pene medicinali o censure, elencate
nei cann. 1331-1333; 2) le pene espiatorie di cui al can. 1336. §2. La legge può
stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene
spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della
Chiesa. §3. Sono inoltre
impiegati rimedi penali e penitenze, quelli soprattutto per prevenire i
delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa. 1313 Can. 1313 - §1. Se dopo
che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, si deve applicare
la legge più favorevole all'imputato. §2. Che se una legge
posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente. 1314 Can. 1314 - La pena per
lo più è ferendae sententiae, di modo che non costringe il reo se non dopo
essere stata inflitta; è poi latae sententiae, così che vi s'incorra per il
fatto stesso d'aver commesso il delitto, sempre che la legge o il precetto
espressamente lo stabilisca. 1315 Can. 1315 - §1. Chi ha
potestà legislativa può anche emanare leggi penali; può inoltre munire, con
leggi proprie, di una congrua pena, la legge divina o la legge ecclesiastica
emanata dalla potestà superiore, osservati i limiti della propria competenza
in ragione del territorio o delle persone. §2. La legge può essa
stessa determinare la pena, oppure lasciarne la determinazione alla prudente
valutazione del giudice. §3. La legge particolare
può aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per
qualche delitto; ciò tuttavia non si faccia se non vi sia una gravissima necessità.
Se la legge universale prevede una pena indeterminata o facoltativa, la legge
particolare può anche stabilire al suo posto una pena determinata od
obbligatoria. 1316 Can. 1316 - I Vescovi
diocesani facciano in modo che nella stessa città o regione, qualora si
debbano emanare leggi penali, lo si faccia nei limiti del possibile con
uniformità. 1317 Can. 1317 - Le pene siano
costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere
più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato
clericale non può essere stabilita per legge particolare. 1318 Can. 1318 - Il
legislatore non commini pene latae sententiae se non eventualmente contro
qualche singolo delitto doloso, che o risulti arrecare gravissimo scandalo o
non possa essere efficacemente punito con pene ferendae sententiae; non
costituisca poi censure, soprattutto la scomunica, se non con la massima
moderazione e soltanto contro i delitti più gravi. 1319 Can. 1319 - §1. Nella
misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della
potestà di governo, il medesimo può anche comminare con un precetto pene
determinate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue. §2. Non si emani un
precetto penale, se non dopo aver profondamente soppesato la cosa ed
osservato quanto è stabilito per le leggi particolari nei cann. 1317-1318. 1320 Can. 1320 - In tutto ciò
in cui sono soggetti all'Ordinario del luogo i religiosi possono essere dal
medesimo costretti con pene. 1321 Can. 1321 - §1. Nessuno è
punito, se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa
non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa. §2. E' tenuto alla pena
stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o
il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è
punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti. §3. Posta la violazione
esterna l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti. 1322 Can. 1322 - Coloro che
non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se hanno violato la legge o
il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti incapaci di
delitto. 1323 Can. 1323 - Non è
passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto: 1) non
aveva ancora compiuto i 16 anni di età; 2) senza sua colpa ignorava di
violare una legge o un precetto; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza
e l'errore; 3) agì per violenza fisica o per un caso fortuito che non potè
prevedere o previstolo non vi potè rimediare; 4) agì costretto da timore
grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave
incomodo, a meno che tuttavia l'atto non fosse intrinsecamente cattivo o
tornasse a danno delle anime; 5) agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore
suo o di terzi, con la debita moderazione; 6) era privo dell'uso di ragione,
ferme restando le disposizioni dei cann. 1324, §1, n. 2 e 1325; 7 senza sua
colpa credette esserci alcuna delle circostanze di cui al n. 4 o 5. 1324 Can. 1324 - §1. L'autore
della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal
precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se
il delitto fu commesso: 1) da una persona che aveva l'uso di ragione in
maniera soltanto imperfetta; 2) da una persona che mancava dell'uso di
ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente,
di cui fosse colpevole; 3) per grave impeto passionale, che tuttavia non
abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della
volontà e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o
favorita; 4) da un minore che avesse compiuto i 16 anni di età; 5) da una
persona costretta da timore grave, anche se soltanto relativamente tale, o per
necessità o per grave incomodo, se il delitto commesso sia intrinsecamente
cattivo o torni a danno delle anime; 6) da chi agì per legittima difesa
contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, ma senza la debita moderazione;
7) contro qualcuno che l'abbia gravemente e ingiustamente provocato; 8) da
chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle
circostanze di cui al can. 1323, n. 4 o 5; 9) da chi senza colpa ignorava che
alla legge o al precetto fosse annessa una pena; 10) da chi agì senza piena
imputabilità, purché questa fosse ancora grave. §2. Il giudice può agire
allo stesso modo quando vi sia qualche altra circostanza attenuante la
gravità del delitto. §3. Nelle circostanze di
cui al §1, il reo non è tenuto dalle pene latae sententiae. 1325 Can. 1325 - L'ignoranza
crassa o supina o affettata non può mai essere presa in considerazione
nell'applicare le disposizioni dei cann. 1323 e 1324; parimenti non si
considerano l'ubriachezza o altre perturbazioni della mente se ricercate ad
arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, e la passione
volontariamente eccitata o favorita. 1326 Can. 1326 - §1. Il
giudice può punire più gravemente di quanto la legge o il precetto
stabiliscono: 1) chi dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste
ancora ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere
dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà; 2) chi è
costituito in dignità o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per
commettere il delitto; 3) il reo che, essendo stabilita una pena per il
delitto colposo, previde l'evento e ciononostante omise le precauzioni per
evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto. §2. Nei casi di cui al
§1, se la pena stabilita sia latae sententiae, vi si può aggiungere un'altra
pena o una penitenza. 1327 Can. 1327 - La legge
particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti o
aggravanti, oltre ai cann. 1323-1326, sia con una norma generale, sia per i
singoli delitti. Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che
esimano dalla pena costituita con il precetto o l'attenuino o l'aggravino. 1328 Can. 1328 - §1. Chi fece
od omise alcunché per il compimento di un delitto, che tuttavia, nonostante
la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto alla pena stabilita
per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge o il precetto non
dispongano altrimenti. §2. Che se quegli atti od
omissioni per loro natura conducono all'esecuzione del delitto, l'autore può
essere sottoposto ad una penitenza o ad un rimedio penale, a meno che non
abbia spontaneamente desistito dall'esecuzione già intrapresa del delitto. Se
poi ne sia derivato scandalo o altro grave danno o pericolo, l'autore, anche
se abbia spontaneamente desistito, può essere punito con una giusta pena,
tuttavia più lieve di quella stabilita per il delitto effettivamente
compiuto. 1329 Can. 1329 - §1. Coloro
che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente
nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite pene ferendae
sententiae contro l'autore principale, sono soggetti alle stesse pene o ad
altre di pari o minore gravità. §2. Incorrono nella pena
latae sententiae annessa al delitto i complici non nominati dalla legge o dal
precetto, se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso e la
pena sia di tal natura che possa essere loro applicata, altrimenti possono
essere puniti con pene ferendae sententiae. 1330 Can. 1330 - Il delitto
che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di
dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente compiuto, se
nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione. CAPITOLO I
LE CENSURE 1331 Can. 1331 - §1. Allo scomunicato
è fatto divieto: 1) di prendere parte in alcun modo come ministro alla
celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di
culto pubblico; 2) di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i
sacramenti; 3) di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi
ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo. §2. Se la scomunica fu
inflitta o dichiarata, il reo: 1) se vuole agire contro il disposto del §1,
n.1, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se
non si opponga una causa grave; 2) pone invalidamente gli atti di governo,
che a norma del §1, n. 3, sono illeciti; 3) incorre nel divieto di far uso
dei privilegi a lui concessi in precedenza; 4) non può conseguire validamente
dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa; 5) non si appropria dei frutti
della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che
abbia effettivamente nella Chiesa. 1332 Can. 1332 - Chi è
interdetto è tenuto dai divieti di cui al can. 1331, §1, nn. 1 e 2; se
l'interdetto fu inflitto o dichiarato, si deve osservare il disposto del can.
1331, §2, n. 1. 1333 Can. 1333 - §1. La
sospensione, che può essere applicata soltanto ai chierici, vieta: 1) tutti
od alcuni atti della potestà di ordine; 2) tutti od alcuni atti della potestà
di governo; 3) l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti
l'ufficio. §2. Nella legge o nel
precetto si può stabilire che dopo la sentenza di condanna o che dichiara la
pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo. §3. Il divieto non tocca
mai: 1) gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà
del superiore che ha costituito la pena; 2) il diritto di abitare se il reo
lo abbia in ragione dell'ufficio; 3) il diritto di amministrare i beni, che
eventualmente appartengono all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia
latae sentitae; §4. La sospensione che
vieta di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta
l'obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche
se in buona fede. 1334 Can. 1334 - §1. L'ambito
della sospensione, entro i limiti stabiliti nel canone precedente, è definito
o dalla legge stessa o dal precetto, oppure dalla sentenza o dal decreto con cui
è inflitta la pena. §2. La legge, ma non il
precetto, può costituire una sospensione latae sententiae, senza apporvi
alcuna determinazione o limitazione; tale pena poi ha tutti gli effetti
recensiti nel can. 1333, §1. 1335 Can. 1335 - Se la censura
vieta la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali o di porre atti di
governo, il divieto è sospeso ogniqualvolta ciò sia necessario per provvedere
a fedeli che si trovano in pericolo di morte; che se la censura latae
sententiae non sia stata dichiarata, il divieto è inoltre sospeso tutte le
volte che un fedele chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di
governo; tale richiesta poi è lecita per una giusta causa qualsiasi. CAPITOLO II
LE PENE ESPIATORIE 1336 Can. 1336 - §1. Le pene espiatorie,
che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo
prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente
aver stabilito, sono queste: 1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in
un determinato luogo o territorio; 2) la privazione della potestà,
dell'ufficio, dell'incarico, di un di un diritto, di un privilegio, di una
focoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente
onorifica; 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo
in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai
sotto pena di nullità; 4 il 4) il trasferimento penale ad altro ufficio; 5)
la dimissione dallo stato clericale. §2. Soltanto le pene
espiatorie recensite al §1, n. 3, possono essere pene latae sententiae. 1337 Can. 1337 - §1. La
proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere
applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può
essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai
religiosi. §2. Per infliggere
l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario
che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di
una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche
extradiocesani. 1338 Can. 1338 - §1. Le
privazioni e le proibizioni recensite nel can. 1336, §1, nn. 2 e 3, non si
applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà,
grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che
costituisce la pena. §2. Non si può privare
alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di
esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici. §3. Per le proibizioni
indicate nel can. 1336, §1, n. 3, si deve osservare la norma data per le
censure al can. 1335. CAPITOLO III RIMEDI PENALI E PENITENZE 1339 Can. 1339 - §1.
L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si
trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta
cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto. §2. Può anche riprendere,
in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il
proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine. §3. Dell'ammonizione e
della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si
conservi nell'archivio segreto della curia. 1340 Can. 1340 - §1. La penitenza
che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di
religione, di pietà o di carità da farsi. §2. Per una trasgressione
occulta non s'imponga mai una penitenza pubblica. §3. L'Ordinario può a sua
prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione
o della riprensione. 1341 Can. 1341 - L'Ordinario
provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere
o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna
né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale
è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il
ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo. 1342 Can. 1342 - §1.
Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo
giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto
extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per
decreto in qualunque caso. §2. Per decreto non si
possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o
il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto. §3. Quanto vien detto
nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la
pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al superiore,
che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non
consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la
procedura. 1343 Can. 1343 - Se la legge o
il precetto diano al giudice potestà di applicare o di non applicare la pena,
questi, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può anche mitigare la
pena o imporre in luogo di essa una penitenza. 1344 Can. 1344 - Ancorché la
legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua prudente
discrezione, può: 1) differire l'inflizione della pena a tempo più opportuno,
se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali
maggiori; 2) astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite
o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed abbia riparato lo
scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità
civile o si preveda che sarà punito; 3) sospendere l'obbligo di osservare una
pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima volta dopo
aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di riparare lo
scandalo, a condizione tuttavia che, se il reo entro il tempo determinato dal
giudice stesso commetta nuovamente un delitto, sconti la pena dovuta per
entrambi i delitti, salvo che frattanto non sia decorso il tempo per la
prescrizione dell'azione penale relativa al primo delitto. 1345 Can. 1345 - Ogniqualvolta
il delinquente o aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o
commise il delitto per timore o per necessità o per impeto passionale o in
stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il giudice
può anche astenersi dall'infliggere qualunque punizione, se ritiene si possa
meglio provvedere in altro modo al suo emendamento. 1346 Can. 1346 - Ogniqualvolta
il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumulo delle pene
ferendae sententiae, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di contenere
le pene entro equi limiti. 1347 Can. 1347 - §1. Non si
può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito
almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo
spazio di tempo per ravvedersi. §2. Si deve ritenere che
abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del
delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo
o almeno abbia seriamente promesso di farlo. 1348 Can. 1348 - Quando il reo
viene assolto dall'accusa o non gli viene inflitta alcuna pena, l'Ordinario
può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune ammonizioni o per
altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se del caso, con
rimedi penali. 1349 Can. 1349 - Se la pena è
indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il giudice non infligga
pene troppo gravi, soprattutto censure, a meno che non lo richieda
assolutamente la gravità del caso; non può tuttavia infliggere pene perpetue. 1350 Can. 1350 - §1.
Nell'infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non gli
manchi il necessario per un onesto sostentamento, a meno che non si tratti
della dimissione dallo stato clericale. §2. L'Ordinario abbia
cura di provvedere nel miglior modo possibile a chi è stato dimesso dallo
stato clericale e che a causa della pena sia veramente bisognoso. 1351 Can. 1351 - La pena
vincola il reo ovunque, anche venuto meno il diritto di colui che l'ha
costituita o l'ha inflitta, a meno che non si disponga espressamente altro. 1352 Can. 1352 - §1. Se la
pena vieta di ricevere i sacramenti o i sacramentali, il divieto è sospeso
finché il reo versa in pericolo di morte. §2. L'obbligo di
osservare una pena latae sententiae che non sia stata dichiarata né sia
notoria nel luogo ove vive il delinquente, è sospeso in tutto o in parte
nella misura in cui il reo non la possa osservare senza pericolo di grave
scandalo o d'infamia. 1353 Can. 1353 - L'appello o
il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o
dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo. 1354 Can. 1354 - §1. Oltre a
quelli che sono enumerati nei cann. 1355-1356, tutti coloro che possono
dispensare da una legge munita di una pena, o liberare da un precetto che
commina una pena, possono anche rimettere quella pena. §2. La legge o il
precetto che costituiscono una pena possono inoltre dare anche ad altri
potestà di rimettere la pena. §3. Se la Sede Apostolica
ha riservato a sé o ad altri la remissione della pena, la riserva deve essere
interpretata in senso stretto. 1355 Can. 1355 - §1. Possono
rimettere la pena stabilita dalla legge, che sia stata inflitta o dichiarata,
purché non sia riservata alla Sede Apostolica: 1) l'Ordinario che ha promosso
il giudizio per infliggere o dichiarare la pena, oppure l'ha inflitta o
dichiarata per decreto personalmente o tramite altri; 2) l'Ordinario del
luogo in cui si trova il delinquente, dopo aver però consultato l'Ordinario
di cui al n. 1, a meno che per circostanze straordinarie ciò sia impossibile. §2. La pena latae
sententiae non ancora dichiarata stabilita dalla legge, se non è riservata
alla Sede Apostolica, può essere rimessa dall'Ordinario ai propri sudditi e a
coloro che si trovano nel suo territorio o vi hanno commesso il delitto, e
anche da qualunque Vescovo tuttavia nell'atto della confessione sacramentale. 1356 Can. 1356 - §1. Possono
rimettere la pena ferendae sententiae o latae sententiae stabilita da un precetto
che non sia stato dato dalla Sede Apostolica: 1) l'Ordinario del luogo in cui
si trova il delinquente; 2) se la pena sia stata inflitta o dichiarata, anche
l'Ordinario che ha promosso il giudizio per infliggere o dichiarare la pena o
che l'ha inflitta o dichiarata per decreto personalmente o tramite altri. §2. Prima che avvenga la
remissione, deve essere consultato l'autore del precetto, a meno che per
circostanze straordinarie ciò non sia possibile. 1357 Can. 1357 - §1. Ferme
restando le disposizioni dei cann. 508 e 976, il confessore può rimettere in
foro interno sacramentale la censura latae sententiae di scomunica o
d'interdetto, non dichiarata, se al penitente sia gravoso rimanere in stato
di peccato grave per il tempo necessario a che il Superiore competente
provveda. §2. Il confessore nel
concedere la remissione imponga al penitente l'onere di ricorrere entro un
mese sotto pena di ricadere nella censura al Superiore competente o a un
sacerdote provvisto della facoltà, e di attenersi alle sue decisioni; intanto
imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia
urgenza, dello scandalo e del danno. Il ricorso poi può essere fatto anche
tramite il confessore, senza fare menzione del nominativo del penitente. §3. Allo stesso onere di
ricorrere sono tenuti, dopo essersi ristabiliti in salute, coloro che a norma
del can. 976 furono assolti da una censura inflitta o dichiarata o riservata
alla Sede Apostolica. 1358 Can. 1358 - §1. Non si
può rimettere la censura se non al delinquente che abbia receduto dalla
contumacia, a norma del can. 1347, §2; a chi abbia receduto poi non si può
negare la remissione. §2. Chi rimette la
censura può provvedere a norma del can. 1348 o anche imporre una penitenza. 1359 Can. 1359 - Se qualcuno è
vincolato da numerose pene, la remissione vale soltanto per le pene in essa
espresse; la remissione generale poi toglie tutte le pene, ad eccezione di
quelle che il reo nella domanda abbia taciuto in mala fede. 1360 Can. 1360 - La remissione
della pena estorta per mezzo di timore grave è invalida. 1361 Can. 1361 - §1. La
remissione può anche essere data ad una persona assente, oppure sotto
condizione. §2. La remissione in foro
esterno sia data per scritto, a meno che una grave causa suggerisca
altrimenti. §3. Si provveda che la
domanda di remissione o la remissione stessa non sia divulgata, se non nella
misura in cui ciò sia utile a tutelare la fama dell'imputato o sia necessario
per riparare lo scandalo. 1362 Can. 1362 - §1. L'azione
criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti:
1) di diritti riservati alla Congregazione per Dottrina della fede. 2)
dell'azione per i delitti di cui ai cann. 1394, 1395, 1397, 1398, che si
prescrive in cinque anni; 3) di delitti non puniti dal diritto universale, se
la legge particolare abbia stabilito un altro limite di tempo per la
prescrizione. §2. La prescrizione
decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è
permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato. 1363 Can. 1363 - §1. Se nei
limiti di tempo di cui al can. 1362, da computarsi a partire dal giorno in
cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, all'imputato non sia stato
notificato il decreto esecutivo del giudice di cui al can. 1651, l'azione
intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione. §2. Il che vale,
osservate le disposizioni del diritto, se la pena è stata inflitta per
decreto extragiudiziale. 1364 Can. 1364 - §1.
L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae
sententiae, fermo restando il disposto del can. 194, §1, n. 2; il chierico
inoltre può essere punito con le pene di cui al can. 1336, §1, nn. 1, 2 e 3. §2. Se lo richieda la
prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte
altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. 1365 Can. 1365 - Il reo
imputato di partecipazione vietata alle sacre celebrazioni sia punito con una
giusta pena. 1366 Can. 1366 - I genitori o
coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli in una
religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena. 1367 Can. 1367 - Chi profana
le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego,
incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il
chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione
dallo stato clericale. 1368 Can. 1368 - Se alcuno,
asserendo o promettendo qualcosa avanti all'autorità ecclesiastica, commette
spergiuro, sia punito con una giusta pena. 1369 Can. 1369 - Chi in uno
spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente
divulgato, o in altro modo servendosi dei mezzi di comunicazione sociale,
proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia
ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa,
sia punito con una giusta pena. 1370 Can. 1370 - §1. Chi usa
violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica latae
sententiae riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un
chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un'altra
pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. §2. Chi fa ciò contro un
Vescovo incorre nell'interdetto latae sententiae, e, se chierico, anche nella
sospensione latae sententiae. §3. Chi usa violenza
fisica contro un chierico o religioso per disprezzo della fede, della Chiesa,
della potestà ecclesiastica o del ministero, sia punito con una giusta pena. 1371 Can. 1371 - Sia punito con una giusta pena:
1) chi oltre al caso di cui al can. 1364, §1, insegna una dottrina condannata
dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la
dottrina di cui al can. 750 § 2 ( Ad
Tuendam Fidem ) o nel can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario
non ritratta; 2) chi in altro modo non obbedisce alla Sede Apostolica,
all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce,
e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza. 1372 Can. 1372 - Chi contro un
atto del Romano Pontefice ricorre al Concilio Ecumenico o al collegio dei
Vescovi, sia punito con una censura. 1373 Can. 1373 - Chi
pubblicamente suscita rivalità e odi da parte dei sudditi contro la Sede
Apostolica o l'Ordinario per un atto di potestà o di ministero ecclesiastico,
o eccita i sudditi alla disobbedienza nei loro confronti, sia punito con
l'interdetto o altre giuste pene. 1374 Can. 1374 - Chi dà il
nome ad una associazione, che complotta contro la Chiesa, sia punito con una
giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con
l'interdetto. 1375 Can. 1375 - Coloro che
impediscono la libertà del ministero o dell'elezione o della potestà
ecclesiastica oppure l'uso legittimo dei beni sacri o di altri beni
ecclesiastici, oppure terrorizzano l'elettore o l'eletto o chi esercitò
potestà o ministero ecclesiastico, possono essere puniti con giusta pena. 1376 Can. 1376 - Chi profana
una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con giusta pena. 1377 Can. 1377 - Chi senza la debita
licenza aliena beni ecclesiastici sia punito con giusta pena. 1378 Can. 1378 - §1. Il
sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977, incorre nella scomunica
latae sententiae riservata alla Sede Apostolica. §2. Incorre nella pena
latae sententiae dell'interdetto, o, se chierico, della sospensione: 1) chi
non elevato all'ordine sacerdotale attenta l'azione liturgica del Sacrificio
eucaristico; 2) chi, al di fuori del caso di cui al §1, non potendo dare
validamente la assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la
confessione sacramentale. §3. Nei casi di cui al
§2, a seconda della gravità del delitto, possono essere aggiunte altre pene,
non esclusa la scomunica. 1379 Can. 1379
- Chi oltre ai casi del can. 1378, simula d'amministrare un sacramento, sia
punito con giusta pena. 1380 Can. 1380 - Chi per
simonia celebra o riceve un sacramento, sia punito con l'interdetto o la
sospensione. 1381 Can. 1381 - §1. Chiunque
usurpa un ufficio ecclesiastico sia punito con giusta pena. §2. E' equiparato
all'usurpazione il conservare illegittimamente l'incarico, in seguito a
privazione o cessazione. 1382 Can. 1382 - Il Vescovo
che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso
ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica latae sententiae
riservata alla Sede Apostolica. 1383 Can. 1383 - Il Vescovo
che contro il disposto del can. 1015, abbia ordinato un suddito di altri
senza le legittime lettere dimissorie, incorre nel divieto di conferire
l'ordine per un anno. Chi poi ricevette
l'ordinazione è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto. 1384 Can. 1384 - Chi, oltre i
casi di cui ai cann. 1378-1383, esercita illegittimamente una funzione sacerdotale
o altro sacro ministero, può essere punito con giusta pena. 1385 Can. 1385 - Chi trae
illegittimamente profitto dall'elemosina della Messa, sia punito con una
censura o altra giusta pena. 1386 Can. 1386 - Chi dona o
promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi
esercita un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena; così chi
accetta i doni e le promesse. 1387 Can. 1387 - Il sacerdote
che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale,
sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a
seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con
divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale. 1388 Can. 1388 - §1. Il
confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella
scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo
indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto. §2. L'interprete e le
altre persone di cui al can. 983, §2, che violano il segreto, siano puniti
con giusta pena, non esclusa la scomunica. 1389 Can. 1389 - §1. Chi abusa
della potestà ecclesiastica o dell'incarico sia punito a seconda della
gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione
dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una
pena dalla legge o dal precetto. §2. Chi, per negligenza
colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di
potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con giusta pena. 1390 Can. 1390 - §1. Chi
falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto
di cui al can. 1387, incorre nell'interdetto latae sententiae e, se sia
chierico, anche nella sospensione. §2. Chi presenta al
Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o lede
in altro modo l'altrui buona fama, può essere punito con una giusta pena non
esclusa la censura. §3. Il calunniatore può
anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione. 1391 Can. 1391 - Può essere
punito con giusta pena, a seconda della gravità del delitto: 1) chi redige un
documento ecclesiastico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo
occulta, o si serve di un documento falso o alterato; 2) chi si serve in
materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato; 3) chi asserisce il falso in un documento
ecclesiastico pubblico. 1392 Can. 1392 - Chierici o
religiosi che contro le disposizioni dei canoni esercitino l'attività
affaristica o commerciale, siano puniti a seconda della gravità del delitto. 1393 Can. 1393 - Chi viola gli
obblighi impostigli da una pena, può essere punito con giusta pena. 1394 Can. 1394 - §1. Fermo
restando il disposto del can. 194, §1, n. 3, il chierico che attenta al
matrimonio anche solo civilmente, incorre nella sospensione latae sententiae;
che se ammonito non si ravveda e continui a dare scandalo, può essere
gradualmente punito con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale. §2. Il religioso di voti
perpetui, non chierico, il quale attenti al matrimonio anche solo civilmente,
incorre nell'interdetto latae sententiae, fermo restando il disposto del can.
694. 1395 Can. 1395 - §1. Il
chierico concubinario, oltre il caso di cui al can. 1394, e il chierico che
permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto
del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono
aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione,
fino alla dimissione dallo stato clericale. §2. Il chierico che abbia
commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il
delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un
minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la
dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti. 1396 Can. 1396 - Chi viola
gravemente l'obbligo della residenza cui è tenuto in ragione dell'ufficio
ecclesiastico, sia punito con giusta pena non esclusa, dopo esser stato
ammonito, la privazione dell'ufficio. 1397 Can. 1397 - Chi commette
omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona, o la
mutila o la ferisce gravemente, sia punito a seconda della gravità del
delitto con le privazioni e le proibizioni di cui al can. 1336; l'omicidio
poi contro le persone di cui al can. 1370, è punito con le pene ivi
stabilite. 1398 Can. 1398 - Chi procura
l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica latae sententiae. 1399 Can. 1399 - Oltre i casi
stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna della legge
divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando
la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità
di prevenire o riparare gli scandali. |